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Il punto sulla figura del preposto nei cantieri edili e riflessioni tecniche di un povero coordinatore della sicurezza

Ripercorriamo i recenti aspetti normativi e interpelli sulla figura del Preposto, fornendo agli operatori di settore alcuni spunti di riflessione e interpretazioni tecniche sulle corrette procedure pratiche da attuare.

Quadro normativo attuale sulla sicurezza: il d.lgs. 81/08

Ogni considerazione e chiarimento sul tema dovrà necessariamente partire dalla conoscenza del quadro normativo attuale, pertanto ci vediamo costretti, nostro malgrado, a riportare di seguito gli articoli principali del testo unico della sicurezza (D.Lgs. N.81/2008 e s.m.i.) che riguardano la figura del preposto, ovvero la sua nomina, i suoi compiti e relative responsabilità connesse:

  • Articolo 2 – Definizioni
    Cm. 1 Let. e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
  •  Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
    Cm. 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
    Let. b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
  • Articolo 19 - Obblighi del preposto
    Cm 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
    a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
    b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
    c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
    d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
    e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
    f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
    f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
    g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
    Sanzioni Penali per il preposto
    :
    • Art. 19, co. 1, lett. a), c), e), f) e f-bis: arresto fino a due mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)];
    • Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)];
  • Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
    Cm. 8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
  • Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
    Cm. 5 Let. d) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo, e 8-bis.

Se il lettore è arrivato fino a questo punto, con evidente sconforto e già afflitto da molte domande, ha già ottenuto la mia stima e gli chiedo un ultimo sforzo per superare un’ultima breve sintesi dei principali interpelli emessi fino ad oggi dalla commissione tecnica del Ministero del lavoro e politiche sociali. Ovviamente si rimanda agli interpelli citati per la lettura completa del testo.

 

Gli interpelli sulla figura del preposto

INTERPELLO N. 16/2015 del 29/12/2015 - I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi.

Oggetto: art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico...
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni:

… Esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione. Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37, co. 7, del d.lgs. n. 81/2008.

Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149, co. 2, d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008).

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI).

 

INTERPELLO N. 4/2024 del 30/09/2024 - Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

  • se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
  • e in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;
  • e in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.
    La Commissione ritiene che, con riferimento al primo e al terzo quesito, debba ribadirsi quanto già rappresentato con il citato interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, in particolare, “dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.

Pertanto, in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività.

La Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.

Il Presidente della Commissione Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

 

INTERPELLO N. 6/2024 del 24/10/2024 – Quesito sulla formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro - aggiornamento biennale o quinquennale - richiesta indicazioni.

Andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A - un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.

La Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Presidente della Commissione Dott.ssa Maria Teresa Palatucci.

  

Riflessioni e interpretazioni tecniche sulla figura del preposto

Ci vogliamo scusare fin da subito sul taglio prettamente tecnico del presente paragrafo, orientato verso gli operatori del settore che frequentano i cantieri edili, a discapito di esperti della materia giuridica connessa.

Infatti spesso gli aspetti giuridici, sicuramente fondamentali, sono oscuri e poco chiari e non vengono appresi a fondo dagli addetti ai lavori, abituati ad un linguaggio più chiaro e concreto, seppur a rischio di semplificare eccessivamente il tema.

Rischio che accettiamo pur di fornire spiegazioni minime efficaci e realizzabili per chi si trova in cantiere tutti i giorni, talvolta sotto forma di mere interpretazioni di buon senso in linea con i principi generali delle norme. Di conseguenza tali riflessioni non hanno la pretesa di porsi a verità assolute ma solo come buone prassi cautelative.

Analizziamo prima di tutto i compiti del preposto riportati all’art. 19.

Il preposto deve soprattutto vigilare sull’osservanza dei lavoratori alle disposizioni di salute e sicurezza impartite dal datore di lavoro, quindi intervenire per modificare eventuali comportamenti scorretti e in ultimo caso interrompere l’attività scorretta informando il datore di lavoro.

Già qui ci sorgono alcuni dubbi su come il preposto nominato possa effettuare sempre liberamente tali azioni. Infatti riteniamo che la vigilanza sugli altri lavoratori sia attuabile da qualunque addetto formato all’interno del cantiere ma diventa invece più difficile pensare che il preposto abbia anche l’effettiva e reale autorità di intervenire a modificare o addirittura sospendere delle singole lavorazioni ritenute pericolose, a meno che il preposto non sia anche capo cantiere.

Inoltre per poter vigilare sulle disposizioni di sicurezza impartite dal datore di lavoro bisogna anche conoscerle nel dettaglio e la figura che si interfaccia quotidianamente con il datore di lavoro è proprio il capo cantiere.

Ma cosa significa il verbo vigilare nella lingua italiana: prestare attenzione sollecita e assidua, badare, sorvegliare attentamente, controllare con cura, etc…

Quindi addentrandoci in un aspetto alquanto sofisticato del termine, ma utilizzando il buon senso, cercheremo di fornire una nostra interpretazione al controverso quesito della necessaria presenza in cantiere del preposto, anche in relazione all’interpello N.4/2024.

Rileggendo il testo normativo e l’interpello suddetto non si evince che la presenza e vigilanza del preposto debba essere sempre garantita in maniera diretta, contrariamente ad alcune lavorazioni pericolose come l’installazione e smontaggio di ponteggi di cantiere (vedi interpello N.16/2015), costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili, così come per i lavori di demolizione che non pregiudichino la stabilità delle strutture portanti adiacenti.

Questo però non deve intendersi, che il preposto possa essere anche una persona non presente fisicamente in cantiere, infatti solo un operatore presente sul campo durante le lavorazioni può vigilare correttamente e ottemperare ai suoi compiti di preposto. Come ribadito nell’interpello N.4/2024 in cui si precisa che il preposto si deve recare presso il luogo dell’attività.

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Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Parma per la gentile collaborazione

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