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Il principio di proporzionalità e i rapporti con l'ordine di demolizione

Il principio di proporzionalità dell’ordine di demolizione può essere bilanciato con i diritti fondamentali presenti nella Carta Costituzionale, ad esempio il diritto alla salute?

L’interesse pubblico perseguito dalla P.A. è sempre predominante rispetto agli interessi privati nel procedimento amministrativo che porta ad una sanzione sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio così come prevista all’art.31 t.u. edilizia?

L’articolo in questione cerca, attraverso un’analisi dettagliata della giurisprudenza della Corte EDU ed della S.C. di Cassazione di delineare i criteri guida e gli indici che le corti nazionali dovranno seguire nella comparazione dei interessi diversi interessi, spesso confliggenti che vengono ad emergere nelle questioni inerenti la presenza di abusi edilizi.


Brevi premesse sulla natura giuridica ripristinatoria delle sanzioni edilizie

Nell'ordinamento italiano l'ordine di demolizione non riveste una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare al colpevole, ma assolve a una funzione ripristinatoria del bene interesse tutelato.

La ratio della previsione, dunque, non è quella di sanzionare ulteriormente (rispetto alla pena irrogata) l'autore dell'illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima, rimuovendo la lesione del territorio così verificatasi e ripristinando quell'equilibrio urbanistico-edilizio che i vari enti preposti - ciascuno per la propria competenza - hanno voluto stabilire.

Al punto che tale ordine, quando imposto dall'autorità giudiziaria in uno con la sentenza di condanna, non si pone in rapporto alternativo con l'omologo ordine emesso dall'autorità amministrativa, ferma restando la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni in sede esecutiva (tra le molte, Cass. Pen Sez. 3 n.7631/2022 e Cass. Pen.Sez. 3, n. 55295 del 22/9/2016, Fontana, Rv. 268844).

Infatti secondo consolidato orientamento, i Giudici di Piazza Cavour hanno più volte affermato che: “l’ordine di demolizione ha natura amministrativa, configurandosi, appunto, quale sanzione accessoria oggettivamente amministrativa, sebbene soggettivamente giurisdizionale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione” (così Cass. Pen Sez.3 n. 7631/2022).

Inoltre, l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo della originaria costruzione.

L'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 è una sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, ma sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio, che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. A tale sentenza, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'art. 445, comma 1, c.p.p., fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza).

La natura giuridica dell’ordine di demolizione, così enunciata, non può che avere delle conseguenze sul tema della prescrizione. Difatti quest’ultimo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 c.p., per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive (Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, Memoli, Rv. 274128 - 01; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540).

Esso, peraltro, non è neppure soggetto alla prescrizione stabilita dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 265540; Sez. 3, n. 19742de1 14/04/2011, Mercurio, Rv. 250336). La conclusione, del resto, non comporta conseguenze irragionevoli o altrimenti foriere di insinuare dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione alla disciplina convenzionale invocata in ricorso, sicché non v’è alcuna ragione di ritenere che si tratti di una lacuna normativa da colmarsi con l'analogica applicazione dell'art. 173 c.p..

Si è, infatti, affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa - che, come si è già precisato, assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per, ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, Cerra Srl, Rv. 275850- 02; Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977). 

Il principio di proporzionalità e i rapporti con l'ordine di demolizione

1. L’evoluzione giurisprudenziale della Corte Edu e della Suprema Corte di Cassazione, dal diritto di abitazione allo stato di salute del proprietario dell’immobile

Premesso quanto sovra sinteticamente riportato sulla natura giuridica dell’ordine di demolizione, occorre ora, attraverso una dettagliata analisi della giurisprudenza della Corte EDU, ricostruire l’iter e le motivazioni, che han portato la stessa Corte, a ritenere necessario che nel giudizio di bilanciamento il giudice nazionale debba procedere ad una valutazione caso per caso sulla proporzionalità della misura al rispetto del diritto del privato all’abitazione o di altro diritto fondamentale.

Da una prima analisi sulle decisioni della Corte EDU, possiamo desumere come, in tema di reati edilizi, non sussista alcun diritto “assoluto” all’inviolabilità del domicilio; tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato (Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016 - dep. 06/05/2016, Contadini e altro, Rv. 267024).

L'interesse dell'ordinamento all'abbattimento, in luogo della confisca, delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche, è stato ribadito in diverse motivazioni da parte della Corte, come nel noto caso Sud Fondi c. Italia del 20 gennaio 2009, dove la Corte EDU ha affermato che l'interesse dell'ordinamento è quello di abbattere l'immobile abusivamente realizzato, sottolineando ai giudici Europei come sia sufficiente, per ripristinare la conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche dei lotti interessati, "demolire le opere incompatibili con le disposizioni pertinenti", anziché procedere alla confisca dei medesimi.

Proprio da tale inciso è quindi evidente come la stessa Corte Europea consideri del tutto legittimo il ricorso alla sanzione ripristinatoria della demolizione che, in quanto rivolta a ristabilire l'ordine giuridico violato, prevale sul diritto (rectius, interesse di mero fatto) all'abitazione dell'immobile abusivamente realizzato.

In una decisione più recente, si è affermato che l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perchè casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato (Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018 - dep. 04/06/2018, Ferrante, Rv. 273368).

Un primo cambiamento di indirizzo da parte della Corte, lo si deve nelle motivazioni presenti sentenza Ivanova c Bulgaria, altra nazione europea dove il problema dell’abusivismo edilizio è molto diffuso.

Nel caso de quo, la Corte di Strasburgo aveva dato ragione al ricorrente, poiché i rimedi interni previsti dall’ordinamento bulgaro, non garantivano da parte del giudice, una valutazione di proporzionalità della misura dell’ordine di demolizione rispetto al rischio di privare una persona del diritto alla propria abitazione.

Le motivazioni della Corte si ergevano verso una finalità intesa a garantire un'efficace attuazione della regola per cui gli edifici non possono essere costruiti senza permesso, pertanto l'ordine di demolizione costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria "alla difesa dell'ordine" e alla promozione del "benessere economico del paese", ai sensi dell'art. 8. della CEDU.

Tuttavia, per quanto riguarda la necessità di tale interferenza, la Corte EDU ha ritenuto che i rimedi interni, previsti nell'ordinamento bulgaro, non garantivano la verifica dei requisiti procedurali che impongono che ogni persona che sia esposta al rischio di perdere la propria abitazione, anche se non appartenente ad un gruppo vulnerabile, dovrebbero in linea di principio disporre della possibilità che la valutazione della proporzionalità di tale misura (che comporta la perdita dell'abitazione) sia effettuata da un giudice indipendente.

Di conseguenza, il rispetto del principio di proporzionalità impone che l'autorità giudiziaria valuti caso per caso se un determinato provvedimento possa ritenersi giustificato in considerazione delle ragioni espresse dal destinatario della misura, al fine di bilanciare il suo diritto alla tutela dell'abitazione ai sensi dell'art. 8 CEDU (o di altro diritto fondamentale come il diritto alla salute che nel caso in esame rileva) e l'interesse dello Stato ad impedire l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di regolare titolo abilitativo, sicchè deve essere il giudice a dover stabilire, tenuto conto delle circostanze del caso concreto dedotte dalle parti, se il provvedimento limitativo della libertà "reale" sia "proporzionato" rispetto allo scopo, riconosciuto peraltro legittimo dalla Corte Edu, che la normativa edilizia intende perseguire.

Infine, va evidenziata l'affermazione della Corte EDU, laddove esclude che l'ordine di demolizione contrasti con l'art. 1 del protocollo n. 1 (protezione della proprietà).

Sul punto, la Corte EDU afferma, da un lato, che l'ordine di demolizione dell'immobile, emesso dopo un ragionevole lasso di tempo dopo la sua edificazione (per un precedente, cfr. Hamer c. Belgio, del 27 novembre 2007, n. 21861/03), ha l'obiettivo di garantire il ripristino dello status quo ante così ristabilendo l'ordine giuridico violato dal comportamento dell'autore dell'abuso edilizio; dall'altro, che l'ordine di demolizione e la sua esecuzione servono anche per scoraggiare altri potenziali trasgressori (il riferimento è al caso Saliba c. Malta, n. 4251/02, dell'8 novembre 2005), ciò che non deve essere trascurato in vista della diffusività del problema delle costruzione abusive in Bulgaria.

A conclusione di quanto preliminarmente riportato, secondo la Suprema Corte di Cassazione (sent. 7631 del 2022) quello che rileva nel caso Ivanova c. Bulgaria, è il principio che la Corte EDU ha enunciato in quella sentenza e cioè che “l’ordine di demolizione non contrasta con l’art. 1 del protocollo n. 1 (protezione della proprietà)”.

Da questo principio si ricavano le seguenti considerazioni:

  • l’ordine di demolizione dell’immobile, emesso dopo un ragionevole lasso di tempo dopo la sua edificazione, ha l’obiettivo di garantire il ripristino dello status quo ante, ristabilendo l’ordine giuridico violato dal comportamento dell’autore dell’abuso edilizio;
  • l’ordine di demolizione e la sua esecuzione servono anche per scoraggiare altri potenziali trasgressori.

Recentemente in un’altra pronuncia, il significato del principio di proporzionalità è stato oggetto di analitica e rigorosa puntualizzazione da parte della stessa Corte EDU (sent. 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania), dove è stato escluso espressamente che le condizioni personali del destinatario dell'ordine di demolizione possano avere un peso determinante per escludere la violazione del diritto del singolo al rispetto del proprio domicilio, quando questi abbia consapevolmente costruito la propria abitazione in un'area protetta senza permesso, perché, a ritenere altrimenti, si incoraggerebbe un'azione illegale a scapito della tutela dei diritti ambientali delle altre persone facenti parte della comunità.

La causa nasce dal ricorso del sig. Kaminskas, cittadino lituano che lamentava la violazione dell’art. 8 della Convenzione da parte delle autorità interne, le quali avevano ordinato di demolire la sua abitazione costruita illegalmente in una zona boschiva.

Nel giugno del 2012, l’ispettorato nazionale per la pianificazione territoriale e l’edilizia del Ministero dell’Ambiente aveva esaminato il terreno e, rilevando l’illegalità della costruzione, ne aveva disposto la demolizione.

Nel settembre del 2013, l’ispettorato agiva contro il ricorrente per non aver proceduto alla demolizione, differendo più volte il termine per dare la possibilità al sig. Kaminskas di ottenere la regolarizzazione della costruzione ex post. 

Il ricorrente allegava i seguenti elementi: si trattava della sua unica abitazione in cui viveva con la moglie; la sua situazione economica non gli permetteva di acquistare un altro immobile; e lo status del terreno era cambiato, non era da considerarsi area boschiva poiché non vi erano alberi nell’area interessata. Le autorità interne rifiutavano la richiesta di regolarizzazione del terreno, poiché rispettava i criteri individuati per le aree boschive.

Nell’ottobre del 2017, una decisione del tribunale distrettuale, confermata in appello, ordinava al ricorrente la demolizione. A seguito del ricorso per cassazione, la Corte Suprema dichiarava irricevibile la domanda. A febbraio 2020 la casa non era ancora stata demolita.

La Corte Edu tuttavia riconosceva l’applicabilità dell’art. 8 nel caso di specie: “se si tratta o meno di «casa» dipende da circostanze fattuali, come ad esempio l’esistenza di un legame sufficiente e continuo con un luogo specifico”.

Considerando indubbio che vi sia stata un’interferenza da parte dello Stato nel diritto garantito dall’art. 8, la Corte di Strasburgo affermava che tale interferenza è stata giustificata dalla legge. 

Il governo lituano giustificava la sua azione allegando l’interesse pubblico di proteggere l’ambiente e impedire la costruzione nelle zone boschive, interessi garantiti anche dalla Costituzione. 

I giudici della seconda sezione avevano rilevato che lo status del terreno in questione non era mai cambiato ed era classificato come area boschiva anche prima dell’acquisizione da parte del ricorrente. 

L’ordine di demolizione aveva dunque l’obiettivo legittimo di preservare la zona, proteggendo così i diritti e le libertà di altri

In merito al terzo elemento necessario a giustificare l’ingerenza, ex art. 8 par. 2, ossia la “necessità in una società democratica”, la Corte constatava che l’illegittimità della costruzione non era stata contestata nemmeno dal ricorrente, il quale non aveva in alcun modo tentato di cambiare lo status prima di costruire l’immobile. I giudici rilevano inoltre che le corti interne avevano adottato varie misure per agevolare il ricorrente, quali il differimento del termine di demolizione e il rinvio del procedimento per la richiesta di regolarizzazione ex post.

Le autorità interne avevano dunque operato un giusto bilanciamento tra l’interesse generale alla preservazione delle foreste e dell’ambiente e l’interesse del ricorrente, tenendo conto della consapevolezza dell’illegalità della costruzione.

A conclusione secondo la Corte Edu, lo Stato lituano aveva agito all’interno del margine di apprezzamento riconosciuto dall’art. 8 e perciò non aveva rilevato alcuna violazione dell’articolo della Convenzione.

Proseguendo nell’esame della giurisprudenza, la recente Cass n. 423/2021, sent. Negri richiamava l’attenzione sul fatto che l'esigenza di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, quando attiene ad un manufatto illegalmente edificato, è configurabile esclusivamente in relazione all'immobile destinato ad abituale abitazione di una persona e che, ai fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, un rilievo centrale assumono, da un lato, l'eventuale consapevolezza della violazione della legge nello svolgimento dell'attività edificatoria da parte dell'interessato, stante l'esigenza di evitare di incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente e, dall'altro, i tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione, per consentire all'interessato di "legalizzare", se possibile, la situazione, e di trovare una soluzione alle proprie esigenze abitative.

Inoltre, ai fini del giudizio circa il rispetto del principio di proporzionalità, sono sicuramente rilevanti le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dell'interessato.

Queste condizioni, però, aggiungeva la sentenza Negri, non risultano mai essere considerate, di per sé sole, risolutive, o perché valutate congiuntamente ai tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione o perché esplicitamente ritenute recessive in caso di consapevolezza dell'illegalità della edificazione al momento del compimento di tale attività e di concessione di adeguati periodi di tempo per consentire la regolarizzazione, se possibile, della situazione, e per trovare una soluzione alle esigenze abitative.
Pertanto, per quanto non sufficienti per evitare la demolizione della propria abitazione, le condizioni personali dell’interessato non possono essere ignorate dal giudicante ma, al contrario, vanno soppesate e devono trovare sede nella motivazione del suo provvedere.

 

2 Principio di proporzionalità dell’ordine di demolizione e stato di salute del proprietario dell’immobile

L'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'abuso edilizio abitativo "di necessità" impone un giudizio proporzionato tra l'interesse dello Stato al rispristino dei luoghi e le esigenze della vita familiare e privata del responsabile del reato”.

Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 35640/2021, ha ritenuto illegittima perché non sufficientemente motivata la decisione di rigetto del giudice dell'esecuzione contro l'istanza di revoca o sospensione avanzata dalla ricorrente contro l'ordine di demolizione di due piccoli vani di 50 metri quadri corrispondenti al proprio domicilio e dei familiari, di cui due affetti da gravi patologie degenerative.

La Corte di appello si era limitata in modo assertivo, con una motivazione solo apparente e di stile, a ritenere prevalente l’interesse dello Stato alla demolizione, nonostante le gravi e documentate condizioni di salute di componenti della famiglia, l'incapienza patrimoniale per provvedere in altro modo a procurarsi "una casa" e la limitata entità dei due abusi contigui, di soli 50 mq ciascuno, senza curarsi del fatto che il GIP avesse già,  precedentemente sospeso lo sgombero degli immobili abusivi quale modalità esecutiva del loro sequestro, considerando gli abusivi abitativi come "di necessità" e tenendo espressamente conto delle gravi condizioni di salute di alcuni degli occupanti.

In un giudizio analogo, Cass.Pen. sez. III del 20/10/2021, n.45971, il Tribunale di Napoli, nella sua qualità di Giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione di un ordine di demolizione riguardante un manufatto abusivo vergato ben diciotto anni prima.

Avverso il rigetto, l’interessato aveva poi proposto ricorso in Cassazione deducendo un unico motivo con il quale lamentava l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 32 della Costituzione e dell’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente, in particolare, lamentava che il provvedimento impugnato non aveva analizzato adeguatamente la prospettazione dei fatti data dai Servizi di protezione sociale del Comune quanto alle condizioni precarie di vita e di salute del ricorrente e del suo nucleo familiare, composto da tre minori.

A suo dire l’ordinanza non avrebbe operato il necessario bilanciamento dell’interesse al ripristino del territorio con le condizioni socio-economiche della famiglia, la cui unica dimora era quella oggetto dell’ordine di ripristino con conseguente sproporzione di tale sanzione; non sarebbe, poi, stata valutata, come richiesto dalla più recente giurisprudenza, la buona fede del ricorrente, estraneo al procedimento penale.

La Corte rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile perché generico, statuendo che “è altresì necessario, d’altra parte, che , proprio per consentire al giudice di procedere a tali valutazioni, il ricorrente si faccia carico di indicare, in linea con i necessari requisiti di specificità del ricorso , le concrete situazioni, in particolare reddittuali, di salute, od altro, che osterebbero alla disposta demolizione”.

Con la sentenza 34607 del 17 settembre del 2021, la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, in materia di abuso edilizio ha affermato che nel caso di demolizione dell’immobile il giudice dell’esecuzione deve valutare, concretamente, la proporzionalità della suddetta soluzione con le esigenze, specie quelle riguardanti la salute, di chi lo abita.

Nello specifico, i ricorrenti eccepivano l’illegittimità dell’esecuzione della demolizione per violazione degli artt. 8 e 6 CEDU, in considerazione del fatto che non solo il fabbricato sorgeva in una zona altamente urbanizzata e la demolizione ha ad oggetto opere realizzate venticinque anni prima, ma il fatto che tali opere erano necessarie per esigenze abitative.

Pertanto, per i ricorrenti, il giudice dell’esecuzione doveva valutare la proporzionalità della demolizione rispetto allo scopo, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Per gli ermellini il motivo risultava essere fondato. Si legge infatti in sentenza che “l’esame delle condizioni di salute confluisce nel giudizio da compiersi circa l’invocato requisito della proporzionalità, che il giudice dell’esecuzione ha il dovere di valutare, nel rispetto di alcuni precisi criteri guida”.

L’ordinanza veniva pertanto annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

 

3. Conclusioni. I criteri guida/indici desumibili dalla giurisprudenza nazionale e della Corte EDU

Il principio di proporzionalità quindi, così come previsto sia a livello nazionale quanto comunitario, deve specificamente orientare il provvedimento amministrativo, il quale potrà essere riconosciuto legittimo soltanto nella misura in cui sarà ritenuto essere conforme all’esito di una compiuta istruttoria del caso concreto, ed in vista della funzione che dovrà perseguire.

La proporzionalità secondo la Corte Edu risulta essere un punto di equilibrio tra la legittima pretesa dell’ordinamento nel rimuovere ciò che ha leso l’interesse pubblico e la rilevanza che determinate condizioni oggettive o soggettive possano assumere come limitazione alla pretesa azionata.

Per la CEDU infatti, l’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona deve rispettare il principio di proporzionalità da valutare tenendo conto:

  • dell’esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 CEDU
  • dell’eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell’interessato;
  • dei tempi a disposizione dell’interessato per conseguire se possibile la sanatoria dell’immobile o per risolvere in altro modo le proprie esigenze abitative.

Facendo applicazione di questi principi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che non è legittimo in ogni caso invocare un:

  • assoluto diritto alla casa;
  • generico diritto ad una vita sana;
  • diritto alla vita priva e familiare.

La proporzionalità pone dunque dei limiti sia all’interesse dello Stato che alla tutela della privata dimora del cittadino, da intendersi non come entità a sé stanti, ma quali spazi applicativi suscettibili di ampliamento o restringimento, in ragione della rilevanza dell’interesse pubblico innanzi a quello privato, e viceversa.

In altri termini, secondo la Suprema Corte di Cassazione, affinché sia consentita una contrazione dell’interesse pubblico, in modo dar spazio ad un interesse privato, occorre che quest’ultimo sia compiutamente dimostrato, attraverso una prova del pregiudizio quanto più completa ed esaustiva possibile.

A tal fine, secondo la Corte di Cassazione, dovranno essere utilizzati i seguenti indici nelle motivazioni:

  • il tempo trascorso tra l’ordine di demolizione e la proposizione dell’incidente d’esecuzione: secondo la Corte di Cassazione tanto più è il tempo trascorso da tali eventi, quanto più sarebbe stato agevole per il privato cittadino rinvenire un altro domicilio idoneo, facendo ricorso anche all’edilizia popolare;
  • le concrete situazioni di salute: riprendendo quanto già analizzato in Cass.45971/2021 non è sufficiente allegare le mere dichiarazioni dei Servizi Socio Assistenziali che attestano la precarietà della salute del proponente, ma occorre che sia concretamente dimostrato che senza l’abitazione ne trarrebbe un pregiudizio grave e irreparabile in termini sanitari, indicando, se del caso, le patologie che lo affliggono;
  • le concrete situazioni reddituali: non è sufficiente, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la mera allegazione delle fonti di reddito del soggetto istante, ma occorre che egli dimostri come effettivamente procura i propri mezzi di sostentamento.