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Il preposto deve essere presente sul luogo di lavoro ?

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 4/2024, chiarisce gli obblighi di nomina del preposto anche in contesti di appalto di piccole dimensioni. Vengono specificate le situazioni in cui è necessaria la presenza del preposto sul luogo di lavoro e cosa accade in attività con un solo lavoratore.

Pubblicata sul sito del Ministero del lavoro la risposta all’interpello n. 4/2024 proposto dalla Camera di commercio di Modena sull’obbligo di preposto in attività di appalto.

La risposta chiarisce il perimetro dell'obbligo di individuazione del preposto da parte del datore di lavoro nelle attività di appalto, anche in contesti di piccola scala e il Ministero sottolinea quale sia il comportamento corretto del datore di lavoro in relazione agli obblighi di vigilanza e nomina del preposto.

Si affronta infine la questione se il preposto debba sempre operare in loco, nonché cosa fare in casi di estrema semplicità organizzativa, come appalti con un solo lavoratore.


TROVATE L'INTERPELLO E LA RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO TRA GLI ALLEGATI IN FONDO ALL'ARTICOLO


 

Che cos’è un interpello

Il Ministero del Lavoro e politiche sociali ha istituito una apposita Commissione cui rivolgere i cosiddetti “interpelli” ossia quesiti di natura generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

L’interpello n. 4/2024, richiesto dalla Camera di Commercio di Modena, chiarisce importanti aspetti relativi all’obbligo di individuazione del preposto nelle attività di appalto, in seguito alle modifiche normative introdotte dalla Legge n. 215/2021, che ha modificato l'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

TEMA DELL'INTERPELLO 4_2024
La questione di fondo è se la presenza del preposto sia sempre necessaria, anche in contesti organizzativi semplici, come piccoli appalti con pochi lavoratori o addirittura con un singolo dipendente.

Ecco le risposte ai 3 quesiti riguardanti la necessità del preposto nelle attività di appalto.

 

1. Obbligo del preposto in appalti con due lavoratori tra loro indipendenti

La domanda verte sulla necessità di individuare un preposto in attività in cui due lavoratori, autonomi l’uno rispetto all’altro, debbano operano senza esercitare vigilanza reciproca (si badi bene che in questa accezione il termine “autonomonon è da confondere con il “lavoratore autonomo” di cui all’art. 89 TUSL ossia la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione).

La Commissione risponde affermando che, nonostante la semplicità dell'organizzazione, la normativa vigente prevede che il preposto sia sempre individuato e nominato formalmente.

Questo perché il legislatore, con le modifiche introdotte dalla Legge n. 215/2021, ha rafforzato il ruolo del preposto come garante della sicurezza, indipendentemente dalla complessità dell’organizzazione aziendale.

Quindi, anche con due lavoratori che svolgono attività autonome e indipendenti tra loro, il datore di lavoro deve indicare un preposto.

 

2. Individuazione del preposto tra i lavoratori presenti fisicamente o tra i responsabili della commessa

Il secondo quesito chiede se il preposto debba essere uno dei lavoratori fisicamente presenti presso il committente o se possa essere un responsabile della commessa, come ad esempio il project manager, che non si reca sul luogo di lavoro.

La Commissione chiarisce che il preposto deve essere effettivamente presente sul luogo di lavoro per adempiere alle sue funzioni: affidare il ruolo di preposto a una figura che non può supervisionare direttamente il lavoro è inadeguato, poiché il preposto deve garantire la sicurezza attraverso una vigilanza diretta.

L’individuazione di un responsabile che sia lontano dal luogo delle operazioni non soddisfa dunque questo requisito.

 

3. Necessità di un preposto in attività con un unico lavoratore

Il terzo quesito riguarda il caso di un solo lavoratore impegnato in un'attività di appalto: la domanda è se anche in questa situazione sia necessario individuare un preposto.

La risposta, quasi lapalissiana, è che il lavoratore non può vigilare su se stesso (ovvero essere il proprio preposto), con la conseguenza che per garantire il rispetto delle normative di sicurezza, sarà il datore di lavoro a dover assumere il ruolo di preposto in situazioni di estrema semplicità organizzativa, come quella di un singolo dipendente.

 

Analisi e implicazioni

Il ruolo del preposto, come ribadito dalla Commissione, è centrale nella gestione della sicurezza sul lavoro.

La normativa, già chiara nel D.Lgs. 81/2008, è stata ulteriormente rafforzata dalla Legge n. 215/2021, che ha introdotto l’obbligo esplicito per i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di individuare un preposto, anche in contesti lavorativi di piccole dimensioni.

Questo rappresenta un significativo passo avanti nella tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto sottolinea l’importanza della vigilanza diretta e continua, indipendentemente dalla complessità dell’organizzazione.

L’obbligo di preposto anche in strutture a ridotta complessità organizzativa dimostra che il legislatore intende garantire un elevato standard di sicurezza anche in situazioni apparentemente meno rischiose; ciò è particolarmente rilevante in settori dove i lavoratori operano in autonomia o in piccoli gruppi, come spesso avviene negli appalti, dove l’assenza di supervisione diretta potrebbe portare a una preoccupante diminuzione degli standard di sicurezza.

La Commissione evidenzia poi l’importanza della sorveglianza attiva e chiarisce che il preposto deve essere una figura operativa e presente sul campo, formata e capace di intervenire in caso di necessità, escludendo l’ipotesi che un soggetto non presente fisicamente - come appunto un project manager - possa svolgere tale ruolo.

Infine, l'indicazione che il datore di lavoro assuma il ruolo di preposto in assenza di altri lavoratori riflette un principio logico e coerente con l’intento della normativa: prevenire i rischi attraverso la supervisione continua e immediata.

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