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Il prelievo dei campioni ai laboratori ufficiali e autorizzati dal MIT

Il Consiglio di Stato si esprime a favore dei laboratori ufficiali e autorizzati dal MIT cui spetta la certificazione del prelievo dei campioni sugli edifici esistenti. Con questa decisione il paragrafo §8.5.3 delle NTC 2018 termina il suo periodo di “sospensione”, riconoscendo nei laboratori quale soggetto preposto per il prelievo di campioni sull’esistente.

Il Consiglio di Stato si è espresso in merito alla titolarità dell’esecuzione dei prelievi sull’esistente volti a caratterizzare le proprietà meccaniche dei materiali, ovvero il carotaggio e l’estrazione delle barre di armatura.

«Il Collegio ritiene che, per una corretta valutazione della questione in ordine all’asserito contrasto tra le disposizioni impugnate e la norma di rango primario di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001, va rammentato che la disciplina dei controlli in un settore delicato come quello dei ‘prelievi dei campioni’, così come le disposizioni che regolamentano il regime autorizzativo dei laboratori e il controllo sulle costruzioni in vigore con la Legge 1086/71, deve essere necessariamente demandata allo Stato, attraverso i laboratori ufficiali in capo alle Università, all’ANAS ed a RFI, o comunque a mezzo di rilascio di autorizzazione, previo controllo, del Ministero competente».


Quali sono i riferimenti normativi richiamati dal Collegio

Primo tra tutti, il paragrafo § 8.5.3 delle NTC18 vigenti che prevede quanto segue:

«Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà sulla documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. Le indagini dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche; nel caso di costruzioni sottoposte a tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di beni di interesse storico-artistico o storico-documentale o inseriti in aggregati storici e nel recupero di centri storici o di insediamenti storici, dovrà esserne considerato l’impatto in termini di conservazione. I valori di progetto delle resistenze meccaniche dei materiali verranno valutati sulla base delle indagini e delle prove effettuate sulla struttura, tenendo motivatamente conto dell’entità delle dispersioni, prescindendo dalle classi discretizzate previste nelle norme per le nuove costruzioni. Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001».

Dal 2018, anno di pubblicazione e vigenza delle attuali norme tecniche delle costruzioni, si è aperto uno scenario di competenza e titolarità, a cui oggi il Consiglio di Stato mette un punto fermo in merito al prelievo dei campioni in termini di carotaggi e prelievi di barre di armatura.

Nella ricostruzione fatta dal Collegio è fatto il seguente inquadramento:

“Prima dell’adozione delle NTC 2018 e, in particolare, del paragrafo §8.5.3, l’art. 59 del D.P.R. n. 380 del 2001 stabiliva che, per consentire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali di costruzione posti in opera, si dovessero eseguire ‘prelievi di calcestruzzo’ mediante ‘operazioni di carotaggio’, prelievi di barre di armatura inglobate nei getti’ e ‘prelievi di campioni in carpenteria metallica’ a mezzo di attrezzature idonee alla perforazione e/o alla demolizione del calcestruzzo.

Pertanto, il problema che si veniva a costituire era il seguente: il Legislatore non aveva specificato chi potesse effettuare tali attività, sicché ogni professionista poteva svolgerla. Dopo l’adozione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018, con le quali è stata introdotta la suddetta riserva, il Legislatore ha chiaramente previsto che tali  indagini possono essere effettuate solo ‘a cura di un laboratorio di cui all’art. 59del d.P.R. 380/2001.

Attraverso la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019, è apposta la modifica all’art. 59 del d.P.R. 380/01 che prevede che ‘Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: …c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti’.

Questa riforma implica quindi che il prelievo di campioni di materiale in cantiere finalizzato all’esecuzione di prove chimiche, fisiche e meccaniche sui materiali, è riservato ai laboratori ufficiali ad eseguire e certificare "prove sui materiali da costruzione" e "prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzione esistenti".


Prelievo: importanza di una sequenza procedimentale unita a idonea organizzazione

Sottolinea inoltre il Collegio: “Appare evidente che il processo di certificazione deve svolgersi secondo una sequenza procedimentale, che deve assicurare il rispetto dei principi che regolamentano la funzione pubblica che è deputato a perseguire. A tale fine, le operazioni di prelievo devono garantire che il materiale costituente la struttura sia campionato correttamente (anche per consentire, in ipotesi, una revisione delle analisi), atteso che un prelievo e una campionatura non ben eseguita può dare dei risultati falsati, senza contare che il prelievo effettuato da personale non specializzato può arrecare un danno alla struttura.
Risulta pertanto che la ratio legis che ha ispirato il Legislatore, nell’introduzione delle disposizioni impugnate, si giustifica anche con la necessità di assicurare che l’attività di prelievo venga effettuata da tecnici non solo competenti, ma anche dotati di una idonea organizzazione e di efficienti dotazioni strumentali; il tutto da sottoporre al controllo del Ministero, il quale valuterà, in questo senso va inteso il termine ‘può’, sulla base dei requisiti, se rilasciare la necessaria autorizzazione”.


Contenuti dell’art. 59 del d.P.R. 380/01

Qui di seguito si riporta l’articolo del D.P.R. 380/01 oggetto di analisi:

«1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori(anche in questo passaggio si sofferma il Collegio, sottolineando il riferimento di legge secondo cui il laboratorio deve rispettare determinati requisiti) ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione (Settore A: calcestruzzi-acciai-laterizi-leganti idraulici, Settore B: legno massiccio, legno lamellare, pannelli a base di legno, secondo Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC)
b) (lettera soppressa)
c) prove di laboratorio su terre e rocce;
c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (lettere aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019).

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità».

Il comma 3 è richiamato dal Collegio, sottolineandone l’importanza in quanto: “L’art. 59 del D.P.R. n. 380 del 2001 definisce l’attività dei laboratori di ‘pubblica utilità’. Le NTC 2018 per il controllo su calcestruzzo, al paragrafo §11.2.5.3, riconosce una maggiore responsabilità ai laboratori ufficiali ed autorizzati, chiamandoli alla verifica sullo stato dei provini, sulla documentazione di riferimento e dispone altresì che ‘Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove’.

Appare evidente che la scelta del Legislatore delle NTC 2018 appare in linea con la qualificazione giuridica attribuita dall’ordinamento all’attività dei laboratori, posto che l’attività di estrazione/prelievo e analisi/prova del campione devono essere eseguite secondo un unico processo tecnico, al fine di garantire la trasparenza e l’autenticità dell’attività certificativa, in conformità con la voluntas legis di cui all’art. 59 D.P.R. n. 380/2001.

Il Legislatore impone al laboratorio abilitato e autorizzato una serie di accertamenti di conformità e gli riconosce un ruolo di soggetto esercente un servizio di pubblica necessità,  dal quale possono discendere anche responsabilità in campo penale.

Ne consegue che l’attività dei laboratori (ufficiali e/o autorizzati), essendo attività di ‘pubblica utilità’, non può venire svolta, con riferimento all’aspetto certificativo, da soggetti non autorizzati, atteso che all’attività di certificazione si conferisce la funzione di ‘pubblica certezza’”.


Circolare 633/STC/2019: i laboratori e le prove sugli edifici esistenti

Un richiamo alla circolare 633/2019“Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001” ai suoi contenuti principali ed ai suoi campi di applicazione:

  • Settore A (prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura);
  • Settore B (prove su strutture metalliche e strutture composte);
  • Settore C (prove dinamiche sulle strutture).
  1. La figura, formazione e responsabilità del direttore di laboratorio: “Il rapporto di lavoro del Direttore potrà essere regolato da un apposito incarico professionale, con impegno almeno pari a 18 ore settimanali, di durata almeno pari al periodo di vigenza dell’autorizzazione”
  2. Il personale del laboratorio: formazione, attività, rinnovo ed organico minimo previsto.
  3. Organizzazione e gestione dei locali del laboratorio.
  4. Prove e tipologie. I laboratori autorizzati devono essere in grado di effettuare con proprie attrezzature e strumentazioni, elaborare e certificare almeno le seguenti prove e campionamenti, meglio dettagliate nell’Allegato I della presente circolare e che costituiscono anche il requisito minimo per il rilascio della specifica autorizzazione (settore A, B e C).

Per saperne di più sulla 633

IN ALLEGATO LA CIRCOLARE STC N.633/2019 e LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5975/2023

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