Il portico di sostegno all'impianto fotovoltaico richiede il permesso di costruire
Se la realizzazione del portico, oltre a creare nuovi volumi, ha anche modificato la sagoma del fabbricato, configurando un intervento di "nuova costruzione", necessita di permesso di costruire aldilà del sostegno dell'impianto fotovoltaico, comunque realizzabile in edilizia libera solo su edifici già esistenti, al 'netto' delle semplificazioni operate in materia dal DL Energia.
Il Decreto Energia (17/2022) non ha liberalizzato tutte le installazioni di impianti fotovoltaici. Ci sono regole del Testo Unico Edilizia che non si possono derogare, anche quando si tratta di opere edilizie inerenti, appunto, il sostegno a impianti di energia alternativa.
Lo si evince dal contenuto della sentenza 8113/2024 del 9 ottobre del Consiglio di Stato, dove si evidenzia che l'articolo 9 del DL 17/2022 mira a consentire la semplificazione dell'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici già esistenti e non può essere di certo inteso nel senso di ammettere la realizzazione di qualunque intervento di nuova edificazione alla sola condizione che la stessa ospiti un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Per questo, un portico di sostegno per degli impianti fotovoltaici, se crea nuovi volumi e modifica la sagoma del fabbricato, è abusivo senza permesso di costruire e può incorrere nella sanzione demolitoria.
La pronuncia ha notevole interesse anche per i condomini, dove questo tipo di pannelli viene installato di frequente.
Gli abusi edilizi e il portico del contendere
Il caso riguarda l'ordinanza di demolizione di un comune per alcune opere realizzate in un bar: tra queste, il bancone e un portico di sostegno per l'impianto fotovoltaico.
Il portico è costituito da due elementi con copertura fissa in pannelli, realizzato in metallo con travi e pilastri e dotato di un sistema per lo scolo dell'acqua piovana.
L'appellante sosteneva che il portico fosse una struttura leggera e priva di rilevanza volumetrica e che servisse come supporto per l'impianto fotovoltaico: in virtù di questo, stanti lenovità apportate in materia dal DL 17/2022, si riteneva non necessario il permesso di costruire, perché l'opera sarebbe stata riconducibile all’edilizia libera.
Detto impianto è stato infatti installato nella vigenza del DL 17/2022, convertito con modificazioni dalla legge 34/2022 che, al fine di promuoverne l'utilizzo, esclude, in radice, che la realizzazione di detti impianti sia subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal d. lgs. n. 42/2004, essendo considerati di manutenzione ordinaria.
Se il portico aumenta la volumetria serve il permesso di costruire
In pratica, l'inciso “ con qualsiasi modalità” riferito all'installazione di detti impianti, contenuto nell'articolo 9 del citato DL, consentirebbe dunque, secondo l'appellante, di prescindere dall'ottenimento del permesso di costruire anche quando detto innesto, come nel caso di specie, produca una modifica della sagoma dell'edificio ed un aumento di volumetria.
Non è di questo avviso il Consiglio di Stato, in quanto:
- il portico amplia la superficie e la volumetria dell'edificio, alterando la sagoma del fabbricato;
- la dichiarata funzione di supporto ai pannelli fotovoltaici è secondaria rispetto all’ampliamento strutturale.
Il punto chiave per la decisione, quindi, è rappresentato dal fatto che la struttura modifica la sagoma complessiva dell'immobile, caratteristica che richiede il permesso di costruire ai sensi del Testo Unico Edilizia.
E ciò, si badi bene, anche se costruito con materiali "leggeri", in quanto il portico ha una copertura fissa e una configurazione stabile. Non è quindi il materiale, ma la funzione e la stabilità dell'opera a determinare la necessità del permesso di costruire.
Impianti fotovoltaici: ma il Decreto Energia non li aveva liberalizzati?
Palazzo Spada non ritiene condivisibile nemmeno la totale liberalizzazione per l'installazione degli impianti fotovoltaici paventata dal ricorrente, il quale sostiene che in base alla disposizione dell'articolo 9 del DL 17/2022, sarebbe consentita un'illimitata facoltà di deroga a tutte le norme del Testo Unico Edilizia per l'installazione di impianti fotovoltaici.
Quando scatta la deroga al Testo Unico Edilizia?
La tendenziale derogabilità delle norme del dpr 380/2001, prevista dall'articolo 9 del citato DL 17 per la realizzazione di impianti fotovoltaici, vale solamente quando - caso che qui non ricorre - l'interessato dimostri di non avere possibilità alternative, cioè tecnicamente equivalenti, di installazione in altri luoghi.
E comunque, a condizione che, da quest'ultima, egli non ottenga indebiti incrementi di volumetrie e superfici utilizzabili per altri scopi, che non siano strettamente connessi ad esigenze tecniche perché, in quest’ultimo caso, è evidente che l'intervento comunque richiede la necessità del titolo edilizio maggiore, ossia il permesso di costruire.
Impianti fotovoltaici liberi solo se installati su edifici già esistenti
Molto importante anche il finale della questione: si sottolinea infatti come il richiamato articolo 9 (nel sostituire il comma 5 dell'art. 7-bis del DL 28/2011) punti a consentire la semplificazione dell'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici già esistenti e non può essere di certo inteso nel senso di ammettere la realizzazione di qualunque intervento di nuova edificazione alla sola condizione che la stessa ospiti un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Alternative tecniche equivalenti: se non si dimostra l'assenza, niente edilizia libera
Tornando sul punto, va rimarcato che l'appellante non ha dimostrato l'assenza di alternative tecnicamente valide per l'installazione dell'impianto, come il tetto dell'edificio principale o altri spazi adiacenti.
La mancanza di alternative è una condizione necessaria per applicare l'esenzione dal permesso di costruire per strutture a supporto di impianti fotovoltaici.
Detta diversamente, l'impianto fotovoltaico non esonera la struttura di supporto dalla necessità di un titolo edilizio, poiché la funzione di sostegno è accessoria e non sussiste la dimostrazione di alternative tecniche per l'installazione dei pannelli.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL PORTALE.
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