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Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): contenuti minimi, possibili errori e mancanze

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è il documento di valutazione del rischio redatto dal Coordinatore della sicurezza in presenza di più imprese. In questo approfondimento se ne analizza i contenuti minimi, i possibili errori e mancanze nella sua redazione.

Il PSC: alcuni ragionamenti preliminari

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (in seguito PSC) è il documento di valutazione del rischio redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Ai sensi dell’art. 90 c. 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i  il coordinatore della sicurezza per la progettazione (in seguito CSP) deve essere nominato dal Committente o dal Responsabile dei Lavoriin presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione”.

Inoltre, l’art. 91 specifica ulteriormente che il CSP redige il PSC “durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte”.

Appare dunque chiaro che l’attività del CSP inizia e si esaurisce prima dell’esperimento della gara d’appalto lavori e che, in tale contesto, non è dato sapere quante imprese esecutrici saranno presenti (salvo, al limite, nel caso dell’appalto integrato).

Si tratta dunque di un ossimoro? Di un errore? Evidentemente il legislatore assume che il Committente abbia già ipotizzato una procedura di gara e pertanto sia in grado di prevedere o meno la presenza di più imprese in base all’entità dei lavori.

Parimenti si aspetta che il CSP nominato sia in grado di interagire con il team di progettazione al punto da poter prevedere nei minimi dettagli la tempistica e modalità di esecuzione delle opere e quindi valutarne compiutamente i rischi (da interferenza).

A dimostrazione di ciò, nell’allegato XVCONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI” al punto 1.1.1 lett. a) si definisce quanto segue:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

Durante la mia attività di formatore nei corsi abilitanti per i coordinatori della sicurezza, di fronte a questa frase mi è stato domandato diverse volte come sia possibile per un neolaureato senza esperienza redigere un PSC in merito a lavorazioni di cui non sa praticamente nulla, solo perché ha superato il corso di 120 ore.

La mia risposta è sempre stata e continuerà ad essere: “Senza una accurata supervisione ed assistenza, non è possibile”.

La valutazione del rischio è un’attività che necessita conoscenze multidisciplinari, in quanto è necessario ipotizzare dal nulla un contesto credibile di cantiere ed il relativo cronoprogramma dei lavori, calcolare l’entità della manodopera in termini di uomini giorno, fare ipotesi su attrezzature e apprestamenti necessari ed opportuni.

Appare lapalissiano che il PSC debba essere “concretamente realizzabile”, così come il resto del progetto esecutivo.

Quali sono dunque i contenuti minimi che il CSP dovrà essere in grado di elaborare all’interno della sua valutazione del rischio?

 

Il PSC: contenuti minimi secondo il D. Lgs 81/08

Definizione di PSC - art. 100 c.1

L’art. 100 c. 1 definisce il piano di sicurezza e coordinamento

una relazione tecnica comprensiva delle “prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV.

Inoltre, lo stesso comma specifica che deve essere corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

Infine, fa espresso riferimento all’allegato XV per quanto riguarda i contenuti minimi e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza.

  

Lavori comportanti rischi particolari

L’elenco dei lavori comportanti rischi particolari richiamato all’allegato XI è il seguente:

  • 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
  • 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
  • 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
  • 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
  • 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
  • 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
  • 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
  • 7. Lavori subacquei con respiratori.
  • 8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
  • 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
  • 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Come si può facilmente notare, per la maggior parte si tratta di rischi facilmente riscontrabili anche in un cantiere edile medio piccolo.

  

Rischio di esplosione da ordigno bellico inesploso

La Legge 1 ottobre 2012, n. 177 all’art. 1, comma 1, lett. c) ha modificato il D.lgs 81/08 sottolineando l’obbligatorietà della valutazione del rischio di esplosione da ordigno bellico inesploso e soprattutto al CSP l’onere di prevedere o meno opportune indagini preliminari sul terreno finalizzate all’eventuale BOB (Bonifica Ordigni Bellici).

E’ interessante osservare come questo argomento sia uno dei più trascurati, soprattutto in caso di scavi di modesta entità, nonostante la spaventosa incidenza dei rinvenimenti sul territorio italiano.

Secondo i dati riportati dal CNI sono presenti circa 15.000 tonnellate di ordigni bellici inesplosi sul territorio italiano, con una media di circa 60.000 rinvenimenti l’anno.

E’ estremamente importante sottolineare che, anche qualora la probabilità di rinvenimento dovesse risultare remota, ma non escludibile, a fronte del danno altissimo che l’evento potrebbe cagionare, la matrice di rischio restituirà sempre un valore tale da richiedere una verifica.

Si potrebbe escludere la verifica solo in casi particolari, oggetto di specifica valutazione, come ad esempio:

  • zone precedentemente bonificate e certificate dal Genio Miliare dopo il 1945;
  • demolizione di edifici non oggetto di bombardamenti sebbene costruiti ante guerra e ricostruzione sullo stesso sedime a profondità delle fondazioni minore
  • zone in roccia compatta o a parete rocciosa verticale.

In tutti gli altri casi, dopo una ricerca storico-documentale nei vari archivi volta ad individuare il livello di coinvolgimento del sito, considerando la vicinanza ad infrastrutture strategiche o alle linee difensive e tutte le informazioni reperibili dalle fonti ufficiali (Ministero della Difesa, Uffici BCM e Prefetture) il CSP dovrà disporre una indagine strumentale preventiva ed, in caso di presenza di ordigni, il committente dovrà attivare la procedura tecnico amministrativa prevista dal Ministero della Difesa.

 

Allegato XV e la specificità del PSC

L’allegato XV ricorda che il Piano di Sicurezza e Coordinamento è un documento “specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità” e che le scelte progettuali ed organizzative in esso previste devono essere conformi alle misure generali di tutela previste dall’art. 15.

Fra gli altri si ricordano gli aspetti principali della valutazione del rischio:

  • eliminare i rischi o almeno ridurli, qualora questo non sia possibile;
  • programmare la prevenzione;
  • ridurre l’esposizione;
  • far prevalere le misure di protezione collettiva su quelle individuali;
  • informare, formare, istruire, coinvolgere i lavoratori;
  • segnalare ed avvisare;
  • prevedere le procedure di emergenza, antincendio e primo soccorso.

Le informazioni obbligatorie

Il PSC deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie per identificare e descrivere l’opera a cui si riferisce:

  1. indirizzo del cantiere;
  2. descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere;
  3. descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche,
    strutturali e tecnologiche.

  

L’individuazione dei soggetti coinvolti

Il PSC deve contenere le informazioni in merito ai soggetti con compiti di sicurezza e pertanto si dovranno individuare:

  • committente
  • responsabile dei lavori
  • coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
  • coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (qualora già noto)
  • eventuali nominativi delle ditte (qualora già note).

Per le ragioni espresse nei ragionamenti preliminari, l’organigramma negli ultimi due punti rimarrà incompleto fino alla nomina del CSE ed alla aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa appaltatrice.

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