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Il permesso per costruire va esibito al vicino

Una recente Sentenza del Tar di Lecce stabilisce che in virtù della legge sulla trasparenza, il proprietario del terreno confinante ha diritto a prendere visione del progetto edilizio del vicino anche se quest’ultimo si oppone

E' sempre possibile, da parte del proprietario del terreno confinante, ottenere dal comune una copia del permesso di costruire, rilasciato dagli uffici dell'ente, riferita al progetto edilizio del vicino.

La copia dell'autorizzazione/permesso di costruire non può essere mai negata, anche quando il vicino si opponga, perché nell'ostensione del documento non viene violata la privacy ma entrano in merito valori meramente pubblicistici, laddove l'accesso al nuovo immobile da realizzare prevede il passaggio sulla proprietà del vicino richiedente.

Sono i principi cardine della sentenza 1136/126 del Tar di Lecce, intervenuto dopo il rifiuto di ostensione dell'autorizzazione a costruire al vicino, da parte del comune, per opposizione del titolare dell'autorizzazione.

Il Tar richiama l'art.24, comma 6 lettera d) della legge 241/1990, che consente il diniego solamente se la diffusione della copia del documento può ledere la riservatezza delle persone. Non è questo il caso, visto che  il permesso a costruire costituisce un atto che per sua stessa natura è soggetto al controllo del terzo confinante. 

In definitiva, il fatto che il richiedente sia proprietario del terreno limitrofo gli conferisce un interesse qualificato dal punto di vista giuridico a ottenere l’accesso al documento