Data Pubblicazione:

Il pergolato si può realizzare anche in zona tutelata! Ecco quando

Tar Cagliari: il piano paesaggistico e le norme urbanistiche non possono impedire la realizzazione di una soluzione per l'ombreggiamento

Il pergolato conteso

Il piano paesaggistico e le norme urbanistiche non possono impedire la realizzazione di una pergola per l'ombra: è piuttosto interessante, quanto affermato dal Tar Cagliari nella sentenza 355/2021.

Nello specifico, il ricorrente è proprietario di un fabbricato abitativo (un ex rudere di un antico “stazzo in pietra” collocato entro la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, nello specifico 50 metri), della superficie di circa 35 mq. (8,30 x 4,15 ). L’immobile è stato restaurato , ai sensi dell’art. 2 comma 3 LR n. 19 del 2013, in forza di un’ autorizzazione rilasciata a seguito dello svolgimento di sei Conferenze di servizi.

I lavori sono stati ultimati, in esecuzione del progetto, e il fabbricato ha ottenuto l’agibilità abitativa.

Il proprietario ha presentato, poi, in data 9.9.2019, al Settore Tecnico e Tutela Paesaggio del Comune, la DUA relativa al progetto per la realizzazione di una “pergola” con struttura ad elle, aderente al fabbricato restaurato, di circa 38 mq., realizzata con 6 paletti in ferro e graticcio per l’ombreggio.

La necessità di realizzare la pergola era emersa, evidenzia l’interessato, con l’utilizzo della residenza; in particolare l’assenza di ombra (la vegetazione circostante non ha l’altezza minima sufficiente, a causa dei forti venti), rendeva difficilmente fruibile lo stazzo per il gran caldo estivo.

La pergola, nel rispetto delle tradizioni galluresi, è stata progettata a cielo aperto, non “coperta” da strutture piene, ma dotata (solo) di un’intelaiatura idonea per lo sviluppo di uva rampicante “a tendone”.

La richiesta di realizzazione della pertinenza è stata negata, con distinti provvedimenti, sia con richiamo alle norme urbanistiche che per motivazioni paesaggistiche; entrambe rappresenterebbero, per l’Amministrazione comunale, un ostacolo alla realizzazione del pergolato. Per questo l’Ufficio Tutela del Paesaggio e il Settore Edilizia Privata del comune si sono espressi negativamente.

In particolare venivano richiamate le “prescrizioni” contenute nel provvedimento favorevole al restauro, n. 64 del 18.02.2016, precedentemente rilasciato (che non ammetteva tale struttura), e si affermava che la localizzazione della pergola ricadeva in un’area più che sensibile “dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, ritenendo che il riutilizzo del rudere non poteva andare a compromettere ulteriori spazi dell’area naturale esistente, che merita di essere salvaguardata e ripristinata laddove le inconsulte opere di taglio della macchia mediterranea la abbiano già compromessa”.

Anche a livello edilizio il Comune riteneva che “l’intervento proposto non è conforme alla normativa urbanistica edilizia in quanto la realizzazione della pergola contrasta con l’Art. 14 - Zone di interesse naturale (H), allegate al PDF” (norma che, peraltro, prevede che “Gli edifici esistenti in questa zona potranno comunque subire interventi di ristrutturazione e consolidamento senza modifica di sagome e aumento di volume”-norma fruita dal ricorrente per l’esecuzione del restauro).

Il pergolato si può realizzare anche in zona tutelata! Ecco quando

La pergola è una struttura leggera

Il Tar da ragione al ricorrente, poiché nel caso di specie non risulta sussistere un divieto di realizzazione di una strutture leggere (pergole) così come proposta e progettata.

Anzi; sul punto assume rilievo l’articolo 15 della legge regionale 23/1985, che disciplina gli “interventi di edilizia libera”, prevedendo, al 1° comma gli interventi eseguibili “senza alcun titolo abilitativo edilizio”; tra questi anche quelli relativi ( lett. f ) al posizionamento di tende e pergole. Dunque sussiste un evidente distinguo tra le diverse tipologie di opere (strutture aperte) realizzabili:

  • la “pergola” è una struttura leggera nella parte superiore;
  • la “tettoia” , invece, integra una struttura, più consistente, dotata di copertura fissa.

L’opera qui progettata e controversa fa parte della prima categoria (a cielo aperto, come emerge dalla Relazione tecnica descrittiva e dalla simulazione fotografica), essendo prevista solo un’intelaiatura in legno, per la futura collocazione di tralci verdi di vite rampicante.

 

Pergola pertinenzale

La particolare tipologia dell’ opera pertinenziale, di oggettivo minimo impatto paesaggistico, è posta al servizio di un piccolo fabbricato che la normativa ha ritenuto, nel 2016, essere legittimato ad essere restaurato, con conseguente utilizzo residenziale .

La valutazione che è stata espressa dal Comune, negativa (ritenuta necessitata), sia per il profilo edilizio che paesaggistico, si configura illegittima in considerazione della modalità costruttiva dell’opera pertinenziale. La normativa urbanistica e paesaggistica non è impeditiva alla realizzazione della struttura per l’ombreggio.

Come affermato anche dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 306/2017), "il "pergolato” è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore. Solo quando il pergolato è coperto, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, risulta, invece, assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle “tettoie”".

Né può essere considerata impeditiva la decisione che è stata assunta in sede di autorizzazione al restauro dell’immobile, in riferimento alla irrealizzabilità della veranda. La nuova richiesta di autorizzazione alla realizzazione della pertinenza, aderente l’ immobile recuperato, è maturata a seguito delle esigenze affiorate dopo che la struttura residenziale è stata, in concreto, utilizzata.

Pur non essendo stato precedentemente impugnato, in via parziale, il provvedimento favorevole alla realizzazione del restauro dello stazzo (nella parte attinente la veranda), la DUA poteva essere riproposta, in considerazione della possibilità di inquadrare l’opera nell’ambito dell’art. 15 della legge regionale 23/1985, che disciplina gli “interventi di edilizia libera” (in particolare quelli disciplinati al 1° comma lett. f, riferiti ai pergolati).

Inoltre il posizionamento della pergola, “in aderenza” all’immobile, per le sue intrinseche caratteristiche costruttive, non comporta l’ alterazione dello stato naturale della vegetazione.

In definitiva non può essere condivisa la tesi espressa dall’amministrazione che sostiene l’irrealizzabilità della pergola, pertinenza del fabbricato (stazzo) che è stato restaurato in forza di idoneo titolo.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

banner-dalprato-700.jpg

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi