Il pergolato chiuso non merita la sanatoria urbanistica. Ecco perché
Tar Napoli: un pergolato chiuso nel perimetro con sviluppo di un nuovo volume non riconducibile ai c.d. abusi minori non è suscettibile di sanatoria
Stesso posto, stesse storie: stavolta esaminamo il caso di un pergolato che, sebbene edificato in virtù di autorizzazione, è stato chiuso nel perimetro con sviluppo di un nuovo volume non riconducibile ai c.d. abusi minori e che, per questo, non è suscettibile di sanatoria urbanistica, ai sensi dell’art. 32, commi 26, lett. a), e 27 legge 326/2003.
Così ha disposto il Tar Napoli nella sentenza 131/2020 dello scorso 10 gennaio, respingendo il ricorso della proprietaria dell'opera che chieva il 'condono' per il manufatto in questione.
Pergolato: se lo si chiude, cambia tutto
Su questo pergolato, realizzato in principio con regolare autorizzazione, erano stati poi effettuati, senza titolo edilizio:
- una chiusura perimetrale in ferro di mt. 8.20x7,10, con utilizzo di pannellature rimovibili, in policarbonato e/o plexiglass trasparente;
- l'installazione di strutture in ferro leggero, configurate ad arco, fissate ai montanti in legno del pergolato di mt. 4,00x22,20 a sostegno di un telo di polietilene;
- l'installazione lungo i lati del pergolato di elementi decorativi.
Tenendo da parte la questione del vincolo paesaggistico, per il Tar il comune ha fatto bene a negare la sanatoria di questi lavori in quanto non rileva che la chiusura del pergolato sia stata effettuata con pannelli scorrevoli trasparenti in materiale plastico e che lo stesso sia ancorato al suolo con minuteria metallica, circostanze valorizzate dalla ricorrente per derubricare l’abuso effettuato come intervento di restauro e risanamento conservativo e, di conseguenza, annoverabile tra gli “abusi minori” e quindi sanabili ai sensi dei numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del d.1.269/2003 convertito in legge 326/2003.
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Il carattere precario di un manufatto, infatti, va valutato con riferimento non alle modalità ed alle strutture costruttive bensì alla funzione cui esso è destinato, con la conseguenza che non possono essere considerate, quali opere destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee, quelle adibite ad un utilizzo perdurante nel tempo, tale per cui l'alterazione del territorio - circostanza decisiva ai fini del rilascio del permesso di costruire e, se del caso, dell'autorizzazione paesaggistica - non può essere considerata irrilevante.
Ne deriva che, laddove si realizzi un manufatto destinato ad un uso prolungato nel tempo, anche in assenza di immobilizzazione al suolo o al solaio, la precarietà dello stesso non dipende dai materiali impiegati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall'uso al quale il manufatto è rivolto e va quindi valutata alla luce dell'obiettiva ed intrinseca destinazione naturale dell'opera, senza che rilevino le finalità, ancorché temporanee, date o auspicate dai proprietari. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, a differenza delle valutazioni prettamente urbanistico-edilizie, è irrilevante che la compromissione del vincolo sia realizzata per mezzo di opere stabili o precarie, in quanto risulta decisivo l'effetto di alterazione dello stato preesistente (cfr. questo TAR, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 4286; sez. VII, 17 aprile 2019, n. 2166).
LA SENTENZA INTERGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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