Il pergolato che diventa tettoia richiede il permesso di costruire
Una struttura in metallo stabilmente ancorata al suolo tramite bullonature, che presenta dimensioni notevoli e non ha una funzione esclusivamente ornamentale, in quanto serve come protezione per le auto, è una tettoia per la quale serve il permesso di costruire e non un pergolato assentibile in edilizia libera.
Pergolato e tettoia spesso si 'confondono', ma in realtà sono opere edilizie molto diverse, sottoposte a un diverso trattamento 'urbanistico', ovverosia, nel primo caso serve il permesso di costruire, nel secondo può bastare una SCIA o addirittura si rientra nell'edilizia libera.
Del caso di un 'finto' pergolato abusivo si occupa il Tar Salerno nella sentenza 2068/2024, inerente l'ordinanza di demolizione ingiunta da un comune per un pergolato/tettoia, ritenuto abusivo e soggetto a demolizione in quanto privo di titolo abilitativo.
Il pergolato del contendere
Ciò per cui si discute è una struttura ombreggiante a protezione delle autovetture dei lavoratori e degli utenti dello stabilimento, realizzata con tubolari in acciaio curvati privi di fondazione (non infissi al suolo) ma semplicemente ancorati a mezzo staffe bullonate al muro di recinzione.
L’ombreggiatura è assicurata attraverso la posa di telo ombra 55% realizzato in monofilo e piattina di polietilene, fissato alla struttura attraverso legature di filo di acciaio rivestito.
Il telo durante la stagione invernale viene rimosso per evitare rischi di rimozione accidentale dovuta agli agenti atmosferici.
Come deve essere un pergolato per rientrare nell'edilizia libera?
Secondo il Tar Salerno, come evincibile dall'ordinanza impugnata, nonché dalla relazione di sopralluogo e dal verbale di sopralluogo con allegati, nella specie, viene in rilievo una “struttura in metallo, stabilmente infissa al suolo” ricadente nella fascia di rispetto del fiume Sabato e non rientrante tra i casi previsti dall’allegato A del Dpr 31/2017 (per i quali non è prevista l’autorizzazione paesaggistica).
Inoltre, non essendo amovibile ma infisso al suolo e non essendo di limitate dimensioni, rientra tra gli interventi soggetti a permesso a costruire e pertanto soggetto a quanto disposto dall’art.31 del DPR 380/2001.
Secondo la sentenza, infatti, un pergolato rientra nell'edilizia libera solo se presenta le seguenti caratteristiche:
- natura ornamentale: deve essere una struttura leggera, generalmente in legno o materiali leggeri;
- facile rimozione: deve essere amovibile e privo di stabile ancoraggio al suolo;
- funzione limitata: serve esclusivamente come sostegno per piante rampicanti o per creare ombreggiature di modesta dimensione.
Pergolato o tettoia? Le discriminanti
Il manufatto oggetto di esame nel caso specifico non rientra nella definizione di pergolato per edilizia libera, in quanto:
- è una struttura in metallo stabilmente ancorata al suolo tramite bullonature, che presentava dimensioni notevoli e non aveva una funzione esclusivamente ornamentale;
- è coperto da un telo ombreggiante non facilmente removibile, rendendolo assimilabile a una tettoia o una costruzione solida.
Queste caratteristiche hanno portato il TAR a considerare il manufatto come una "nuova costruzione" soggetta a permesso di costruire.
Pergolato, pergotende, tettoie e strutture fisse: quando serve il permesso di costruire
Una struttura che, pur avendo elementi simili a una pergotenda o a un pergolato, presenta caratteristiche di fissità, ancoraggio al suolo e chiusura perimetrale (ad esempio, teli di plastica, infissi, impianti tecnici come riscaldamento e ventilazione), trasformando di fatto uno spazio aperto in uno spazio chiuso e abitabile, richiede il permesso di costruire per essere realizzata.
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Titolo abilitativo richiesto: serve il permesso di costruire
Data la sua natura e le sue caratteristiche, questa tettoia/pergolato necessitava di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001.
La mancanza di tale titolo, quindi, ha giustificato l'ordine di demolizione emanato dal Comune.
Le differenze tra pergolati libere e tettoie con permesso di costruire
La sentenza, infine, richiama precedenti decisioni che chiariscono la differenza tra pergolati di edilizia libera e strutture che, per dimensioni e caratteristiche, richiedono un permesso di costruire (Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017 n. 306; TAR Salerno, 13 luglio 2023 n. 1682).
In sintesi, un manufatto che non soddisfa i requisiti di leggerezza, amovibilità e limitate dimensioni non può essere classificato come pergolato per edilizia libera.
Il TAR ha quindi rigettato le doglianze del ricorrente in merito al pergolato, confermando l'illegittimità della realizzazione senza titolo abilitativo e la legittimità dell'ordinanza demolitoria.
Per altre opere minori contestate (divisori interni, modifiche interne), invece, il ricorso è stato accolto, limitando le sanzioni a quelle pecuniarie previste per lavori realizzati in assenza di SCIA o CILA.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL PORTALE.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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