Il passaggio al nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione
Il nuovo Regolamento (UE) 305/2011 (CPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (CPD), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 aprile 2011 ed è entrato pienamente in vigore dal 1° luglio 2013.
L’innovazione portata da questo regolamento, si fonda su quattro concetti fondamentali: (1) il chiarimento del quadro normativo esistente nel settore e dei concetti base riguardanti l’uso della marcatura CE per i prodotti da costruzione; (2) la semplificazione del sistema vigente basato sulla superata direttiva CPD (Dir.89/106/CEE), con particolare riferimento alle medie, piccole e micro imprese (sebbene limitatamente ai prodotti non rilevanti ai fini della sicurezza delle opere); (3) l’incremento della credibilità del sistema (anche mediante nuovi e più rigorosi requisiti per gli organismi di valutazione e verifica delle prestazioni dei prodotti) e (4) un globale miglioramento dell’armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti da Costruzione nella UE. Il tutto fondato sulla più che ventennale esperienza della CPD.
Il cuore del nuovo regolamento è certamente costituito dal principio generale dell’obbligo della Dichiarazione di Prestazione (articolo 4), e della conseguente marcatura CE, per i prodotti coperti da Norma armonizzata o Valutazione tecnica europea (ETA), voluto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio per rendere disponibile, al fine di migliorare la sicurezza e qualità delle opere, uno strumento armonizzato universalmente utilizzabile dagli operatori per la dichiarazione delle prestazioni dei prodotti.
Il documento fondamentale di riferimento, condizione per l’apposizione della marcatura CE, non è più quindi la dichiarazione di conformità (rilasciata dal Fabbricante) ovvero la certificazione di conformità (rilasciata da un organismo appositamente autorizzato e notificato) come prevedeva la CPD, ma la Dichiarazione di Prestazione (in inglese Declaration of Performance, in acronimo DoP). Va quindi finalmente a concretizzarsi quella separazione concettuale fra valutazione e dichiarazione delle prestazioni di un prodotto (realizzata mediante la normativa armonizzata dell’Unione) e la sua valutazione di idoneità allo specifico uso (realizzata con i metodi e le responsabilità previsti dalle regole nazionali in materia), impostata ma non effettivamente realizzata nel quadro della CPD.
Nell’ambito di questa separazione, quindi, la procedura di marcatura CE, di cui come detto la DoP costituisce elemento essenziale e necessario, permetterà di accompagnare, fin dalla prima immissione sul mercato, il prodotto da costruzione con una vera e propria carta di identità armonizzata, che ne definisce in maniera standard le caratteristiche e le relative prestazioni. Questo è lo strumento di informazione, garantito e certificato attraverso le procedure previste dal CPR, che permette agli utilizzatori finali del prodotto (progettisti, esecutori, imprese di costruzione, direttori dei lavori, etc.) di valutarne, caso per caso e sulla base delle specifiche esigenze nonché delle disposizioni nazionali in materia di progettazione, esecuzione e sicurezza delle opere, l’effettiva idoneità all’uso.
Sotto la propria responsabilità, il fabbricante fornisce la DoP all’atto dell’immissione sul mercato; mentre sarà compito dell’utilizzatore del prodotto – l’installatore, il progettista o il direttore lavori – conoscere il significato della DoP al fine di valutare e controllare l’idoneità del prodotto all’uso previsto.
A supporto della DoP, il Fabbricante potrà continuare ad utilizzare il certificato rilasciato prima del 1 luglio 2013 da un Organismo Notificato ai sensi della CPD fino alla effettuazione della prima attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione (visita ispettiva di sorveglianza, prelievo di campioni, etc.) effettuata dopo il 1° luglio 2013.
Dopo il 1° luglio 2013, quindi, ogni attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione da effettuarsi da parte di un Organismo di parte terza, è eseguita esclusivamente da un organismo notificato ai sensi del Capo VII del CPR.
I prodotti che sono stati immessi sul mercato prima del 1° luglio 2013 secondo la CPD possono continuare a circolare senza alcuna modifica alla documentazione di accompagnamento (Etichetta e Dichiarazione di Conformità), anche dopo tale data. Un Fabbricante, anche se già certificato secondo CPD, che immette un prodotto sul mercato dopo il 1 luglio 2013 (art.66) dovrà comunque redigere la DoP e dovrà adeguare l'etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell'art.8 e 9 del CPR.
Gli Organismi Notificati
Come accennato, uno dei maggiori obiettivi del CPR è quello di rafforzare la credibilità dell’intero sistema della commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Per tale scopo l’armonizzazione delle procedure e dei criteri per la valutazione degli organismi da notificare, al fine dello svolgimento dei compiti di parte terza nella valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, costituisce condizione necessaria.
Il CPR (Art.40.1) conferisce agli Stati Membri, per mezzo delle autorità notificanti, la piena responsabilità delle procedure adottate per la valutazione e la notifica dei suddetti Organismi. Al fine di armonizzare tali procedure, il Regolamento indica, in linea con il quadro legislativo comune (NLF), come preferenziale, la procedura di notifica basata sull’accreditamento (Art. 48-Procedura di notifica). D’altro canto è comunque previsto che la notifica possa non essere basata sul certificato di accreditamento; in tal caso l’Autorità notificante fornisce evidenza della competenza dell’Organismo notificato e delle disposizioni per il mantenimento nel tempo dei requisiti individuati all’Art. 43 (Art.47.4).
L’Italia, per il tramite delle tre Amministrazioni nazionali tradizionalmente competenti in materia di prodotti da costruzione , ha ritenuto di procedere, per il momento, alla notifica non basata sul certificato di accreditamento al fine del soddisfacimento di due precisi interessi: quello degli organismi a vedersi autorizzati e notificati senza soluzione di continuità nella transizione dalla CPD al CPR e quello dello Stato di garantire tale passaggio, nell’immediato, facendo ricorso alle procedure già utilizzate.
Le tre Amministrazioni nazionali competenti in materia di prodotti da costruzione hanno quindi provveduto all’emanazione di una circolare indirizzata a tutti gli Organismi a suo tempo notificati ai sensi della CPD indicando le modalità di presentazione delle istanze volte alla notifica ai sensi del CPR. Ricevute, nel febbraio del 2013, le istanze presentate da circa 60 organismi, le relative istruttorie sono state tutte concluse entro la fine del luglio scorso e, trascorsi i due mesi previsti dal regolamento per eventuali osservazioni, gli estremi degli Organismi notificati italiani sono pubblicati sul database della Commissione Europeo, NANDO .
Il Punto di Contatto prodotti da costruzione italiano
In attuazione dell’art 10 comma 1 del CPR, l’Italia ha designato il proprio Punto di Contatto per i Prodotti da Costruzione , che si avvale della collaborazione delle tre Amministrazioni nazionali competenti in materia di prodotti da costruzione. Tale PCPC è tenuto a fornire esclusivamente informazioni sulle disposizioni, vigenti in Italia, volte a soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili all'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione.