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Il passaggio al forfettario è un’estromissione gratuita a regime

Il passaggio al forfettario è un’estromissione gratuita a regime

 A cura di EUROCONFERENCE – articolo di Fabio Garrini

 
Il titolo è certamente di effetto e non vuole certo essere un invito ad operazioni ardite al limite dell’abuso del diritto, delle quali ciascuno si assumerebbe le responsabilità; l’obiettivo è invece quello di segnalare come la posizione che l’Agenzia ha recentemente assunto nella circolare 10/E del 4 aprile 2016, in tema di tassazione delle plusvalenze nell’ambito del regime forfettario, presenta una falla che rischia di sottrarre a tassazione forti imponibili.
 
Le plusvalenza nel regime forfettario
Il tema che occorre focalizzare è quello relativo alla tassazione o meno di eventuali plusvalenze conseguite da un contribuente che decide di optare per il regime forfettario introdotto dalla L. 190/2014 e, più recentemente, “rilanciato” dalla L. 208/2015.
Come noto si tratta di un regime basato sulla forfettizzazione dei costi, applicando determinati coefficienti di redditività ai ricavi/compensi incassati.
Le regole applicative del regime agevolato sono state commentate dall’Agenzia nella circolare 10/E/2016, riservando al tema delle conseguenze reddituali provenienti dalla cessione di un bene strumentale un passaggio stringato nel paragrafo 4.3.1, di cui si riporta il testo: “Il comma 64 richiamato al precedente paragrafo non contiene riferimento alcuno al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e alle minusvalenze - la cui imponibilità era, invece, espressamente prevista nei precedenti regimi dedicati ai contribuenti di minori dimensioni dall’articolo 1, comma 104, della legge n. 244 del 2007.
La mutata lettera della norma, in un’ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario. Inoltre, non assumono rilevanza neppure le sopravvenienze sia attive che passive”.
Viene quindi precisata una completa irrilevanza delle plus e delle minus conseguite nell’ambito del regime forfettario, applicabile (e questo è il punto cruciale) anche ai beni acquistati prima dell’accesso al regime, quando questi fossero ceduti in costanza dello stesso. La posizione è certamente in linea con il testo normativo (che appunto non regolamenta detta fattispecie reddituale), ma lascia sorpresi come l’Agenzia non abbia posto una previsione di tutela delle ragioni erariali, trascurando ogni ipotesi di differenziazione del trattamento dei beni acquistati prima di entrare nel regime.
Forse non si è sentita questa esigenza in conseguenza del fatto che detti contribuenti, ai sensi della lett. c) dell’articolo 54 L. 190/2014, sono obbligati ad avere una quantità limitata di beni strumentali (non più di € 20.000), e quindi anche i plusvalori in sede di cessione risulterebbero conseguentemente modesti.
D’altro canto, non va dimenticato che in tale plafond non vanno computati gli immobili, con la conseguenza che un contribuente che accede al regime potrebbe portare con sé anche un ingente patrimonio immobiliare incluso nel perimetro dell’impresa.
 
Il forfettario con gli immobili
Si pensi al caso di una ditta individuale che possiede uno o più immobili pressoché completamente ammortizzati (il laboratorio della ditta artigiana, il negozio del commerciante, ecc.): se questo contribuente si trovasse nella condizione di cessare l’attività dovrebbe necessariamente rilevare la plusvalenza derivante dalla cessione a terzi (o dall’autoconsumo, in quanto ipotesi fiscalmente assimilabile) dell’immobile. Se questi invece dovesse rispettare i parametri per accedere al regime forfettario e successivamente provvedesse a cedere o estromettere l’immobile non dovrebbe rilevare alcuna plusvalenza.
Evidentemente si tratta di una situazione che potrebbe essere oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria in applicazione dell’articolo 10-bis L. 212/2000, nel caso in cui non vi fossero ragioni economiche non marginali da giustificare l’operazione.
 
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