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Il nuovo Durc semplificato con modifiche in Gazzetta 

Modificato il decreto 30 gennaio 2015: cambiano l’art.2 con estensione delle verifiche nei confronti di casse edili e imprese con contratto collettivo, e l’art.5 nel caso di fallimento di impresa

Modificato il decreto 30 gennaio 2015: cambiano l’art.2 con estensione delle verifiche nei confronti di casse edili e imprese con contratto collettivo, e l’art.5 nel caso di fallimento di impresa

Cambia, il documento unico di regolarità contributiva semplificato - Durc (decreto interministeriale 30 gennaio 2015), che accoglie le modifiche apportate dal decreto del 23 febbraio del Ministero del Lavoro (di concerto con MEF e Funzione Pubblica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.245 del 19 ottobre.

Le modifiche al Durc semplificato coinvolgono l’art.2 e l’art.5 del decreto 30 gennaio 2015:

  • all’art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “per l'attività edilizia”, sono aggiunte le seguenti: “nonchè, ai soli fini Durc, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”;
  • all’art. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio”;
  • il comma 3 dell'art. 5 è infine sostituito dal seguente: “3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347”.

Di fatto, quindi, l’art.2 cambia prevedendo l’estensione la verifica nei confronti delle casse edili alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo, mentre l’art.5 nella parte relativa ai fallimenti di impresa con esercizio provvisorio, caso in cui comunque l'impresa si considera regolare a livello di obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e casse edili