Il nuovo Decreto BIM: cosa dice, cosa cambia e cosa aggiunge
È stato emesso il decreto che aggiorna la disciplina BIM negli appalti pubblici, modificando ed integrando il Decreto “Baratono” n. 560/2017. Ecco le novità.
Il nuovo Decreto BIM
In data 03.08.2021 è stato pubblicato il Decreto n. 312 del 02.08.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile in materia BIM.
Il nuovo Decreto ha tre finalità:
- dare attuazione all’articolo 48, c. 6, del Decreto Legge n. 77/2021 (cd. Semplificazioni 2021), che prevede l’individuazione di regole e specifiche tecniche per l’uso dei metodi e strumenti elettronici (BIM) di cui all’articolo 23, c. 1, lett. h), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), in coordinamento con il precedente DM 560/2017;
- introdurre ulteriori modifiche al DM 560/2017 volte ad assicurare la piena operatività del sistema per l’uso di metodi e strumenti elettronici;
- individuare i criteri premiali per l’uso del BIM, che le stazioni appaltanti possono introdurre nell’ambito dei criteri di aggiudicazione in attuazione del citato articolo 48, c. 6, del DL Semplificazioni 2021.
Di seguito, nell’imminenza della pubblicazione del nuovo Decreto, vengono riportate le principali novità in esso contenute, raccomandando la lettura del DM per la conoscenza della sua integrale portata.
Pubblicato il nuovo Decreto BIM
Ecco le nuove scadenze per la digitalizzazione degli appalti pubblici
Pubblicato sul sito del MIMS il considdetto decreto BIM (non regolamentare), che riporta le modifiche al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
Il presente decreto è entrato in vigore il 03.08.2021 e le disposizioni del presente decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.
SCARICA il testo del Decreto Ministeriale numero 312 del 02/08/2021
Modifiche alle “Definizioni” del DM 560/2017
Vengono integrate e modificate, in alcuni punti, le “Definizioni” di cui all’articolo 2 del DM 560/2017. In particolare, vengono definiti:
- il Modello Informativo – “insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata” – con chiarimenti desumibili dalla norma ISO EN UNI 19650.
La definizione comporta conseguenti modifiche anche nei successivi articoli del DM 560/2017 (ad esempio: art. 7, c. 4 e c. 5), nei quali viene recepita la nuova terminologia di “modello informativo”.
- l’Offerta di Gestione Informativa, inteso come il documento redatto dal candidato al momento dell’offerta;
- il Piano di Gestione Informativa, ovvero il documento redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa. Esso viene sottoposto alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso. Può essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del contratto.
Adempimenti preliminari delle Stazioni Appaltanti
Gli adempimenti preliminari sono le condizioni che le Stazioni Appaltanti devono assolvere, ai sensi dell’articolo 3 del DM 560/2017, per fare ricorso al BIM. Come noto essi sono tre:
- adozione di un piano di formazione del personale;
- definizione di un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software;
- assunzione di un atto organizzativo.
Il nuovo DM specifica quest’ultimo adempimento, ossia “cosa si intenda” per atto organizzativo. Esso esplicita “il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati”.
Adozione facoltativa del BIM da parte delle Stazioni Appaltanti
Il Decreto Baratono consentiva alle Stazioni Appaltanti di adottare facoltativamente il BIM - ovvero anche nel caso in cui, in ragione della tipologia di opera o del suo valore, non avessero l’obbligo di farvi ricorso – “purchè avessero adempiuto” agli adempimenti preliminari di cui all’articolo 3 del medesimo DM Baratono, già sopra richiamati.
Il nuovo DM favorisce il ricorso, anche sperimentale, al BIM da parte delle Stazioni Appaltanti: è sufficiente che gli adempimenti preliminari siano inseriti nella programmazione.
Tempi di adozione obbligatoria del BIM
Vengono modificate le tempistiche di adozione obbligatoria del BIM. La finalità è quella di tener conto del periodo pandemico, che ha impattato anche sul processo di strutturazione della digitalizzazione nelle Amministrazioni, nonché della complessità dell’adozione del BIM nel caso di interventi di manutenzione su opere esistenti.
I nuovi tempi di adozione obbligatoria del BIM, in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi nonchè tenendo appunto conto della specificità delle manutenzioni, sono i seguenti:
- 1° gennaio 2022: per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
- 1° gennaio 2023: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici;
- 1° gennaio 2025: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.
Si può notare che l’obbligatorietà del BIM viene imposta esclusivamente sopra la soglia del milione di Euro.
Capitolato
Il DM 560 del 2017 non individuava il Capitolato Informativo come un autonomo documento di gara. I contenuti informativi del medesimo, infatti, risultavano integrati all’interno dell’usuale Capitolato, allegato alla documentazione di gara.
Con il Decreto in oggetto, il legislatore modificando la citata impostazione originaria, prevede che la rubrica dell’articolo 7 sia sostituita dalla seguente: “Capitolato informativo e specifiche tecniche”, attribuendo una propria autonomia alle richieste in ordine alla modellazione e gestione informativa
Con riferimento all’articolo 7 vanno sottolineate le ulteriori seguenti modifiche:
- Il modello relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti, che, secondo il DM 560/2017, doveva essere incluso nel Capitolato, diventa facoltativo (“può” essere incluso).
- al comma 4, primo periodo, la parola: “elettronico” è soppressa e il secondo periodo di seguito riportato: “La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche su supporto informatico, fermo restando che a tutti gli effetti è considerata valida la documentazione cartacea, integrata, ove necessario, dalla documentazione digitale.” è sostituito dal seguente: “La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e documentazione cartacea, è considerata valida quella cartacea.” meglio chiarendo il criterio da adottarsi in caso di eventuali incoerenze;
- al comma 5 le parole: “modello elettronico” sono sostituite dalle seguenti: “modello informativo”, nuova definizione, come precedentemente evidenziato, introdotta all’art. 2 del DM 560 del 2017.
Infine con il nuovo comma 5 bis dell’art. 7, allo scopo di garantire uniformità di utilizzazione del BIM, viene precisato che le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:
- “norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO”, che al momento, nella materia digitale, non sono previste, ma che occorre citare nel caso si dovesse verificare nel futuro tale possibilità;
- “norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO come ad esempio le recenti norme UNI EN ISO 19650”, che introducono aspetti gestionali e metodologici con il supporto di processi tecnologicamente avanzati;
- “norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI”, come ad esempio la serie UNI 11337 che alla parte n.6 introduce appunto il Capitolato Informativo.
Tali aspetti vengono così spiegati anche nella Relazione Esplicativa del Decreto in esame.
Con il successivo comma 5-ter. Viene altresì chiarito che in assenza delle norme tecniche di cui al precedente comma 5 bis, possano essere utilizzati documenti normativi di comprovata validità, esattamente come previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni.
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