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Il nuovo Albo Nazionale dei CTU: le novità

Il DM n. 109/2023 del 11 agosto istituisce l'Albo unico dei CTU, dando attuazione a parte della riforma Cartabia. Il ministro Carlo Nordio introduce diverse novità: 5 anni di esperienza professionale come requisito, continuatività dell'attività e aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell'iscrizione. Le aree di competenza e specializzazioni aumentano, con la possibilità di iscriversi in più campi. È introdotta la certificazione UNI come prova alternativa di esperienza. I CTU potranno richiedere sospensioni volontarie. Tuttavia, alcune criticità emergono nell'allegato A riguardo alle competenze, soprattutto nel settore tecnico-ingegneristico. Ecco una prima analisi del testo andato in gazzetta ufficiale

Felice di essermi sbagliato!

Qualche giorno fa ho detto ad una Collega che prevedevo che l'Albo unico dei CTU non sarebbe stato istituito prima di metà 2024, invece mi sbagliavo!

Sulla G.U. di venerdì 11 agosto, è stato pubblicato il DM n. 109/2023 con cui il ministro Carlo Nordio istituisce l'Albo unico dei CTU, dando così seguito ad un altro pezzo della riforma Cartabia (ma il Ministero ha comunque 6 mesi per implementare gli aspetti informatici, quindi andiamo al 2024 comunque).

Le novità del nuovo Albo Nazionale dei CTU

Tante le novità:

  • si uniforma a 5 anni l'anzianità professionale minima di iscrizione all'Ordine/Collegio di appartenenza (oggi ogni Tribunale aveva le sue regole: 3 o 5 anni, ma anche nessuna anzianità) e l’attività della specializzazione indicata come CTU deve essere stata esercitata per almeno 5 anni "in modo effettivo e continuativo", con alcune possibili deroghe di cui parleremo nel seguito;
  • il mantenimento dell’iscrizione è legato allo "svolgimento continuativo" dell’attività professionale e al rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale (peccato non esistano obblighi per molte categorie, quindi già cominciamo con le discriminazioni tra chi esercita una professione ordinistica e quindi ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, ecc. e chi è iscritto altrove, ad esempio al Ruolo Periti e Esperti delle CCIAA oppure ad albi di associazioni ex L. 4/2013, visto che non tutti impongono la formazione e l’aggiornamento continuo);
  • per ogni singolo CTU sarà indicato il possesso di competenze in ambito conciliativo e sul funzionamento del processo (finalmente: il Consiglio Nazionale Ingegneri, così come altri Enti, chiedono da tempo che ci siano anche queste competenze trasversali) nonché il numero di incarichi ricevuti/revocati (giusta come idea, ma ahimè è un po' come equiparare la CTU di estimo di un appartamento con quella sulle riserve milionarie di un appalto per un'opera pubblica);
  • finalmente aumentano le aree di competenze e relative specializzazioni (contenute all'all. A, di ben 28 pagg., mentre l’all. B è una tabella di equipollenza in ambito medico) e ci si potrà iscrivere in più specializzazioni, ricorrendo i requisiti (un passo avanti: fino ad oggi nella maggior parte dei Tribunali ci si poteva iscrivere al massimo in 3 ambiti);
  • una primizia è l’introduzione della certificazione UNI relativa all’attività professionale quale strumento alternativo per dimostrare di aver esercitato “in modo effettivo e continuativo” per almeno 5 anni una specifica attività; l’art. 5 del DM prevede infatti che, alternativamente, sia riconosciuta la specifica competenza al realizzarsi di almeno 2 delle seguenti circostanze:
    • a) adeguati titoli di specializzazione post-universitari, purché l’iscrizione all’Ordine/Collegio sia di almeno 5 anni;
    • b) possesso di adeguato cv, comprendente ad esempio attività di docenza o ricerca, pubblicazioni su riviste scientifiche, ecc.;
    • c) certificazione UNI relativa all’attività professionale: si tratta di norme UNI relative alla certificazione delle competenze professionali sulle attività non regolamentate.
  • Nell’area tecnico-ingegneristica, si possono citare la UNI 11558:2014 sul valutatore immobiliare, la UNI 11697:2017 sul Data Protection Officer (DPO), la UNI 11337-7:2018 relativa a 4 distinte figure nel Building Information Modeling (BIM), la UNI 11814:2021 sull’Innovation Manager, la UNI CEI 11339:2009 per Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), la UNI 11294/2020 per Ricostruttore di Incidenti Stradali (RIS), ecc.  Certo la certificazione UNI potrebbe anche costituire una scorciatoia legale, in quanto viene normalmente richiesta una anzianità di “soli” 3 anni, rispetto ai 5 richiesti dall’art. 4 del DM.

Chissà se la certificazione CERTING, essendo riconosciuta da Accredia al pari delle certificazioni UNI, sarà equiparata alle UNI?

  • il CTU potrà infine chiedere la sospensione volontaria, finora non prevista (anche se di fatto capitava di chiedere ai giudici di non ricevere incarichi per un po’, per motivi professionali o personali), per un periodo non superiore a 9 mesi o più richieste, purché complessivamente non superiori a 18 mesi in un quadriennio.
    Naturalmente, ci si potrà anche cancellare volontariamente dall’albo o anche solo da alcune specializzazioni.

Insomma, un bel po’ di novità ci attendono, quasi tutte positive.

La nota dolente del nuovo testo

La nota forse più dolente è costituita dall’allegato A relativo alle competenze: è vero che era un compito difficile, ma – con riferimento alle professioni tecnico-ingegneristiche – poteva essere svolto meglio, dando più spazio a professioni emergenti e senza scendere in dettagli di fatto inutili.

Ad esempio, viene da domandarsi come farà un giudice a scegliere correttamente, nel settore edilizio, tra un CTU esperto in "cemento armato e collaudi" piuttosto che un CTU esperto in "strutture in cemento armato e statica delle costruzioni": probabilmente dovrà fare una pre-CTU che lo aiuti nella scelta ... (e fermo restando che "cemento armato" è colloquiale e scritto in GU proprio non si può vedere: calcestruzzo armato o conglomerato cementizio armato).


La struttura del DM n. 109/2023

Il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia è composto da 12 articoli e 2 allegati:

Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Contenuto dell’albo
Art. 4 - Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
Art. 5 - Domande di iscrizione
Art. 6 - Mantenimento dell’iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza
Art. 7 - Sospensione e cancellazione volontaria
Art. 8 - Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell’elenco nazionale
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Art. 10 - Disposizioni transitorie
Art. 11 - Monitoraggio
Art. 12 - Clausola di invarianza finanziaria
Allegato A - Categorie dell’Albo e settori di specializzazione
Allegato B - Categoria medico-chirurgica - Tabella di equipollenza

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