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Il Milleproroghe sposta gli obblighi antincendio di scuole e alberghi: le nuove date

L'adeguamento alle normative antincendio per gli edifici scolastici viene differito al 31 dicembre 2027, mentre gli alberghi dovranno rispettare otto prescrizioni e adeguarsi alle regole entro il 31 dicembre 2026, con SCIA antincendio da presentare entro il 31 dcembre 2025.

Come ampiamente previsto, è arrivato il differimento per gli obblighi antincendio di scuole, alberghi e rifugi alpini, con le scadenze ormai passate che sono state posticipate dal DDL di conversione del DL Milleproroghe, approvato dal Senato il 13 febbraio in un testo blindato, visto che è stata posta la fiducia.

Le proroghe diventeranno operative una volta che la legge, che dovrà passare dal vaglio della Camera, sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma - con il prezioso aiuto del dossier ufficiale del Senato - possiamo riepilogare le nuove date fissate dall'ennesimo DL Milleproroghe che sposta i termini di adempimenti inerenti la sicurezza antincendio.

 

Alberghi e rifugi alpini

Il comma 6-bis dell'art.1 interviene sull'art.1 comma 1122 della legge 205/2017, estendendo i termini per il completamento delle procedure di adeguamento alla prevenzione degli incendi da parte delle strutture ricettive turistico alberghiere e dei rifugi alpini con più di venticinque posti letto.

Tali termini sono estesi rispettivamente al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2025.

 

Alberghi: più tempo ma anche maggiori prescrizioni

Il Senato sottolinea che, in base al comma 1122, lettera i), l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi da parte degli alberghi doveva essere completato entro il 31 dicembre 2024 previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, disciplinate della specifiche regole tecniche:

  • resistenza al fuoco delle strutture;
  • reazione al fuoco dei materiali;
  • compartimentazioni;
  • corridoi;
  • scale;
  • ascensori e montacarichi;
  • impianti idrici antincendio;
  • vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • locali adibiti a depositi.

Il termine per completare l'adeguamento alla normativa antincendio è quindi prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 e il termine per la presentazione della SCIA dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2025.

Attenzione però: le prescrizioni da rispettare dovranno essere otto e non più sei.

 

Rifugi alpini: proroga al 31 dicembre 2025 per la presentazione delle istanze preliminari

Per quanto riguarda i rifugi alpini, viene prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 il termine di presentazione delle istanze preliminari per l'esame dei progetti di nuove costruzioni o di modifiche a quelli esistenti, che peggiorino le preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, nonché della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

 

Edifici scolastici: proroga al 31 dicembre 2027

La proroga di più ampia portata è però quella per gli edifici scolastici (art.5 commi da 4-ter a 4-quinquies): viene infatti spostato il 'vecchio' termine del 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027, riferendosi all'adeguamento alla normativa antincendio di asili, scuole, università, nonché di edifici adibiti ad attività di formazione (IeFP, IFTS e ITS Academy).

Ricordiamo che i requisiti per l'adeguamento delle scuole alla normativa antincendio sono specificati nella regola tecnica verticale contenuta nel DM 7 agosto 2017.

Inoltre, il Milleproroghe:

  • stabilisce l'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione delle misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive;
  • proroga al 31 dicembre 2025 l'adozione di un decreto interministeriale per la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

IL TESTO A FRONTE DEL DDL DI CONVERSIONE DEL DL MILLEPROROGHE, NON ANCORA IN VIGORE, E' SCARICABILE IN ALLEGATO.

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