Rifiuti | Costruzioni | Edilizia | Tunnel e Gallerie
Data Pubblicazione:

Il materiale estratto dalla galleria è inquadrabile come sottoprodotto?

I materiali derivanti dai lavori di demolizione possono essere delle risorse utilizzabili in altri processi produttivi. Infatti, si definiscono i sottoprodotti quei materiali che, derivando da un processo di produzione primaria, possono essere riutilizzati senza un trattamento specifico. Recentemente il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una ditta contro il diniego di sanatoria per un deposito di inerti, confermando la necessità di un progetto di riutilizzo per i materiali classificabili come sottoprodotti.

Dalla demolizione al riutilizzo: la valorizzazione dei materiali

I lavori di demolizione comportano la generazione di scarti edili classificati come materiali da demolizione, i quali rappresentano una risorsa importante, poiché possono essere utilizzati come sottoprodotti in altri processi di produzione.

Si definiscono sottoprodotti quei materiali derivanti da un processo di produzione primaria e utilizzabili senza necessità di un trattamento specifico.

Le norme che garantiscono una corretta gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti sono:

  • il DLGS 152/2006 (TU ambiente), il quale decreta quali siano i parametri per la qualificazione di un materiale come rifiuto o sottoprodotto;
  • il DM 152/2022 (End Of Waste), che stabilisce quali siano i parametri applicabili ai processi di recupero dei rifiuti inerti e al sistema di gestione dell’impianto di recupero di suddetti rifiuti.

Secondo la Direttiva europea 2008/98/CE, un materiale può essere considerato sottoprodotto qualora:

  • debba avere un utilizzo futuro chiaro e legittimo;
  • sia stato generato da un processo produttivo principale;
  • possa essere impiegato direttamente, ovvero senza necessità di trasformazioni complesse;
  • l’uso del materiale non debba comportare rischi per l'ambiente o la salute umana.

Quindi è importante sottolineare quale sia la differenza chiave tra rifiuti e sottoprodotti:

  • i rifiuti sono sostanze o oggetti di cui il possessore decida di liberarsene volontariamente, o sia obbligato a liberarsene, richiedendone lo smaltimento o il recupero;
  • i sottoprodotti sono materiali derivanti da un processo produttivo che possano essere riutilizzati direttamente, senza bisogno quindi di smaltimento.

A tal proposito, la sentenza del Consiglio di Stato n. 865/2025 fa chiarezza su quando un materiale sia considerabile sottoprodotto e su quale sia la sua corretta gestione.

 

Materiale da escavazione: rifiuto o sottoprodotto

La ditta ricorrente, operante nel settore dell'estrazione e trattamento di materiale roccioso, ha richiesto la ridefinizione della sentenza che respingeva il suo ricorso contro il provvedimento del Comune di Montecrestese, il quale aveva negato la concessione di un permesso di costruire in sanatoria per un deposito temporaneo di inerti con ripristino dello stato dei luoghi.

Ripercorrendo la cronistoria del sito, la ditta in questione aveva ottenuto i permessi per il deposito di inerti su un'area privata a Montecrestese (VB), area situata nella fascia di rispetto del fiume Toce. Tale deposito, inizialmente autorizzato per diciotto mesi, è stato successivamente oggetto di proroghe. Il materiale depositato derivava principalmente dall’attività di escavazione del letto del fiume Toce, autorizzata dalla Regione, e da altre operazioni di scavo legate alla realizzazione della galleria Paiesco per i lavori sulla S.S. 337 della Valle Vigezzo.

Successivamente, in seguito ad un sopralluogo dei Carabinieri è stato accertato che il materiale venisse mantenuto oltre i termini previsti nei titoli abilitativi nel deposito autorizzato. Di conseguenza, la ditta ha preso atto dell’inadempienza e ha quindi provveduto a presentare istanza di sanatoria per il deposito di inerti e per l'autorizzazione al ripristino dell'area.

Il Comune di Montecrestese ha respinto la richiesta di sanatoria, motivando il diniego con una serie di chiarimenti tra cui la qualificazione del materiale come rifiuto e dichiarando inapplicabile quindi alla disciplina dell'accertamento di conformità edilizia.

A seguito del ricorso della ditta, il TAR del Piemonte ha ordinato un riesame del caso da parte del Comune, ma quest’ultimo ha confermato il diniego e tale provvedimento è stato nuovamente impugnato dalla ditta.
Il TAR, analizzando il caso, ha successivamente dichiarato il ricorso improcedibile e respinto tutti i motivi aggiunti dalla ditta ricorrente, spingendo la quest’ultima a presentare appello al Consiglio di Stato, contestando diversi punti della sentenza del Tar.

In particolare, il ricorso fa leva sulla tesi per cui il materiale proveniente dall'escavazione della galleria e dal disalveo del fiume non devesse essere considerato rifiuto, in quanto utilizzato come materia prima nel ciclo produttivo.

Il Consiglio di Stato ha però respinto l’appello, confermando la legittimità del diniego del Comune di Montecrestese infatti ha ritenuto il materiale un sottoprodotto, non materia prima.

Secondo il Consiglio, il materiale estratto dalla galleria è un sottoprodotto e, come tale, richiede il progetto di riutilizzo per il suo impiego in un successivo ciclo produttivo. La Corte tiene a ribadire che, poiché il materiale estratto dalla galleria costituisse “un sottoprodotto dei lavori volti alla realizzazione dell’opera pubblica, la ditta appellante avrebbe dovuto munirsi del progetto per il suo riutilizzo ai sensi dell’art. 186 ratione temporis vigente (con cui si pongono in continuità gli attuali artt. 9 e 21 d.P.R. 120/2017 che prevedono la redazione di un “piano di utilizzo”, oltre che la presentazione di una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza delle condizioni per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti), mai prodotto nell’ambito del procedimento volto al rilascio della sanatoria.
Nello specifico si chiarisce come, proprio il fatto che il materiale provenisse da un altro ciclo produttivo, quale la realizzazione di un’opera pubblica, sia stato cruciale per la sua qualificazione come sottoprodotto.

In conclusione il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e la ditta ricorrente non solo non ha ottenuto la sanatoria richiesta, ma il materiale depositato continua a essere soggetto alla normativa sui rifiuti e sulla gestione dei sottoprodotti con tutte le dovute implicazioni.

  

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO È SCARICABILE IN ALLEGATO.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Allegati

Costruzioni

Con questo TOPIC raccogliamo le news, gli articoli e gli approfondimenti che riguardano istituzionalmente il settore delle costruzioni.

Scopri di più

Edilizia

Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.

Scopri di più

Rifiuti

Un rifiuto è un materiale o un oggetto che viene considerato inutile o non più utilizzabile per il suo scopo originale. I rifiuti possono essere...

Scopri di più

Tunnel e Gallerie

News e approfondimenti riguardanti il tema delle gallerie e delle costruzioni in sotterraneo: l’evoluzione normativa, gli strumenti digitali per la progettazione, il controllo e il monitoraggio, i materiali e le soluzioni tecniche, il controllo e la manutenzione, la formazione e i progetti nazionali e internazionali.

Scopri di più

Leggi anche