Il MASE chiarisce quali siano le autorità competenti per la valutazione d'impatto ambientale (VIA)
Gli impianti fotovoltaici a terra sono una tipologia di installazione che consiste nell'assemblaggio di moduli fotovoltaici su terreni appropriati per la produzione intensiva di energia, in conformità con i requisiti normativi vigenti. Un chiarimento in merito alle competenze nelle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA) per impianti fotovoltaici a terra viene fornito dal MASE con l'interpello n. 14542/2024.
Impianti fotovoltaici a terra: normativa
Spesso si sente parlare degli impianti fotovoltaici a terra, ma in cosa consiste questa tipologia di impianto?
L’impianto fotovoltaico a terra rappresenta un insieme di moduli fotovoltaici posti su un terreno idoneo, che rispetti i limiti imposti dalla normativa.
La disposizione e messa in opera di tali sistemi dipende da vari fattori ossia:
- caratteristiche fisico-meccaniche del terreno;
- procedure per l’installazione;
- calcoli precisi per il dimensionamento degli elementi dell’impianto e delle strutture di supporto.
Infatti un impianto fotovoltaico presenta:
- pannelli fotovoltaici;
- inverter;
- sistema di accumulo (opzionale).
Fondamentale per tali impianti il DL 17/2022 stabilisce le regole e i limiti da seguire per la loro implementazione, sia nella modalità tradizionale che a terra. In particolare, il decreto prevede una procedura semplificata per l'installazione di impianti domestici con una potenza tra i 50 kW e i 200 kW. Tuttavia gli impianti a terra potrebbero non rientrare in questa procedura in quanto:
- le potenze potrebbero essere superiori;
- il sistema impiantistico a terra non dovrebbe rientrare nella categoria degli impianti domestici;
- si vuole limitare il consumo del suolo;
- si vuole garantire il rispetto dei vincoli paesaggistici imposti dalle normative attuali.
L’interpello n. 14542/2024 proposto al MASE chiarisce quale autorità sia competente per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa agli impianti fotovoltaici con moduli a terra.
Interpello MASE: competenze nella valutazione d'impatto ambientale
Al MASE è stato presentato l’interpello n. 14542/2024 con lo scopo di chiarire quali siano le autorità competenti che debbano gestire le procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA) per impianti fotovoltaici con moduli a terra. L'amministrazione richiedente ha presentato un interpello ai sensi dell'art. 3 septies del DLGS 152/2006, focalizzandosi sulla corretta identificazione dell'autorità competente nei procedimenti valutativi, specialmente quando la normativa non chiarisce esplicitamente il livello territoriale delle responsabilità.
Infatti, per gli impianti fotovoltaici a terra, sono previste diverse categorie progettuali che determinano il tipo di procedimento da seguire, e i progetti vengono suddivisi in due categorie principali:
- i progetti sotto 10 MW, rientranti nell’allegato IV parte seconda del DLGD 152/06, devono sottoporsi a verifica di assoggettabilità a VIA e sono di competenza delle regioni e province autonome;
- i progetti sopra 10 MW, indicati nell'Allegato II del DLGS 152/06, per la loro rilevanza devono seguire invece un procedimento di VIA di competenza statale.
Nello specifico dell'interpello, l'amministrazione ha chiesto al Ministero di specificare quale sia l’autorità competente per i progetti di impianti fotovoltaici con moduli a terra che:
- superano la soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA (1 MW o 10 MW per aree idonee), in particolare tale caso riguarda un progetto di impianto fotovoltaico in area idonea, con potenza tra 10 MW e 20 MW. Questo progetto dovrebbe seguire una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo quanto stabilito dalla legislazione regionale. Il proponente avrebbe comunque espresso l’intenzione di sottoporre volontariamente il progetto a VIA, di conseguenza l’amministrazione ha richiesto supporto al MASE per identificare l’autorità competente;
- non superano la soglia per la VIA (10 MW o 20 MW per aree idonee) sottoposti a VIA volontariamente ovvero che debbano seguire la VIA a seguito dell'assoggettamento. Il quesito riguarda il caso specifico di un impianto fotovoltaico con potenza di 8.95 MW situato in un'area non idonea, tale progetto è già stato sottoposto a procedura di verifica, che ha portato all'assoggettamento a VIA. Anche in questo caso, il proponente ha cercato un confronto per identificare l'autorità competente e avviare correttamente la procedura necessaria.
Il MASE chiarisce che la competenza, statale o regionale, è determinata dalla potenza dell’impianto rispetto al superamento o meno delle “soglie” menzionate, a prescindere dalla procedura da seguire.
Pertanto, l’autorità competente per una verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto sarà sempre quella che ha svolto la valutazione incidente e tale principio si applica anche nel caso in cui il proponente decida di intraprendere la VIA volontariamente.
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