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Il laboratorio di prova: le ispezioni e le indagini nella verifica delle strutture in calcestruzzo

Un articolo a cura di ALIG sull'importanza del ruolo dei laboratori

 

Il nostro patrimonio edilizio ed infrastrutturale è in gran parte obsoleto e la prova non è nei crolli, sui quali si accaniscono i media ad ogni evento catastrofico, ma piuttosto nel generale degrado che affligge le nostre costruzioni e che rileviamo, per deformazione professionale, quando percorriamo, con il naso per aria, le nostre strade o, in maniera meno qualitativa, quando interveniamo, professionalmente, nel rilievo del degrado o nelle attività di diagnostica strutturale.

Strutture: manca una cultura della Manutenzione

Troppo spesso incontriamo manufatti che, qualitativamente, possono essere considerati al“ termine della vita utile” ed ai quali viene consentito l’esercizio solo per ”incuria” ed “irresponsabilità”.

Tale atteggiamento subisce qualche modifica solo in coincidenza di qualche evento drammatico che, apparentemente, rianima il dibattito mediatico sulla “sicurezza” e la “pubblica incolumità” delle infrastrutture ma che, purtroppo, ha la necessità di trovare le soluzioni compatibili con i tempi dei dibattiti televisivi.

Prendendo spunto da questa necessaria premessa, si deve constatare che le NTC 2018, che pure prevedono di stabilire i “criteri generali per la valutazione della sicurezza” dichiarando, al cap. 8 Costruzioni esistenti, quanto segue:

“….Il presente capitolo (cap. 8) stabilisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistenti.”

nulla dicono sulla gestione, manutenzione e stima della sicurezza del costruito, dell’esistente in esercizio.

L’argomento della valutazione della sicurezza di un’opera nelle Costruzioni esistenti viene affrontato, nelle NTC 2018, allo stesso modo sia che si tratti dell’esistente in esercizio, magari dai primi del “900” che del nuovo appena realizzato, esemplificando: l’approccio previsto dalle NTC è lo stesso sia che si tratti del nuovo viadotto strallato “Favazzina” sulla A3 SA-RC che del viadotto della Magliana sul raccordo della Roma – Fiumicino, infatti il cap. 8 delle NTC 2018 così “chiarisce”:

“Si definisce costruzione esistente quella che ha, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto d’intervento, la struttura completamente realizzata.”

In realtà le Costruzioni esistenti rappresentano un ambito molto più ampio che comprende tanto i beni monumentali che le costruzioni più recenti dove ciascuna opera può essere caratterizzata da peculiarità diverse ed è, a priori, unica per modalità costruttive e condizioni di esercizio.

Per cui nella valutazione della sicurezza si deve giustamente rifuggere dalla standardizzazione ed ogni opera dovrebbe essere affrontata come un prototipo. Per queste ragioni è condivisibile che, in genere, le norme non entrino con troppo dettaglio in argomenti specifici come quelli rappresentati dalle Costruzioni esistenti, però è altrettanto vero che per quanto riguarda i criteri generali qualche indicazione in più le NTC 2018 avrebbero dovuto fornirla, per esempio: in merito alla necessità di stabilire, preliminarmente, le diverse condizioni di esercizio, cui l’opera è andata soggetta dall’epoca della costruzione ad oggi, per tutte si pensi a come sono cambiate le sollecitazioni sui viadotti in funzione delle caratteristiche del traffico circolante; oppure potrebbero richiedere di quantificare, prima del progetto di intervento la consistenza del quadro fessurativo, individuandone le cause (esercizio, antropico,..) piuttosto che richiedere di definire la tipologia, la consistenza e la causa di innesco dei fenomeni di degrado (ambientale, antropico,..)

Queste sono solo alcune delle condizioni che, con diverso livello di gravità, da sole o contemporaneamente, si possono presentare su un manufatto e fare la differenza nella valutazione della sicurezza di una Costruzione esistente.

Il ruolo dei Laboratori

ALIG---ASSOCIAZIONE-LABORATORI-STRUTTURE-GEOTECNICA---01.jpgIn questo contesto, il “laboratorio“ ma sarebbe più giusto dire la “società di servizi”, anche se l’uso del termine “laboratorio” è istituzionalmente consolidato dall’art. 20 della L. n° 1086/1971 e dal più recente art. 59 del D.P.R. n° 380/2001, che opera nel campo della diagnostica lo fa in una condizione priva di regole, senza alcuna attenzione, da parte delle stazioni appaltanti, al fatto che da queste attività deriva la sicurezza di esercizio della gran parte dei nostri fabbricati e delle nostre infrastrutture.

Ecco perché le maggiori associazioni di categoria hanno ritenuto di fare fronte comune richiedendo un intervento del MIT che regolamentasse il settore della diagnostica strutturale.

 

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