Il GSE può ritrattare le tariffe incentivanti in presenza di difformità non significative sugli impianti fotovoltaici integrati architettonicamente?
L’impianto fotovoltaico architettonicamente integrato (BIPV) rappresenta un'innovativa soluzione per sfruttare l'energia solare nel rispetto del design architettonico. Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4915/2024 riguardante un ricorso contro il GSE, si ribadisce l'importanza di un approccio equilibrato tra le normative tecniche e le condizioni reali degli impianti.
Che cos’è un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato?
Il fotovoltaico rappresenta una tipologia di impianto attraverso il quale si trasforma la luce (o meglio l’energia presente a determinate frequenze delle onde elettromagnetiche emanate dal sole) in energia elettrica.
In particolare per impianto fotovoltaico architettonicamente integrato (BIPV) si intende un impianto fotovoltaico che va ad integrarsi perfettamente con l’architettura dell’edificio diventandone integrante.
Negli anni infatti, il fotovoltaico ha subito un notevole progresso e sviluppo con l'obiettivo di migliorare materiali e tecnologie per aumentare l'efficienza degli impianti, nonostante ciò, non sempre l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti è possibile, e per affrontare questo problema sono nate delle procedure alternative per trasformare l'involucro dell'edificio o le sue parti in captatori di energia solare, integrando così la tecnologia nel design architettonico.
Esistono varie tipologie di impianto fotovoltaico integrato ossia:
- impianto fotovoltaico integrato nel tetto, dove i pannelli vanno a sostituire integralmente gli elementi di copertura del tetto;
- impianto parzialmente integrato, dove i pannelli fotovoltaici sporgono leggermente dall’involucro esterno dell’edificio;
- impianto non integrato, dove i pannelli saranno visibili in quanto ancorati a tetti o facciate di edifici.
I vantaggi di un sistema di impianto integrato architettonicamente sono:
- la salvaguardia dell’estetica dell’edificio, infatti può essere utilizzato per edifici pubblici, privati o su edifici sottoposti a vincoli paesaggistici e monumentali;
- la possibilità di avere un impianto che sfrutta energia rinnovabile, quindi gratuita, e che, se correttamente dimensionato e posizionato, garantisce un’elevata efficienza energetica.
Gli impianti fotovoltaici integrati si differenziano da quelli non integrati in quanto quest’ultimi richiedono una struttura di sostegno aggiuntiva, come bipali o monopali, mentre gli impianti integrati non necessitano di tale supporto, evitando il generarsi di ponti termici e di infiltrazioni dovuti all’ancoraggio dei tasselli.
A spiegare se e quando le tariffe incentivanti la possano o meno decadere per un sistema fotovoltaico integrato architettonicamente è la sentenza del Consiglio di Stato n. 4915/2024.
Annullamento del provvedimento del GSE sul sistema fotovoltaico integrato architettonicamente
Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza in merito al ricorso presentato dalla società ricorrente avverso il GSE (Gestore Servizi Energetici S.p.A), in merito all'annullamento, da parte di quest’ultimo, del provvedimento di riconoscimento della tariffa incentivante per un impianto fotovoltaico integrato architettonicamente.
La società ricorrente aveva realizzato un impianto fotovoltaico nel Comune di Soleto, con una domanda di ammissione alla tariffa incentivante presentata il 21 febbraio 2011. Il GSE aveva inizialmente riconosciuto una tariffa di 0,422 €/kWh per venti anni, ma in seguito a verifiche, aveva comunicato l'annullamento del provvedimento, riqualificando l'impianto come parzialmente integrato architettonicamente, con una tariffa ridotta a 0,384 €/kWh.
Il GSE ha giustificato l'annullamento sulla base di una verifica che ha evidenziato difformità nell'installazione dell'impianto rispetto ai requisiti previsti dalla legge, in particolare, sono state riscontrate difformità relative agli elementi di raccordo tra i moduli fotovoltaici e la copertura, essenziali per il riconoscimento dell’integrazione architettonica e una discrepanza tra la potenza dichiarata nei documenti iniziali (304 kW) e quella effettiva (347,46 kW).
La società ha presentato ricorso al Tar del Lazio contestando la legittimità del provvedimento del GSE ma il tribunale ha respinto il ricorso, confermando la posizione del GSE e sostenendo che il potere di verifica esercitato fosse giustificato.
La società ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato, che ha accolto l'appello, stabilendo come il provvedimento del GSE fosse gravemente lesivo del principio di proporzionalità, infatti la semplice difformità dei supporti e la mancanza di un singolo pannello non siano sufficienti a giustificare drastiche conseguenze, quali la decadenza degli incentivi.
In conclusione, la sentenza ha disposto l'annullamento del provvedimento del GSE, riconoscendo che il rilevamento della mancanza di un singolo pannello (e più in generale variazioni non essenziali rispetto al progetto dell’impianto) non inciderebbe significativamente sulla funzionalità energetica, sul quantitativo energetico prodotto o sulla conformità architettonica dell'impianto.
La decisione del Consiglio di Stato offre un'importante guida per future questioni relative agli incentivi per l'energia rinnovabile, evidenziando la necessità di bilanciare le normative tecniche con le reali condizioni operative degli impianti. In particolare la presenza di variazione non significative dello stato dei luoghi rispetto al progetto non dovrebbero comportare un’automatica de-incentivazione delle tariffe riconosciute.
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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