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Il Green New Deal porta l'Ecobonus all'80% in caso di contabilizzazione dei consumi energetici. Le novità

Nella bozza del DDL Green New Deal, le detrazioni sono aumentate all’ 80 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 in caso si opti per soluzioni di contabilizzazione dei consumi energetici e dei risparmi ottenuti

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Un'importante novità coinvolge l'Ecobonus, nella bozza di DDL "Green New Deal" prodotta dal Governo (non ancora in vigore e che, ovviamente, potrà cambiare). E' però rilevante l'integrazione dell'art.14 del DL 63/2013, con l'innalzamento dal 65% all'80% dell'ecobonus - fino al 31 dicembre 2021 - nel caso in cui la riduzione dei consumi energetici viene contabilizzata e assicurata da calcoli realizzati dall'Enea.

Queste le novità principali:

  • le detrazioni sono aumentate all'80 per cento per le spese sostenute dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021 in caso si opti per soluzioni di contabilizzazione dei consumi energetici e dei risparmi ottenuti dopo l’intervento come indicato al punto c), ferme restando riduzioni ed esclusioni;
  • nell'ambito delle verifiche, in caso si opti per la detrazione maggiorata all’80%, Enea può quantificare l’effettivo risparmio e autonomia energetica conseguito nei 3 anni successivi all’intervento di riqualificazione energetica basandosi sui dati dei consumi dei 5 anni precedenti l’intervento stesso e cumulando, se del caso, l’energia termica con quella elettrica consumata e prodotta al fine di valutare la prestazione complessiva dell’edificio. Enea comunica tempestivamente all’ Agenzia delle Entrate i risultati di tali verifiche, la quale:
    a) nel caso in cui il risparmio medio annuo complessivo (inteso come differenza fra somma dell’energia termica ed elettrica consumata sottratta eventuale energia prodotta prima dell’intervento ed energia termica ed elettrica consumata sottraendo eventuale energia prodotta) rispetto al medesimo dato precedente l’intervento sia superiore all’ 65%, dispone la restituzione dello sgravio fiscale per ulteriori due anni, fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 2.1;
    b) nel caso in cui il risparmio medio annuo conseguito come definito al punto a) sia inferiore al 65% rispetto al medesimo dato degli anni precedenti l’intervento, dispone la cessazione della restituzione al quinto anno (65%).
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