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Il futuro dei prodotti da costruzione in Europa: il nuovo Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR) 2024

Il nuovo Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR) 2024, ampliato e approfondito rispetto al precedente, introduce novità significative per armonizzare e migliorare la tracciabilità e la sostenibilità dei prodotti da costruzione in Europa. Tra le innovazioni principali vi sono l'obbligo del Passaporto Digitale e nuove disposizioni per la marcatura CE e la gestione dei prodotti stampati in 3D. Entrerà in vigore nell'autunno del 2024.

Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR) 2024: tutte le novità e gli impatti

In data 10 Aprile 2024 è stato adottato in prima lettura dal Parlamento Europeo il testo del nuovo Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR) 2024. Ciò significa che è previsto che sarà definitivamente approvato ed emesso nell’autunno di quest’anno, con minime correzioni editoriali, dal nuovo parlamento a seguito delle recenti elezioni.

LEGGI ANCHE: Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione: il testo ufficiale in italiano
Cambiano le regole sulla Marcatura CE e la certificazione dei prodotti da costruzioni. Il Parlamento Europeo ha ratificato il nuovo testo del regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR). Ecco il testo ufficiale, in Italiano.

Il testo risulta molto ampliato e approfondito rispetto al precedente Reg. UE 305/2011 e consta in ben 311 pagine, ben di più delle attuali 39, pur considerando una diversa impaginazione, l’eventuale riduzione dei caratteri utilizzati e qualche ultimo aggiustamento editoriale.

Esso è strutturato in 94 articoli e 10 allegati, rispetto ai precedenti 68 articoli e 5 allegati. Nell’ultima appendice è prevista una tabella di corrispondenza tra gli articoli del nuovo testo e quelli del 305/2011.

Nel preambolo vi sono 116considerando” (rispetto ai 58 del precedente), che rappresentano un’interessante aggiunta rispetto alla classica struttura della legislazione nazionale. Queste considerazioni sono, a nostro avviso, preziose per capire il pensiero e la volontà del legislatore nella redazione del nuovo Regolamento. Esse ne dovrebbero anche costituire una provvidenziale guida all’interpretazione in caso di dubbio. Certamente danno evidenza che il vero e proprio processo di riesame dell’efficacia del 305/2011, attuato nel corso della sua permanenza in vigore, ha dato molti frutti in termini di “lessons learned” cioè di lezioni apprese e di provvedimenti intesi ad agevolare l’evoluzione tecnologica del processo edilizio in Europa.

Le novità sono tali e tante che, per semplicità di lettura, si partirà dal fondo, cioè dagli allegati.

  • I requisiti di base delle opere di costruzione da sette diventano otto e sono spiegati approfonditamente nell’Annex I.

Essi non costituiscono obblighi direttamente incombenti sugli operatori economici, ma sono alla base dell’attività di redazione delle norme armonizzate e degli EAD (European Assessment Documents) per l’ottenimento degli ETA. Ai preesistenti si aggiunge, al settimo posto, le “emissioni delle opere di costruzione nell’ambiente esterno”. Di conseguenza, l’ormai vecchio e celeberrimo, ad oggi inattuato, “settimo requisito” diventa l’ottavo, intitolato sempre “uso sostenibile delle risorse naturali nelle opere di costruzione” [traduzione non letterale… ma confidiamo nella correzione delle bozze prima dell’approvazione].

Nella definizione e spiegazione dei requisiti di base, si evidenzia la volontà di prenderne in considerazione l’ottemperanza durante tutto il ciclo di vita del prodotto e dell’opera, fino alla sua “decostruzione” ed all’auspicabile riutilizzo del prodotto da costruzione, oppure alla sua “rifabbricazione”, cioè alla sua rilavorazione approfondita al fine di diventare nuovamente “prodotto da costruzione” (medesimo o diverso).

  • L’Annex II definisce a priori una serie di 19 caratteristiche essenziali ambientali valide per tutti i prodotti da costruzione (di conseguenza una serie di prestazioni da dichiarare, obbligatoriamente o volontariamente), facenti capo in special modo all’ottavo requisito, ma non solo. I requisiti da 1 a 4 saranno obbligatori da subito, da 5 a 13 dopo 4 anni dall’entrata in vigore del nuovo CPR, da 14 a 19 dopo 6 anni.
  • L’Annex III definisce in generale i requisiti dei prodotti, ponendo l’accento sul fatto che ogni aspetto debba essere preso in considerazione rispetto all’intero ciclo di vita del prodotto. Esso costituisce anche una sorta di analisi dei rischi predisposta a favore del fabbricante, al fine di prevenire i rischi derivanti da utilizzo improprio dei prodotti, oppure da fenomeni indesiderati occorrenti durante l’impiego.
  • L’Annex V riporta i contenuti della vecchia Dichiarazione di Prestazione (DOP), che diventa Dichiarazione di Prestazione e Conformità (in breve la chiameremo DPC ?), riportando in auge il concetto quasi “filosofico” della presunzione di conformità derivante dall’apposizione della marcatura CE, risalente alla Direttiva 89/106.
    In generale le voci da riportare in dichiarazione dovranno essere espresse in modo più dettagliato e approfondito.

Novità:

  • al punto 1 è risolto l’annoso problema della mancanza di riferimento per i prodotti discreti (non sfusi), con la voce: “codice unico di identificazione del prodotto tipo e, quando disponibile, numero di lotto o serie”.
  • Laddove una prestazione non venga dichiarata, non si utilizzerà più la dicitura “No Performance Determined” (NPD) o “Nessuna Prestazione Dichiarata” in italiano, ma si scriverà “NULL”.
  • È prevista la citazione delle prestazioni di sostenibilità facendo riferimento, tra l’altro, al ciclo di vita ed al software utilizzato per la sua determinazione. Detto software, a partire da una certa data, sarà unico e fornito dalla Commissione Europea. Il calcolo delle prestazioni di sostenibilità dovrà tenere conto anche dell’apporto del packaging.
  • È previsto il riferimento a: Permalinks, Data Carriers (machine readable), Construction Product Digital Passport.

Questi nuovi termini meritano approfondimento immediato.

Il Permalink per definizione è un link a un sito web stabile sia per il suo contenuto, che per l’indirizzo (URL).
Il Data Carrier è un codice a barre, un QR-Code, o un altro sistema di identificazione automatica che possa essere letto da uno strumento elettro-ottico.

Il Construction Digital Product Passport System è, meglio, sarà un sistema di identificazione dei prodotti da costruzione, basato sulle modalità stabilite da apposito regolamento e dal Regolamento sull’Eco Design per i prodotti sostenibili, compatibile ed interoperabile con i sistemi di Building Information Modeling (BIM), che terrà conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici relativi ai prodotti da costruzione.

Vi saranno soggetti (attori del processo edilizio o preposti ai controlli) che potranno accedere, sempre gratuitamente, con diversi livelli di autorizzazione, alle informazioni relative ai prodotti da costruzione dotati di passaporto digitale; altri soggetti (ad esempio i fabbricanti, decostruttori, deinstallatori, autorizzati al riciclo) saranno autorizzati invece alla redazione e/o modifica delle informazioni contenute nel passaporto digitale.

Il sistema dovrà funzionare anche in caso di insolvenza, fallimento, liquidazione, cessazione di attività degli operatori economici. Esso dovrà rimanere accessibile per 25 anni dopo l’ultima messa a disposizione del mercato di un determinato prodotto-tipo, tenendo conto anche della necessità di riuso e rifabbricazione dei prodotti.
Il Passaporto Digitale sarà obbligatorio a partire da 18 mesi dopo l’entrata in vigore dell’apposito atto delegato.

Nel passaporto digitale, che dovrà essere accurato, completo e sempre aggiornato, vi saranno, tra l’altro:

- la dichiarazione di prestazione e conformità, con gli eventuali allegati (ad es. relazioni di calcolo e detailing) e incluse le indicazioni relative al Regolamento 1907/2006 (REACH) sulle sostanze pericolose;
- le informazioni generali, istruzioni per l’uso e la scheda di sicurezza;
- la documentazione tecnica, ovvero:

  • a) la destinazione d'uso dichiarata del prodotto, che deve rientrare nell'ambito dell'uso previsto dalla norma armonizzata di riferimento;
  • (b) tutti gli elementi pertinenti necessari per dimostrare la prestazione e la conformità
    (certificati di prova? Certificati rilasciati dagli organismi notificati? Certificati relativi ai singoli lotti? Estratti del registro di produzione con controllo statistico? Certificati degli acciai impiegati? DOPC dei prodotti costituenti?);
  • c) informazioni sulle procedure adottate per garantire la conformità del prodotto, incluse quelle di progettazione ed in particolare i cosiddetti “3D Datasets”, cioè i modelli tridimensionali degli elementi costruttivi;
  • d) informazioni sull'applicazione del sistema o dei sistemi applicabili di cui all'allegato IX, ovvero i sistemi AVS (Assessment and Verification Systems, cioè i vecchi sistemi AVCP o VVCP di valutazione e verifica di costanza della prestazione) ad esempio: AVS 1 per la reazione al fuoco, AVS 2+ per tutte le altre prestazioni;
  • e) se del caso, informazioni sull'applicazione delle procedure semplificate previste (ad esempio per le piccole e medie imprese);
  • f) il calcolo delle 19 caratteristiche ambientali essenziali previste nell’Annex II (con obbligo variamente dilazionato nel tempo).
    - l’etichetta di marcatura CE;
    - i codici identificativi unici per l’inserimento del prodotto nel Registro dei Passaporti Digitali dei prodotti da costruzione;
    - la documentazione richiesta da altre legislazioni dell’Unione applicabili al prodotto;
    - i Data Carriers delle Key Parts (parti chiave) per le quali è disponibile il Passaporto Digitale.

Il Passaporto Digitale del prodotto dovrà essere raggiungibile tramite uno o più Data Carriers (codice a barre, QR-Code o altro sistema machine readable), dovrà essere accessibile attraverso mezzi digitali (computer, smartphone, tablet, …), sempre attraverso il Data Carrier riportato sull’etichetta di marcatura CE.

Esso dovrà corrispondere univocamente al prodotto-tipo cui si riferisce ed essere liberamente e gratuitamente accessibile da parte di tutti gli operatori economici, clienti, utilizzatori del prodotto ed autorità, per periodi di tempo definiti e congrui (10 e 25 anni), con diversi livelli di accesso per lettura, scrittura, aggiornamento.

Il tutto al fine di: garantire facile accesso alle informazioni rilevanti per gli operatori economici della filiera, la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti, migliorare la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera.

Per i prodotti cui saranno applicabili le deroghe all’apposizione della marcatura CE, il Passaporto digitale non sarà obbligatorio.

Tutti i dati contenuti nel Passaporto Digitale del Prodotto da Costruzione dovranno essere machine readable e in particolare essere compatibili per la lettura e gestione da parte dei sistemi BIM (Building Information Modeling).

I nominativi e i dati degli utilizzatori finali potranno essere inseriti nel passaporto digitale del prodotto solo in conformità al regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR).

  • L’Annex VI riporta le procedure per richiedere un ETA (European Technical Assessment – Valutazione Tecnica Europea) che consente ai fabbricanti l’apposizione della marcatura CE su prodotti per i quali non esiste ancora una norma armonizzata, pubblicata su Gazzetta Ufficiale Europea, che ne consenta la marcatura attraverso le certificazioni rilasciate dagli Organismi Notificati.Inoltre vi sono riportate le procedure per l’adozione degli EAD (European Assessment Document – Documenti per la Valutazione Europea) che sono, in pratica, le norme di riferimento per il rilascio e il mantenimento degli ETA.
    Qui le novità sono essenzialmente tre:
    - Il singolo fabbricante che desideri ottenere un ETA si rivolge al singolo TAB (Technical Assessment Body) prescelto a tale scopo. Un gruppo di fabbricanti deve invece rivolgersi ad EOTA (l’Organizzazione dei TAB a livello Europeo) perché proponga il TAB di riferimento. In caso di mancato gradimento da parte del gruppo di fabbricanti EOTA proporrà un TAB alternativo.
    - La Commissione Europea prenderà parte attiva nella adozione degli EAD
    - Gli EAD non saranno più pubblicati su Gazzetta Ufficiale Europea ma solo sul sito EOTA.
  • L’Annex VII è costituito dall’elenco delle famiglie di prodotti da costruzione.
  • L’Annex VIII riporta i requisiti per i TAB (Technical Assessment Bodies), cioè gli organismi designati dagli Stati Membri dell’Unione che hanno il compito di redigere gli EAD (European Assessment Document) e rilasciare gli ETA (European Technical Assessment). Per l’Italia il TAB è ITAB presso ITC-CNR.
  • L’Annex IX verte sui Sistemi di Valutazione e Verifica (Assessment and Verification Systems – AVS)
    I sistemi AVS presentano numerose e importanti novità rispetto ai vecchi AVCP (Sistemi di Valutazione e Verifica di Costanza della Prestazione)
    Anzitutto è stato aggiunto il nuovo AVS 3+ rispetto ai preesistenti 1+, 1, 2+, 3, 4.
    Il nuovo AVS 3+ è specificatamente indirizzato alla validazione delle prestazioni relative al requisito di base delle opere 8 (uso sostenibile delle risorse naturali nelle opere di costruzione).
    Sistema 3+: controllo da parte dell'organismo notificato della valutazione della sostenibilità ambientale. Nel AVS 3+:
    Il fabbricante deve effettuare:
    (i) la valutazione delle prestazioni del prodotto sulla base dei dati raccolti sui valori di input, ipotesi e modellizzazione;
    (ii) il controllo della produzione in fabbrica.
    L'organismo notificato decide in merito al rilascio, alla limitazione, alla sospensione o al ritiro del rapporto di validazione sulla base di:
    (i) validazione dei valori di input, delle ipotesi formulate e della conformità alle Product Category Rules (PCR) applicabili, generiche o specifiche per la categoria di prodotto;
    (ii) validazione della valutazione del fabbricante;
    (iii) validazione del processo applicato per generare tale valutazione;
    (iv) validazione del corretto utilizzo del software idoneo alla valutazione;
    (v) ispezione iniziale dello stabilimento produttivo per validare eventuali dati specifici aziendali.
    Al fine di armonizzare le modalità di verifica delle prestazioni ambientali è stato creato, nell’ambito del gruppo degli Organismi Notificati, un Sector Group Orizzontale (valevole per tutte le norme) con il compito di trovare modalità operative comuni relative a un argomento relativamente nuovo. ICMQ coordina tale gruppo e porterà in Europa la sua esperienza in merito alla verifica delle prestazioni ambientali dei prodotti da tempo esplicitata attraverso la verifica delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto EPD.
    In tutti i restanti AVS: 1+, 1, 2+, 3 e 4, alle attività a carico del Fabbricante si aggiungono:
    - la redazione della documentazione tecnica contenente la prova della corretta applicazione del Regolamento CPR per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni;
    - la redazione della documentazione tecnica contenente la prova di conformità con i requisiti di prodotto applicabili ai sensi del Regolamento CPR.
    Nel sistema AVS 3 alle attività a carico del Laboratorio Notificato si aggiunge:
    (ii) la conferma che il prodotto-tipo è stato correttamente determinato e la categoria di prodotti (prodotti appartenenti ad una famiglia di cui all’Annex VII, accomunati dalla stessa destinazione d’uso) è stata correttamente applicata.
    Nel sistema AVS 1+, 1 e 2+, alle attività a carico dell’Organismo Notificato si aggiungono:
    (i) conferma che il prodotto tipo è stato correttamente determinato, che la categoria di prodotti è stata correttamente applicata (AVS 1+, 1 e 2+) e (solo per AVS 2+) che la prestazione del prodotto è stata correttamente valutata sulla base della revisione della documentazione del prodotto.
    Infine, sempre a carico dell’Organismo Notificato, per gli AVS 1+, 1 e 2+, si aggiunge l’attività di (iv) verifica dei compiti aggiuntivi del fabbricante di cui ai punti precedenti, ovvero:
    - la verifica della redazione della documentazione tecnica contenente la prova della corretta applicazione del Regolamento per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni;
    - la verifica della redazione della documentazione tecnica contenente la prova di conformità con i requisiti di prodotto applicabili ai sensi del regolamento.
  • Appare quasi banale osservare che, per quanto in pratica le attività finora svolte dagli organismi notificati coprano parzialmente anche i nuovi requisiti, a fronte delle nuove attività espressamente poste in carico, è prevedibile una generale necessità di aumento delle tempistiche delle verifiche ispettive dedicate alla marcatura CE dei prodotti.
  • L’Annex X riguarda le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione riconosciute come “di natura orizzontale” e pertanto suscettibili di essere gestite anche, ad esempio, attraverso gruppi di lavoro degli Organismi Notificati (Sector Groups) dedicati.

Esse sono:

  1. Reazione al fuoco.
  2. Resistenza al fuoco.
  3. Comportamento al fuoco esterno.
  4. Assorbimento del rumore.
  5. Rilascio e contenuto di sostanze pericolose.
  6. Sostenibilità ambientale.
  • Infine L’Annex XI contiene la già citata tabella di correlazione tra gli articoli del 305/2011 e quelli del nuovo CPR.Si procede, quindi, a citare per sommi capi le novità non già affrontate.

Il nuovo CPR 2024 considera tra i prodotti da costruzione anche quelli “3D printed” ovvero stampati in 3D. Occorrerà capire se in tali prodotti saranno ricompresi anche quelli stampati direttamente in cantiere, evento che rispetto all’immissione sul mercato e alla vera e propria costruzione dell’opera (la seconda attività è sotto il controllo diretto e soggetta alla legislazione dei singoli stati membri) si colloca in posizione “borderline”.

Sono definiti i concetti di “crisis relevant goods” (prodotti rilevanti in caso di crisi) e “internal market emergency” (emergenza nel mercato interno), che derivano da un ulteriore regolamento europeo in arrivo, che nasce come “strumento per le emergenze nel mercato unico (SMEI)” e che a regime sarà denominato “regolamento relativo alle emergenze e alla resilienza nel mercato interno” (IMERA).

All’art. 4 si stabilisce che La Commissione Europea nell’ambito dei prodotti da costruzione deve essere assistita da un gruppo di esperti ("il CPR Acquis Expert Group", peraltro già costituito e operativo). Il gruppo è composto almeno da esperti designati dagli Stati Membri, da rappresentanti degli organismi europei di normalizzazione, da organizzazioni delle parti interessate europee rilevanti.

Il gruppo Acquis deve supportare la Commissione nel gestire le richieste di specifiche tecniche armonizzate provenienti dagli Stati Membri. In particolare, il gruppo assisterà la Commissione nella definizione e nell'aggiornamento di un piano di lavoro per lo sviluppo delle specifiche tecniche armonizzate, nella predisposizione dei contenuti tecnici ad esse relativi, nel decidere sulla necessità di avviare le procedure in relazione alle norme che presentano carenze, che non sono disponibili, o che non sono in grado di coprire le esigenze immediate di regolamentazione. Inoltre, il gruppo supporterà la commissione nel determinare l’inclusione dei prodotti usati nelle specifiche tecniche armonizzate.

La Commissione Europea acquisisce molti poteri esecutivi dal nuovo Regolamento CPR: laddove consideri una norma o una sua parte insoddisfacenti, può pubblicarla su Gazzetta Ufficiale Europea, rendendola “obbligatoria con restrizioni”, oppure modificando o stabilendo nuove caratteristiche essenziali, altri metodi di valutazione e ulteriori dettagli tecnici. Addirittura, tramite appositi ulteriori Regolamenti (cosiddetti “atti delegati”) la Commissione può emendare l’Annex X, aggiungendo gruppi di caratteristiche essenziali orizzontali, inoltre può introdurre e/o modificare gli AVS (Assessment and Verification Systems) aggiungendo o modificando i compiti a carico dei fabbricanti e/o degli Organismi Notificati.
All’Art. 14 relativo alle possibilità di deroga sull’apposizione della marcatura CE, scompare la deroga per fabbricazione in cantiere, anche se in qualche situazione potrebbe rientrare nella casistica in cui il fabbricante è anche l’installatore in opera del manufatto.

È introdotto il concetto di “key parts”,parti chiave” di un prodotto, sulle quali va apposta la marcatura CE.
L’Art.19 potrebbe porre più di un problema pratico. In pratica, esso impone che su uno stesso prodotto (ovvero nelle etichette poste sull’imballo) le prestazioni dichiarate sotto marcatura CE non possano essere, in parallelo, dichiarate con altri marchi o stabilite con altri metodi di prova. Ciò potrebbe portare a difficoltà per quei prodotti che sono commercializzati, sia sul mercato dell’Unione marcati CE che sul mercato Britannico, con il marchio UKCA. Inoltre, allo stato attuale i metodi di prova sono in pratica totalmente sovrapponibili, ma in prospettiva potrebbero subire variazioni.

L’art. 20 sarà di difficile attuazione per molti operatori economici (rivenditori, importatori). Esso sancisce che ogni operatore economico deve tenere traccia di:

  • a chi ha ottenuto materie prime, parti, componenti;
  • a chi ha venduto un prodotto, parti di esso, ricambi (spare parts), o fornito un servizio;

mantenendo: indirizzi di contatto, partite IVA (VAT numbers) e numeri di iscrizione alla CCIAA (con relative ventisette declinazioni nazionali del concetto di Camera di Commercio), per 10 anni, a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato, con dati da rendere disponibili entro 10 gg. dalla richiesta.

D’altra parte, secondo l’art. 21 il fabbricante ha diritto di ottenere dai propri fornitori:

- le necessarie informazioni sui prodotti;
- accesso ai documenti ed agli impianti, anche per gli Organismi Notificati che lo controllano;
- anche in caso di prodotto usato o rilavorato (inclusi i demolitori);
- dati e calcoli, inclusi i report di validazione rilasciati da Organismo Notificato

Gli importatori che vendono direttamente a privati saranno soggetti anche agli obblighi dei rivenditori (art.24) mentre all’art.25 è riportato che i rivenditori, oltre ai precedenti obblighi devono verificare che sul prodotto siano riportati:

- il codice unico del prodotto-tipo;
- la scritta “only for professional use”, se necessaria;
- il Digital Passport linkato attraverso il proprio Data Carrier;
- l’eventuale nominativo dell’importatore.

Agli art.27 e 28 sono trattati gli obblighi di due attori del mercato prima non considerati esplicitamente: i cosiddetti “fulfillment service proveders”, cioè i fornitori di servizi di logistica e gli “online marketplaces”, i cui obblighi si applicano non solo ai rivenditori che commerciano online, ma anche a tutti i fabbricanti che vendono tramite internet.
All’art.26 è trattato il tema della produzione in outsourcing, in modo molto più dettagliato che all’art. 15 del 305/2011. Esso è trattato anche nei casi di prodotti semplicemente “used” (usati) o “remanufacured” (rifabbricati).

Vi sono poi due articoli, il 55 e il 62 che probabilmente renderanno più semplice la gestione delle situazioni di outsourcing (di esternalizzazione totale o parziale dei processi produttivi), sia da parte dei fabbricanti che degli Organismi Notificati.

Il 55 stabilisce che: quando richiesto da un fabbricante, i Notified Body devono cooperare e condividere tutte le informazioni rilevanti con i Notified Body che hanno riconosciuto le loro valutazioni e verifiche in accordo all’art.62. Per fare ciò devono stabilire tra loro un agreement.

Il 62 definisce che un Notified Body (NB) può riconoscere la valutazione e verifica effettuata da un altro Notified Body se:
- il prodotto è stato correttamente valutato e verificato dall’altro NB;
- l’operatore economico valutato acconsente a condividere tutti i dati rilevanti e i documenti con il NB che effettua il riconoscimento;
- la validità del certificato rilasciato è limitata dalla validità del certificato rilasciato dall’altro Notified Body.

Quanto sopra si applica anche ai Validation Report e alle valutazioni di calcoli per la sostenibilità.

Veniamo infine all’ultimo aspetto: l’entrata in vigore del nuovo CPR e l’abrogazione del Regolamento UE 305/2011.
Il nuovo CPR dovrebbe essere definitivamente approvato e pubblicato nell’autunno 2024. Per due anni sarà ancora possibile l’emissione di norme armonizzate e la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUE o OJEU) sulla base del REG. UE 305/2011 (vecchio CPR). Sono stati già emessi mandati verso il CEN per operare in questo senso sulle norme relative ai prefabbricati strutturali in calcestruzzo ed alle strutture metalliche. Queste norme conterranno già, nella nuova edizione, requisiti in merito all’uso sostenibile delle risorse naturali.

Fintanto che le norme armonizzate applicabili a determinati prodotti saranno quelle pubblicate sotto il vecchio CPR, per quei prodotti continuerà a valere il vecchio CPR; ma nel frattempo avverrà la pubblicazione di nuove versioni delle norme armonizzate emesse sulla base del nuovo CPR, quindi, per alcuni anni vi sarà sul mercato comune una coesistenza tra il vecchio e il nuovo CPR, che durerà fino al 2039, anno di definitiva abrogazione del 305/2011.


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Conclusioni

Le numerose novità contenute nel CPR 2024 saranno fortemente impattanti sul mondo delle costruzioni.

Se da un lato il processo di digitalizzazione con le informazioni machine-readable, il passaporto digitale dei prodotti e l’interazione con i sistemi di Building Information Modeling renderanno più veloci, documentati e sicuri i processi di progettazione, realizzazione e gestione delle opere, dall’altro richiederanno a tutti gli operatori economici un consistente processo di adeguamento tecnologico delle loro capacità di gestire una mole enorme di dati e documenti. Esso dovrà essere condotto in tempi dell’ordine di due / tre anni, ma a fronte delle complessità in gioco, questo tempo è da considerare brevissimo.

 


ICMQ sta organizzando già per l’autunno 2024 sessioni di formazione dedicate espressamente ai professionisti e alle aziende, al fine di evidenziare le novità e le criticità del nuovo impianto normativo.
I dettagli sono disponibili sul sito alla voce Formazione – Corsi.

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