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Il fascicolo del fabbricato: lo stato dell’arte in Regione Campania

Il fascicolo del fabbricato: lo stato dell’arte in Regione Campania

Il fascicolo del fabbricato permette, attraverso l’uso di una metodologia comune ed unificata, di analizzare lo stato di conservazione e/o degrado di un immobile, estrinsecandone le varie componenti statiche, impiantistiche, di sicurezza e di rifinitura.
Fornisce inoltre precise informazioni sulle alterazioni significative che inevitabilmente vengono apportate nel corso della vita dell’immobile. Contiene anche indicazioni sulle modalità d’uso dell’immobile e su come programmarne una corretta manutenzione.
Il fascicolo del fabbricato fornisce, sia all’Amministrazione Pubblica sia al cittadino, una precisa, articolata e dettagliata quantità di informazioni amministrative e tecniche riguardanti:
  • l’individuazione dell’intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, la tipologia strutturale;
  • le dotazioni e le caratteristiche impiantistiche, la descrizione delle rifiniture, lo stato di manutenzione, gli interventi modificativi rispetto allo stato originario, le indicazioni sulle operazioni di manutenzione da effettuare, le indicazioni sul corretto uso dell’immobile con particolare riferimento alla sicurezza.
Per il patrimonio edilizio esistente il fascicolo del fabbricato fornisce precise indicazioni, prescrizioni e suggerimenti relativamente ad interventi che si reputano necessari al fine di preservare la sicurezza dei residenti prevenendo eventi catastrofici e luttuosi.
ll fascicolo del fabbricato, inoltre, è uno strumento per il monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio edilizio finalizzato ad individuare le situazioni di rischio degli edifici e a programmare nel tempo interventi di ristrutturazione e manutenzione per migliorare la qualità dei fabbricato.
 
In Regione Campania, il regolamento n. 4/2010 “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania” prevede al Capo II art.14 comma 1 lettera b) che “il committente, nel caso in cui intenda realizzare gli incrementi volumetrici, di far redigere dal tecnico incaricato il fascicolo del fabbricato, includendovi la valutazione della sicurezza munita dell’attestazione di avvenuta presentazione al settore provinciale del Genio civile.”
Inoltre all’art.15 viene definita la composizione del fascicolo del fabbricato: “Il fascicolo del fabbricato è documento obbligatorio in tutti i casi previsti dall’articolo 9 della legge regionale 19/2009.
 
Esso consta di:
  • a)  informazioni relative all’identificazione del fabbricato;
  • b)  documentazione sulla sicurezza statica;
  • c)  documentazione sulla sicurezza impiantistica;
  • d)  scheda di accertamento e valutazione della sicurezza complessiva del fabbricato.
- I dati di cui alla lettera a) del comma 1 devono consentire l’esatta identificazione del fabbricato e contenere informazioni generali, riferite a dati urbanistici, catastali ed ogni ulteriore informazione utile a qualificare il fabbricato e le relative pertinenze.
 
-  La documentazione di cui alla lettera b) del comma 1 consiste nei grafici di rilievo che consentono l’individuazione dell’organismo strutturale, nella relazione geologica e geotecnica inerente la porzione di terreno interessata significativamente dagli scarichi di fondazione e nei certificati di collaudo statico, relativi ai lavori strutturali che hanno interessato il fabbricato, nonché nella valutazione della sicurezza, da redigere nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto ministeriale Infrastrutture 14 gennaio 2008.
 
La documentazione di cui alla lettera c) del comma 1 consiste nei grafici schematici di rilievo degli impianti rilevanti per la sicurezza del fabbricato, nelle attestazioni di rispondenza di detti impianti alla configurazione originaria e nelle certificazioni di cui al decreto ministeriale Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici).
 
- La scheda di cui alla lettera d) del comma 1 è la sintesi degli accertamenti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma e contiene la valutazione che il tecnico incaricato, se del caso, opportunamente supportato da specialisti dei settori coinvolti, effettua sulle condizioni di sicurezza del fabbricato.
 
- Nella scheda di valutazione devono essere dettagliati gli interventi eventualmente prescritti dal tecnico incaricato ed effettuati ai fini del raggiungimento delle condizioni di sicurezza del fabbricato.
 
- Con successivo provvedimento del dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile sono emanate le linee-guida per la redazione del fascicolo del fabbricato.”
 
All’articolo successivo, art. 16 “Redazione del fascicolo del fabbricato” chiarisce che: “in sede di verifica il tecnico incaricato accerta la completezza della documentazione esistente in possesso del proprietario ed individua gli accertamenti necessari. Qualora, nel corso della valutazione, emerga la necessità di prevedere interventi per la messa in sicurezza di una qualsiasi parte del fabbricato, in relazione alla sicurezza statica o impiantistica, il tecnico prescrive al proprietario gli interventi da effettuare. Solo all’esito di detti interventi il tecnico completa la compilazione del fascicolo del fabbricato.
Il tecnico incaricato deve possedere i requisiti di qualificazione professionale necessari per poter effettuare il collaudo statico di fabbricati aventi le caratteristiche di quello per il quale va compilato il fascicolo.
Con la redazione del fascicolo del fabbricato, il tecnico incaricato certifica la corrispondenza tra lo stato di fatto e quanto risulta dalla documentazione di cui si compone il fascicolo medesimo, annotando, altresì, gli eventuali interventi da lui prescritti e successivamente realizzati per il raggiungimento dei livelli di sicurezza statica ed impiantistica.”
 
Anche la legge sul piano casa ha rinviato al regolamento attuativo la individuazione dei contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità per la redazione, la custodia e l’aggiornamento del medesimo. Ma ad oggi si rimane in attesa delle linee guida.

Con lo strumento del fascicolo del fabbricato, si potrà in tempi assai rapidi arrivare ad una definizione completa del sistema di certificazione relativo alla sicurezza degli immobili che vada oltre la semplice idea di Fascicolo del fabbricato, associando ad esso una serie di indici di efficienza (degrado, invecchiamento e documentazione), capaci di valutare lo stato documentale e soprattutto di conservazione di un immobile. Inoltre si potrà prevenire il rischio sismico attraverso una conoscenza approfondita della stabilità del fabbricato e del contesto nel quale l’edificio viene inserito, attraverso strumenti per il monitoraggio dei fenomeni naturali. 

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