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Il dipinto murale è un'intervento di manutenzione straordinaria: serve la CILA

Seguendo le indicazioni del Testo Unico Edilizia, si evince che la realizzazione di un dipinto murale a carattere decorativo determina la trasformazione della facciata dell’edificio e, come tale, non può essere qualificata come intervento di manutenzione ordinaria, ma è manutenzione straordinaria

Come si inquadra, a livello di qualificazione edilizia, un dipinto murale (cd. murales)?

Per Palazzo Spada la sua realizzazione a carattere decorativo determina la trasformazione della facciata dell’edificio e, come tale, non può essere qualificata come intervento di manutenzione ordinaria ma, di fatto, si configura come intervento di manutenzione straordinaria.

Ciò in quanto comporta una irreversibile trasformazione, anche solo visiva, del territorio, in quanto destinata a permanere nel tempo secondo la volontà del realizzatore o del proprietario dell’immobile, il quale deciderà se rimuoverla e quando rimuoverla.

Il murales della discordia

Le indicazioni arrivano dal Consiglio di Stato, che nella sentenza 1289/2023 del 7 febbraio è stato chiamato in causa per valutare il ricorso - opposto alle decisioni del TAR competente - che avevano portato al rigetto dell'istanza di CILA in sanatoria dell'opera murale realizzata sulla facciata di un immobile, peraltro appartenente ad un'area vincolata.

Il nodo principale riferito al contenzioso è costituito dalla qualificazione edilizia che va assegnata, in via generale, ad un dipinto murale.

Il murales trasforma la facciata: non può rientrare nell'edilizia libera

Per Palazzo Spada, la realizzazione di un dipinto murale (che è poi l’espressione con la quale è preferibile tradurre la parola ispanica “murales”) sulla facciata di un palazzo costituisce obiettivamente una trasformazione di detta facciata.

Per il suo carattere innovativo, il dipinto murale in esame non può essere qualificato alla stregua di una semplice attività manutentiva rientrante nell'attività edilizia libera (art.6 del dpr 380/2001), come intende sostenere il condominio appellante.

Infatti il punto 2 dell’allegato al DM 2 marzo 2018 (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”) riconduce a questa categoria solo la tinteggiatura finalizzata a ripristinare la colorazione preesistente (testualmente, con riferimento all’opera “Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)” e all’elemento “Intonaco interno e esterno”).

Ne consegue che, qualora l'intervento vada oltre il semplice ripristino o rinnovamento dell'aspetto originario della facciata dell’edificio (o delle pareti dello stesso) e si proponga di reimpostare il significato dell'aspetto esterno dell'edificio, non può ricondursi alla categoria della c.d. edilizia libera.

Manutenzione ordinaria e straordinaria: le differenze

Neppure il rinnovamento dell’aspetto originario della facciata di un edificio, peraltro attraverso un dipinto murale che è destinato a caratterizzare innovativamente la facciata stessa in modo immediatamente ed evidentemente percepibile alla vista comune (presentando, peraltro, una dimensione non indifferente, pari a 6 x 6 m.), può ricadere nella disciplina della “manutenzione ordinaria”, che riguarda sì gli interventi di rivestimento e tinteggiatura, ma “senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori”.

Ed infatti sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che servono a riparare, ristrutturare e sostituire le finiture esterne degli edifici senza modificare i caratteri originari, come il colore e i materiali. Tra questi ci sono, ad esempio il ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate e la pulitura delle facciate.

Non appartengono a quel 'perimetro', continua il Consiglio di Stato, l'innovazione dell’aspetto esteriore della facciata o della parete di un edificio attraverso l’occupazione della stessa con un dipinto murale, che non costituisce manutenzione ordinaria ma “straordinaria", che come ben sappiamo va assentita con regolare CILA da presentare al comune (art.6-bis Testo Unico Edilizia).

Ed infatti, per le opere esterne, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria quelli che non ripropongono gli aspetti preesistenti, oppure comportano modifiche delle caratteristiche, posizioni, forme e colori di quelle preesistenti.

Nella fattispecie in esame, la ricorrenza - del tutto palese - di una radicale modifica del colore e dell'ornamento del prospetto impedisce di considerare quale manutenzione ordinaria l’intervento pittorico.

Ripristino dei luoghi corretto

Ne deriva che l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico Edilizia, è legittima.

Accertato quindi che l’intervento di trasformazione è stato realizzato in assenza di previa richiesta e di previo rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario (non potendo considerarsi equipollenti ad una formale richiesta né le valutazioni dei condomini espresse in sede di assemblee condominiale favorevoli alla realizzazione del dipinto murario né la presentazione delle due CILA, stante il loro riferimento giuridico ad una presentazione “postuma” della domanda e “in sanatoria”), colgono nel segno tutte le contestazioni espresse nel provvedimento comunale adottato ai sensi dell’art. 27 del dpr 380/2001 riferite alla violazione di norme di settore per come segnalato dagli uffici comunali nell’ordinanza di rimessa in pristino.

Conseguentemente il potere esercitato dal comune nel reprimere l’abuso edilizio, costituito dall’avere realizzato opere di manutenzione straordinaria senza la previa richiesta di rilascio del necessario titolo abilitativo, va qualificato di tipo “vincolato” (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2022 n. 1953) sicché per la sua adozione, per giurisprudenza ormai più che stratificata, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241 (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2022 n. 311).


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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