Urbanistica
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Il dilemma della piattaforma: se c'è cemento armato è trasformazione urbanistica e serve il permesso. I dettagli

Cassazione: la realizzazione di una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato costituisce senza dubbio un'opera di trasformazione urbanistica

Piattaforma in cemento armato: è nuova costruzioneQuando in una piattaforma c'è una struttura in cemento armato non si scappa dal permesso di costruire. Lo ha precisato la Cassazione nella sentenza 30844-2018 dello scorso 10 luglio, che ha respinto il ricorso contro l'ingiunzione di demolizione per aver realizzato, in assenza del permesso di costruire, una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato di circa 60 mq.

Secondo il ricorrente, per la realizzazione del manufatto non sarebbe necessario alcun titolo abilitativo e, in ogni caso, l'intervento risultera sanato in forza di d.i.a. della quale i giudici del merito non avrebbero tenuto conto.

Piattaforma in cemento armato: c'è trasformazione edilizia

La Cassazione parte ricordando l'art.10, lett. a) del dpr 380/2001 individua, tra gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, quelli di nuova costruzione, la cui descrizione viene fornita dall'articolo 3 dello stesso T.U. nella lettera e), ove si specifica che si intendono come tali tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti (che riguardano, lo si ricorda, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia).

La stessa disposizione specifica, poi, che sono comunque da considerarsi come interventi di nuova costruzione tutta una serie di opere singolarmente indicate in un elenco la cui natura è meramente esemplificativa e ricavata utilizzando le qualificazioni operate dalla giurisprudenza, come emerge dalla semplice lettura della della relazione illustrativa al T.U.

Ai suddetti interventi vanno poi aggiunti quelli eventualmente individuati con legge dalle regioni ai sensi del comma terzo del menzionato art.3 e che pertanto, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire.

In definitiva, "sono pertanto soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal T.U., tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo inedificato".

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