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Il Decreto Legge “Aiuti-quater” e il Superbonus: cosa cambia per chi ha già iniziato i lavori e per chi deve ancora iniziarli

Novità immediate per il Superbonus in arrivo con il Decreto Legge “Aiuti-quater”, senza aspettare la Legge di Bilancio di fine anno: per i condomini c'è un taglio in corsa al 90% già per l'anno 2023 e una proroga al 31 marzo 2023 per le unifamiliari che rispettano il vincolo del 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022. Dal 31 marzo 2023 in poi, solo le unifamiliari di chi ha un reddito ISEE sotto i 15.000 euro, innalzati in base al nuovo quoziente familiare edilizio, potranno beneficiare del Superbonus all’aliquota del 90%.

Le novità in ambito Superbonus 110% del DL "Aiuti-quater"

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 4 del 10 novembre 2022, ha approvato un decreto legge rinominato “Aiuti-quater” che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Il suddetto decreto porta con sé delle importanti novità in ambito Superbonus 110% e, come purtroppo molto spesso capita quando si parla di Bonus 110%, sono più le incertezze piuttosto che le certezze che si vanno ad aggiungere ad una normativa sempre più ingarbugliata.

Sarà necessario sicuramente attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo per dissipare ogni dubbio, dato che al momento le uniche informazioni disponibili per inquadrare queste modifiche arrivano dalla bozza del testo che il CdM ha licenziato giovedì scorso e che ha iniziato a circolare già nella nottata (testo, appunto, lacunoso e con alcune parti ancora rubricate come “in valutazione”) e dalla conferenza stampa che il governo ha tenuto nella mattinata di venerdì 11.

Le parole pronunciate nella conferenza stampa dal Presidente del Consiglio e dal titolare del dicastero di Via XX Settembre, lasciano intendere il motivo per il quale si è deciso di intervenire subito in materia inserendo le novità in questo Decreto Legge, piuttosto che aspettare ancora poco più di un mese per rivalutarle e inquadrare i nuovi commi di legge all’interno della Finanziaria 2023.

Secondo Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, la misura “pesa sulle casse dello Stato per circa 60 miliardi, con un buco rispetto alla previsione iniziale di 38 miliardi”.

Il sistema “non ha funzionato”, perché “ha prodotto una deresponsabilizzazione: se non sono tenuto a partecipare, nemmeno in una minima parte all’iniziativa, tendo a non chiedermi se il prezzo sia congruo.

Questo ha portato a una distorsione sul mercato del costo dei materiali e il beneficio è andato prevalentemente ai redditi medio alti”.

“Abbiamo deciso – ha aggiunto il Presidente del Consiglio – che il Superbonus passa al 90% per i condomini già dal 2023, salvo per quelli che hanno già deliberato ad oggi l’intervento e che presentano entro il 25 novembre la CILAS.

Quindi, chi è già andato avanti rimane nel regime del 110%, per gli altri si passa al 90%”.


Sul Superbonus condomini i primi dubbi

Ed è proprio su questo punto che si sono scatenate già le prime incomprensioni, in quanto nella bozza del testo del DL diffusa in nottata, questo limite temporale di presentazione della CILAS era fissato “alla data di entrata in vigore del decreto”, il che vuol dire al giorno della sua pubblicazione in Gazzetta.

Mentre invece Meloni nella conferenza stampa del mattino dopo ha espressamente indicato nel 25 novembre la data ultima di presentazione del titolo edilizio per mettere in cassaforte la detrazione al 110%.

PRIMA DI QUESTO INTERVENTO
per i condomini il termine del beneficio del 110% era fissato per il 31 dicembre 2023.


Il superbonus per le unifamiliari

Con i risparmi che verranno generati dalla riduzione dell’aliquota, il Governo ha deciso di “riaprire alle unifamiliari, cioè alla possibilità anche per le famiglie di utilizzare il bonus del 90%, a patto che si tratti di prima casa e di redditi medio bassi”.

PRIMA DI QUESTO INTERVENTO
per le unifamiliari il termine ultimo del beneficio del 110% era fissato per il 31 dicembre 2022, a patto che al 30 settembre fossero stati realizzati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

La fascia di reddito verrà calcolata “non solo in base all’ISEE, ma anche in base al nucleo familiare”, quindi, ha sottolineato Meloni, “in questa norma c’è già un primo accenno di quoziente familiare”.


Il testo della bozza nel dettaglio

Vediamo quindi nel dettaglio, con il testo della bozza di questo decreto alla mano, quali sono state le modifiche apportate all’art. 119 dell’originario Decreto Rilancio 34/2020:

  1. per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su condomini e su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e al 90% per quelle sostenute nell'anno 2023.
    Inoltre, a partire dall’entrata in vigore del decreto Aiuti-quater, per i lavori trainati all’interno delle unità immobiliari sarà necessario che la persona fisica sia proprietaria o abbia diritto reale di godimento dell’immobile (usufrutto o nuda proprietà). Saranno di conseguenza escluse locazioni e comodati d’uso.
  2. il superbonus continuerà ad applicarsi invece nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 per le unifamiliari che abbiano già rispettato il requisito del completamento del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
  3. Sempre con riferimento alle unifamiliari, per coloro che avvieranno i lavori a partire dal 1 gennaio 2023, si potrà beneficiare dell’aliquota del 90% unicamente qualora siano rispettate due condizioni:
    - che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
    - e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro, soglia opportunamente elevata in base al quoziente familiare.

Viene previsto che le modifiche apportate ai casi dei condomini e degli edifici da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un singolo proprietario, non si applicano a quegli interventi per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata presentata la CILA/CILAS ed anche per interventi di demolizione e ricostruzione per i quali risultano avviate le relative formalità amministrative per il rilascio del titolo abilitativo.

Nella conferenza stampa di venerdì, come sappiamo, il Presidente del Consiglio ha in realtà definito nel 25 novembre questo limite temporale.

In ultimo, per gli enti del Terzo settore, è stata inserita una proroga al 31/12/2025 della possibilità di fruire dell’aliquota del 110% per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

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