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Il controllo tecnico delle facciate continue

L'articolo tratta del controllo tecnico delle facciate continue negli edifici urbani, sottolineando l'importanza delle tecnologie innovative e dei rischi connessi ai difetti di montaggio. Viene illustrato un approccio basato su diversi livelli di verifica e requisiti per garantire l'indipendenza degli organismi di ispezione. Attraverso un caso pratico a Milano, si esemplifica il processo di controllo durante la realizzazione delle opere.

Le nostre città si stanno sempre più spesso arricchendo di edifici in cui le esigenze estetiche e di prestazioni più elevate richiedono l’adozione di tecnologie innovative. Per l’involucro, in particolare, la scelta di facciate continue sia vetrate, sia con pannelli opachi che accostano materiali quali marmi, pietra naturale, pannelli metallici o compositi consente di rispondere a entrambe le esigenze.

La tecnologia del vetro isolante permette di ottenere alte prestazioni dal punto di vista energetico, acustico, di sicurezza, abbinate alla luminosità che una facciata vetrata può garantire.

Le prestazioni sono cresciute, ma di pari passo sono aumentati i rischi di difetti o inadempienze che possono metterle in discussione, rischi accresciuti dalla complessità tecnologica e dall’esigenza di elevate capacità da parte degli operatori in fase di montaggio. Da qui l’esigenza di aumentare il livello di garanzia richiesto ai produttori dei sistemi di facciate continue e agli installatori.

L‘approccio al controllo della qualità si basa essenzialmente su:

  • il controllo eseguito dagli operatori sulle proprie attività, supportato da strutture organizzative quali quelle fornite dai sistemi per la gestione della qualità;
  • il sistema strutturato di controlli e verifiche eseguite dai diversi operatori che intervengono nel processo edilizio (direttore lavori, collaudatori in corso d’opera e finali,…);
  • un terzo livello di controllo basato sul concetto di indipendenza ed eseguito quindi da operatori non coinvolti nel processo (organismi di controllo tecnico).

   

Indipendenza degli organismi di ispezione

Per il mercato immobiliare privato queste garanzie sono state rese obbligatorie1 : è previsto che il costruttore stipuli e consegni all'acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale a suo beneficio a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

Per le assicurazioni si è così aperta la strada a un ampio mercato, ma non privo di rischi: si è reso così necessario limitare la possibilità che le conseguenze di inadempienze e omissioni nel processo realizzativo venissero scaricate sull’assicurazione, tenuta a risarcire i danni indipendentemente dalla ricerca delle responsabilità. La risposta è stata fornita dall’attività di controllo tecnico, svolta proprio per verificare l’assenza di rischi che possono essere prevenuti durante la costruzione. Si è reso necessario però definire le caratteristiche di questi organismi, le loro responsabilità e compiti.

Per l’organizzazione del servizio di controllo tecnico si fa riferimento alla norma Uni 10721 che definisce come deve essere svolto, quali criteri possono essere utilizzati per la qualificazione degli operatori delegati a svolgere l’attività e come può essere affidato loro l’incarico.

Il criterio di indipendenza prevede che l’organismo di ispezione (cosiddetto di tipo A) e il suo personale non siano coinvolti in alcuna delle fasi che costituiscono il processo produttivo oggetto dell’ispezione, cioè non siano i progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utenti o manutentori dell’opera.

Prevede inoltre che non vi siano discriminazioni per alcuna parte coinvolta e che chiunque possa accedere ai servizi dell’organismo di ispezione. Le persone e gli organismi riconosciuti contrattualmente o, comunque, in via privatistica, come organismo ispettivo, i loro amministratori e personale direttivo, così come il personale cui si ricorre per i controlli, non devono presentare alcun legame in grado di ridurre l’indipendenza nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto del controllo.

Tutti questi aspetti sono definiti nella linea guida2 emessa da Accredia, l’organismo di accreditamento italiano, diventata la base per il riconoscimento degli organismi di controllo tecnico, il cui accreditamento ne attesta la competenza e l’indipendenza per poter svolgere l’attività.

  

Requisiti e metodologia operativa

La metodologia generale applicata dagli organismi di controllo tecnico è basata sulle Linee guida e su procedure che consentono di esprimere una valutazione sull’adeguatezza delle scelte progettuali e della realizzazione delle opere in relazione al soddisfacimento di vari requisiti:

  • stabilità e resistenza meccanica degli elementi strutturali, intesa come prevenzione del crollo e dei gravi difetti costruttivi;
  • durabilità, manutenibilità, vita utile dell’involucro dell’edificio;
  • durabilità, manutenibilità, vita utile dell’impermeabilizzazione delle coperture dell’edificio;
  • durabilità, manutenibilità, vita utile delle pavimentazioni e dei rivestimenti interni dell’edificio;
  • durabilità, manutenibilità, vita utile degli intonaci e rivestimenti esterni dell’edificio.

Il primo requisito è obbligatorio, mentre gli altri possono essere richiesti volontariamente. Nel caso che presentiamo più avanti il controllo tecnico è stato richiesto per il solo requisito di stabilità e resistenza meccanica.
Il controllo è supportato dai documenti progettuali: essi stessi costituiscono oggetto di controllo, per verificare l’assenza di carenze o inadeguatezza progettuali che potrebbero incidere sull’affidabilità delle soluzioni poi realizzate, e sono riferimento per il controllo nelle fasi successive di costruzione e realizzazione in cantiere.

Per lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo vengono dunque esaminati:

  • capitolati tecnico descrittivi delle opere (definizione dei requisiti prestazionali da parte del cliente);
  • rilievi e analisi dello stato di fatto degli edifici esistenti oggetto dell’intervento, comprensivi di eventuali prove eseguite, se presenti;
  • progetto esecutivo delle opere;
  • documentazione relativa alle verifiche del progetto (definitivo ed esecutivo);
  • progetto costruttivo (ove redatto).

Durante lo svolgimento delle attività sono inoltre utilizzati altri documenti, che permettono di verificare che effettivamente le opere realizzate corrispondano a quelle progettate. Si tratta di:

  • schede tecniche dei materiali/prodotti e documenti relativi alla posa in opera;
  • documentazione relativa alla direzione lavori (giornale lavori, corrispondenza e ordini di servizio, ecc…);
  • documenti di collaudo in corso d’opera e finale (comprese prove di carico, ecc…).

Infine, ma non come sequenza temporale o di importanza, possono fornire utili indicazioni anche documenti legati alla garanzia della qualità o all’organizzazione della commessa. In tal senso sono richiesti il cronoprogramma dei lavori, il Piano della qualità dell’impresa esecutrice, le procedure di installazione e messa in opera, documenti relativi alla posa in opera di materiali e prodotti.

Il controllo tecnico è un’attività di ispezione complessa, in quanto si prolunga nel tempo e richiede generalmente il coordinamento di più specialisti. Perché sia efficace deve essere adeguatamente pianificato: durante tutti i processi (dalla progettazione alla realizzazione) possono essere individuate innumerevoli “azioni di controllo elementare”, tra le quali selezionare quelle necessarie per valutare i rischi connessi al progetto. I Piani di ispezione/controllo sono documenti che, per lo specifico progetto, indicano quali procedure e quali risorse associate devono essere utilizzate, da chi e quando.

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ALL'INTERNO DELL'ARTICOLO INTEGRALE UN CASO DI UN EDIFICIO TERZIARIO A MILANO


1 Legge 2 agosto 2004, n. 210 "Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire"
Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210"
2 Linea Guida RT-07 - Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nei seguenti settori di accreditamento
• costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica
• opere impiantistiche industriali
• prodotti, componenti e servizi per le costruzioni.


 

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