Il contributo per l'allaccio a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o biomassa
Il contributo “una tantum” agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da energia geotermica o biomasse compete al soggetto che sostiene gli oneri connessi al contratto di allaccio
Contributo una tantum
Tra i regimi di favore tributario a favore della transizione energetica è da ricordare anche quello oggetto della risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 26 del 13.01.2023, previsto dall’articolo 29 L. 388/2000 per sviluppare l’impiego di energia geotermica e da biomasse, attraverso un contributo “una tantum”, sotto forma di credito d’imposta, agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da tali forme di energia.
La norma prevede che il contributo, pari a euro 20,66 per ogni kW di potenza impegnata, venga trasferito all’utente finale sotto forma di credito d’imposta, favorendo il soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete: e l’interpello in esame verte proprio sulla corretta individuazione del soggetto a cui spetta l’agevolazione.
Il quesito
Il quesito proviene dalla società proprietaria di un immobile in via di costruzione, da concedersi in locazione a un ospedale.
La proprietaria, effettuato l’investimento per allacciare l’immobile alla rete di teleriscaldamento, espone il dubbio per cui il contributo in oggetto, dovuto in forma di credito d’imposta, pare spettare per legge al solo utente finale: ovvero al soggetto utilizzatore dell’impianto di riscaldamento e consumatore effettivo dell’energia ivi impiegata.
Nel caso di specie, tale soggetto coinciderebbe con l’ospedale, conduttore dell’immobile: e non con la società proprietaria, che pure ha sostenuto i costi di allaccio e che ritiene di aver diritto al contributo in oggetto perché, secondo i criteri interpretativi elaborati dall’Agenzia delle Entrate in materia di crediti d’imposta derivanti dal superbonus, spettanti agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate a biomasse (nei comuni montani di cui all’articolo 119, comma 1, lettera b, D.L. 34/2020), il beneficio deve riguardare i soggetti che effettivamente sostengono le spese agevolate, a prescindere dal fatto che questi ultimi non siano gli utenti e fruitori finali del servizio alimentato con l’energia da biomasse rinnovabili (risposta alla consulenza giuridica 956/6/2021).
Presupposto oggettivo del contributo
La soluzione prospettata dalla società istante è accolta dall’Agenzia delle Entrate nella risposta in esame, in forza di una serie di argomentazioni di significativa portata.
Il Fisco rileva innanzitutto come l’agevolazione “una tantum” in parola individui, quale presupposto oggettivo del contributo, l’operazione di collegamento alla rete di teleriscaldamento: e non il servizio di fornitura di energia rinnovabile, il cui consumo è invece agevolato ai sensi dell’articolo 8, comma 10, lettera f, L. 448/1998 (con un apposito “contributo da consumo”, in veste di credito d’imposta da traslarsi sul prezzo di cessione all’utente, calcolato in relazione ai chilowattora di calore fornito con le reti di teleriscaldamento a energia geotermica o biomassa).
Da tale impostazione viene che il contributo “una tantum” compete al soggetto che sostiene gli oneri connessi al contratto di allaccio.
Su tali oneri, è da precisare, verrà applicato lo sconto direttamente dal creditore, il quale vanterà il corrispondente credito d’imposta verso l’Erario, secondo il peculiare meccanismo di funzionamento dell’agevolazione, come chiarito dalla circolare 95/E/2001 (per cui è il gestore della rete di teleriscaldamento ad anticipare il contributo spettante al soggetto che si collega alla rete, scomputandolo dal costo di allaccio; e a beneficiare così del corrispondente credito d’imposta, peraltro inutilizzabile in sede di compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 per carenza di espressa indicazione di legge, ma comunque rimborsabile con la sua esposizione in dichiarazione).
Il motivo dell'agevolazione
Nella sua risposta favorevole, l’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre come la ratio dell’agevolazione sia quella di sviluppare l’infrastruttura necessaria alla diffusione delle energie rinnovabili: con la conferma della spettanza del beneficio, anche per questa via, al soggetto che sopporta gli oneri economici di carattere strutturale, afferenti ai costi di allaccio alla rete.
Questo argomento avvicina l’agevolazione in questione a quelle favorenti i nuovi investimenti nell’ambito delle energie rinnovabili: e tale lettura appare coerente anche ai chiarimenti di cui alla citata circolare 95, per la quale il credito d’imposta è rimborsabile al gestore della rete che lo ha anticipato (concedendo il corrispondente sconto sui costi di allaccio), in quanto vero e proprio credito verso l’Erario, e non agevolazione a suo favore per oneri sostenuti: essendo invece il vero destinatario dell’agevolazione proprio il soggetto che ha sopportato effettivamente i costi strutturali.
La risposta risolve, in chiusura, anche un dubbio tecnico, dicendosi il contributo in parola spettante, laddove il sistema di teleriscaldamento fosse alimentato non solo da biomasse, in misura proporzionale alla quota di energia derivante da queste ultime. Con onere della relativa dimostrazione e computo, pare di potersi intendere, a cura del soggetto fruitore del beneficio: secondo le regole generali.
LA RISPOSTA 26/2023 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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