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Il concordato preventivo decade con la trasformazione da ATP a società di professionisti?

La nascita delle società tra professionisti (STP) in Italia risale alla legge 1815 del 1939, che consentì in modo ufficiale forme di aggregazione tra professionisti. Recenti interrogativi emergono riguardo alla trasformazione di associazioni professionali (anche temporanee) in STP, soprattutto con riferimento al loro impatto sul concordato preventivo biennale (CPB), come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (AE) nella risposta n. 247/2024.

Evoluzione delle società tra professionisti in Italia

La costituzione di società di professionisti non è una realtà moderna, infatti il nostro ordinamento già in passato consentiva la creazione di forme aggregate di impresa tra più professionisti per l'esercizio delle loro attività. Testimone di ciò è la legge n. 1815 del 1939 che regolava gli studi di assistenza e/o di consulenza, permettendo la formazione di forme associative tra professionisti tramite la stipula di contratti atipici che permettevano a due o più professionisti, muniti dei titoli e delle abilitazioni richieste, di unirsi per svolgere un'attività professionale comune.

Oggi quando si parla invece di società tra professionisti (STP) si intendono quelle società formate da professionisti per svolgere la propria attività. Esse sono state introdotte con la legge n. 183/2011 (art. 10), il quale ha regolamentato la possibilità di creare una società tra professionisti per svolgere la propria attività sotto forma societaria.

Quando si decide di fondare una società tra professionisti si devono eseguire delle operazioni ben precise, come la registrazione della società nell’apposita sezione speciale del registro imprese con indicazione della qualifica e l’iscrizione nella sezione speciale degli albi/registri dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza dei soci.

L’iscrizione prevede che sia presentata domanda al consiglio dell'ordine o collegio competente, allegando:

  • l’atto costitutivo e statuto (copia autentica);
  • il certificato di iscrizione al registro imprese;
  • certificato di iscrizione all'albo dei soci professionisti non iscritti presso l'ordine o collegio destinatario della domanda di iscrizione.

Il consiglio poi verifica la conformità alle normative e provvede all'iscrizione.

Un problema comune a molti professionisti è quello di capire le conseguenze che si generano a seguito della creazione di società tra professionisti ovvero della trasformazione da associazione professionale a società. In particolare è importante comprendere se tale circostanza rappresenti una causa di cessazione del concordato preventivo biennale (CPB). A chiarire la questione è la stessa Agenzia delle Entrate (AE) mediante la risposta n. 247/2024.

 

Concordato preventivo e rischi di decadenza

L'istante, che ha presentato interpello presso l’AE è un'associazione professionale che svolge l’attività di consulenza forense in forma associata.

All'interno del quesito emerge che il soggetto richiedente sia in attesa:

  • della proposta di CPB (concordato preventivo biennale) elaborata dall'AE;
  • di prendere in considerazione di aderire a tale proposta entro il termine previsto dal comma 3 dell'art. 9 del DLGS n. 13 del 2024;
  • di valutare la possibilità di trasformarsi in una società tra professionisti (STP) di tipo s.r.l., mantenendo invariata la propria compagine sociale e assegnando agli attuali associati le quote sociali della nuova entità, senza modifiche economiche.

Alla luce di questi chiarimenti l’istante ha formulato una serie di quesiti riguardanti la trasformazione e il suo impatto sul CPB, ossia:

  • se l'operazione di trasformazione possa costituire un motivo di decadenza dal concordato preventivo biennale ai sensi dell'art. 22 del DLGS. 13/2024;
  • se l'operazione di trasformazione, pur non rientrando nelle fattispecie specifiche che comportano la decadenza dal regime di concordato biennale, possa comunque essere considerata un'operazione tale da apportare una modifica o una cessazione dell'attività svolta dall'istante e, di conseguenza, una causa di cessazione del regime di concordato preventivo biennale ai sensi dell'art. 21 del DLGS 13/2024;
  • nel caso in cui si ritenesse che la trasformazione comporti la cessazione degli effetti del concordato, se l'applicazione dell'art. 21 renda non operativa la disposizione prevista dal comma 3-bis dell'art. 22 del medesimo decreto;
  • qualora la trasformazione non porti alla cessazione del concordato, se le imposte già versate ai sensi degli art. 15-17 del DLGS 13/2024 possano coprire anche quelle dovute sui redditi generati dalla nuova s.r.l. nel medesimo periodo d'imposta. In alternativa, se l’AE ritiene che tali redditi non possano essere coperti dalle imposte concordate, chiede di poter ridurre proporzionalmente le imposte relative al periodo ante-trasformazione e di determinare quelle post-trasformazione solo sui redditi effettivamente prodotti in quel periodo.

L’AE in merito al primo e secondo quesito ha chiarito che la trasformazione eterogenea da associazione professionale a STP potrebbe costituire una causa di cessazione del CPB, poiché modificando la categoria di reddito ascrivibile, si rischia di alterare la natura del reddito dichiarato nel CPB.

Per quanto il terzo quesito l’AE chiarisce che le disposizioni del comma 3-bis si applicano solo quando si verifica la decadenza dal concordato prevista dall'art. 22, e non anche alla cessazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21. Ciò comporta che, nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle situazioni di cessazione del concordato previste dall'art. 21, le imposte e i contributi non devono essere calcolate sulla base del reddito e del valore della produzione netta concordati, ma solo sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

Infine riguardo al quarto quesito la risposta è già contenuta in quella fornita per il secondo quesito in quanto la trasformazione provoca la cessazione del concordato nei termini precedentemente indicati. Inoltre il quesito in questione è considerato inammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del DLGS 24 settembre 2015, n. 156, poiché le domande formulate dall’istante fanno riferimento ad un possibile intervento della trasformazione nel secondo periodo d'imposta di validità del concordato (nel caso specifico, il 2025).

L'analisi dell'AE evidenzia come la trasformazione possa influenzare l'adesione al concordato preventivo, sottolineando l'importanza di mantenere coerenza tra la situazione economica nella proposta di concordato e quella post-trasformazione.

 

IL DOCUMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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