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Il collaudo statico: dal D.R. del '39 alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018

Il collaudo statico: dal D.R. del '39 alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018

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Come noto il termine di collaudo è ricavato dal latino: CUM (insieme) – LAUDARE (lodare), espressione usata con il significato di giudicare un’opera regolarmente eseguita.

Per l’opera pubblica il collaudo statico costituisce un aspetto specialistico della più complessa attività del collaudo tecnico amministrativo dell’opera. 

L'evoluzione della normativa relativa la collaudo statico 

L’obbligatorietà del collaudo statico nelle costruzioni risale agli inizi degli anni ’40 del secolo scorso con il R.D. del 16 novembre 1939 n. 2229, che per la prima volta normava l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, pubbliche e private, la cui stabilità potesse comunque interessare l’incolumità delle persone, disciplinava la progettazione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere.

Le norme contenute nel R.D. del ‘39 sono rimaste tali sino al 1971, quando entrò in vigore la legge del 5 novembre 1971 n. 1086, che normava la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica. La legge tuttora in vigore, come la successiva del 2 febbraio 1974 n. 64, che dettava le prescrizioni per le zone sismiche, prevede necessariamente il collaudo statico delle strutture e ne disciplina il procedimento amministrativo.

A partire dal novembre 1971 e sino al giugno dell’anno 2001 le normative di riferimento per il collaudo statico sono state diverse.

Nel 2001 venne emanato il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che, con riferimento alle disposizioni contenute nella legge 1086/71, riprende i principi in essa contenuti.  Al Capo II vengono disciplinati gli adempimenti e le responsabilità in capo ai soggetti incaricati della progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo delle opere, quindi la vigilanza ed i controlli in capo alle autorità competenti con le relative sanzioni in caso di violazione, mentre il Capo IV disciplina in specifico le opere che ricadono nelle zone sismiche.

A partire dal giugno 2001, con successivi D.M., sono state introdotte le previste norme tecniche sulle costruzioni che oggi sono definite dal D.M. 17 gennaio 2018 e dalla Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019.

In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 94 del D.P.R n. 380/2001, le Regioni dovevano individuare l’Ufficio Tecnico Regionale competente per l’autorizzazione preventiva dei progetti di costruzioni in zone sismiche. In specifico nella Regione Piemonte, dove risiedono gli scriventi, il riferimento normativo ai fini della prevenzione del rischio sismico è la D.G.R. 21 maggio 2014 n. 65-7656 – Individuazione dell’Ufficio Tecnico Regionale ai sensi del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R 12 dicembre 2011 n. 4-3084. 

Le normative di riferimento per il collaudo statico oggi 

In conclusione le normative di riferimento per il collaudo statico sono: le norme tecniche contenute nel D.M. 17 gennaio 2018 e sua circolare applicativa, nonché quelle previste in applicazione al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

La procedura del collaudo statico, che in caso positivo si conclude con l’emissione del certificato di collaudo, investe adempimenti tecnici ed amministrativi ai quali è soggetto il collaudatore

Il collaudo statico nelle NTC 2018 

Le N.T.C. 2018 - Cap 9.1, definiscono il collaudo statico come “una procedura disciplinata dalle leggi vigenti di settore, finalizzata alla valutazione e giudizio sulle prestazioni come definite dalle presenti norme, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi competenti”.

Si osserva che i termini usati dal testo attuale per individuare le finalità del collaudo statico di un’opera sono differenti da quelli usati dalle precedenti N.T..C 2008 che recitavano: “il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante. 

La figura del collaudatore 

A parere degli scriventi il nuovo testo definisce in maniera più precisa i confini entro cui si colloca l’attività del collaudatore eliminando le incertezze che il testo precedente presentava.

Ne consegue che il collaudo statico dovrà riguardare non solo le opere in conglomerato cementizio armato e precompresso ed a struttura metallica, ma va esteso a tutte le parti di struttura indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e del materiale impiegato.

La norma e la recente circolare applicativa forniscono al progettista ed al collaudatore che dovrà formarsi il convincimento sulla sicurezza delle opere, un percorso chiaro che abbraccia le possibili tipologie degli interventi strutturali sia per le nuove costruzioni, sia per quelle esistenti.

La formazione di un serio convincimento sulla sicurezza, durabilità e collaudabilità dell’opera dovrà essere necessariamente acquisito dal collaudatore in corso d’opera per cui egli dovrà procedere in parallelo con l’attività propria del Direttore Lavori compiendo tutti gli ulteriori accertamenti, oltre a quelli obbligatori previsti dalla norma, quali studi, indagini e ricerche, eventuali prove di carico, prove sui materiali messi in opera anche mediante metodi non distruttivi, se del caso monitoraggio delle grandezze significative del comportamento dell’opera (da proseguire eventualmente anche dopo il collaudo). Si tratta di attività svolte dal collaudatore a sua discrezione in linea con quanto previsto dalle N.T.C. 2018, indirizzate alla formazione del suo convincimento sulla sicurezza, durabilità e collaudabilità dell’opera. In definitiva, i riscontri dovranno includere l’accertamento della rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto, l’avvenuto rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie ad assicurare l’incolumità delle persone e la funzionalità dell’opera, delle procedure amministrative previste dalle normative in materia di strutture ed anche quelle specifiche del territorio in cui sono realizzate. 

I documenti del collaudo 

La Relazione di Collaudo ed il Certificato riuniti nell’atto unico di collaudo dovranno dare menzione degli accertamenti tecnici ed amministrativi compiuti.

Gli argomenti che dovranno essere trattati nell’atto di collaudo, a parere degli scriventi, dovranno essere i seguenti:

  • la premessa che comprende i dati generalidell’operae dei soggetti coinvolti;
  • la relazione di collaudo che comprende l’esame del progetto strutturale;
  • l’esame della relazione del direttore lavori strutture a strutture ultimate che dovrà concludersi con il giudizio del medesimo;
  • lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel quale saranno illustrate le attività svolte dal collaudatore quali: le indagini e verifiche sui materiali utilizzati e sulle strutture realizzate (prove di carico statiche ed eventualmente dinamiche), i prelievi sui materiali e le loro certificazioni, le visite di collaudo eseguite in corso d’opera e finali dove saranno riportate le risultanze emerse e le attività da egli compiute. Si dovrà dare menzione dei piani di manutenzione e di monitoraggio delle strutture e delle prescrizioni del collaudatore perché le strutture perdurino nel tempo con il grado di sicurezza ed affidabilità prevista in progetto.

Al termine del processo che condurrà alla formazione di un definitivo giudizio positivo sull’opera il collaudatore rilascerà il Certificato di Collaudo delle opere per l’uso destinato dalle prescrizioni progettuali.

Nel caso in cui il collaudatore riscontri criticità non risolte, tali da compromettere le prestazioni dell’opera, rilascerà il Certificato riportante la motivata ragione di non collaudabilità dell’opera.

Al collaudatore può essere richiesto l’esecuzione di collaudi statici parziali riferiti a parti indipendenti della struttura che, se positivi, potranno consentire l’utilizzo parziale di quelle parti di struttura.

Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Torino per la gentile collaborazione