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Il collaudo di un’opera: in cosa consiste e chi può svolgerlo

Nell'articolo si affrontano le diverse tematiche fondamentali per il collaudo di un'opera, il tutto anche in relazione all'art. 116 del D. Lgs n. 36/2023, che si occupa del collaudo e della verifica di conformità delle opere.

Il collaudo

Con il termine collaudo si indicano una serie di specifiche operazioni eseguite al fine di verificare la corretta esecuzione dell’opera - nel rispetto della norma vigente - nonché appurarne il corretto funzionamento prima della sua messa in esercizio.

Le attività di collaudo devono essere svolte in conformità con almeno i seguenti documenti:

  • progetto esecutivo e relative prescrizioni tecniche;
  • contratto firmato tra Proprietà e Appaltatore;
  • eventuali varianti debitamente approvate dalle parti.

Altri obiettivi che si prefigge il collaudo sono anche quelli di verificare la corrispondenza tra documenti progettuali, dimensioni, forma, qualità e quantità dei materiali impiegati.

Come è facile intuire, le operazioni di collaudo variano in relazione alla tipologia di opera ed ai documenti a corredo del progetto, delle prescrizioni tecniche e del contratto.

La normativa prevede diverse classificazioni di collaudo di un’opera.

Le principali possono essere così definite:

  • collaudo tecnico-amministrativo e funzionale impianti;
  • collaudo statico (in corso d’opera).

Il principale riferimento normativo relativo alle attività di collaudo è rappresentato dall’art. 116 del recente Codice Appalti D. Lgs n.36/2023, che stabilisce le disposizioni relative al collaudo tecnico amministrativo ed al collaudo statico.

Relativamente al collaudo statico sono da menzionare anche l’art.7 della legge n.1086/1971 oltre al capitolo 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 (NTC2018).

 

Immagine con progettisti con tavole progettuali
(@freepik.com)

   

Il collaudo tecnico-amministrativo e funzionale impianti

Il collaudo tecnico-amministrativo e funzionale impianti ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

Ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre a comprendere anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

Il collaudo tecnico-amministrativo e funzionale impianti è richiesto per le opere pubbliche, e in alcuni casi anche per quelle private.

In taluni casi può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori.

Per il collaudatore tecnico-amministrativo non sono previste, in generale, norme specifiche che regolano le modalità di effettuazione dei controlli e delle verifiche da eseguire sui lavori oggetto del contratto di appalto; il collaudatore, quindi, provvederà ad effettuare tutti quegli accertamenti che riterrà necessari e opportuni, in rapporto alla tipologia e alla specificità dell’opera, al fine di formarsi il proprio convincimento sulla collaudabilità dell’opera.

In aggiunta a quanto sopra, per collaudo tecnico-funzionale si intende il complesso delle verifiche finalizzate ad accertare che un impianto funzionalmente soddisfi determinate norme di settore o prescrizioni capitolari. Tale tipologia di collaudo presuppone, quindi, l’esecuzione, sui diversi impianti realizzati, di prove e verifiche di funzionamento da effettuare con l’utilizzo di idonee strumentazioni e le cui risultanze siano contenute in specifici verbali di prova.

È opportuno ricordare che nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo tecnico-funzionale può essere affidato a una commissione composta da due o tre membri; con designazione di un membro della commissione che assume la funzione di presidente.

Chi può svolgere il collaudo tecnico-amministrativo e funzionale impianti
Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
Possono essere altresì designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, esso potrà essere affidato al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di collaudo, laddove sia in possesso dei requisiti.

  

L'organo di collaudo (collaudatore o commissione), ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati di fatto riscontrati con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili.

All’esito del predetto confronto, provvede ad emettere il certificato di collaudo indicando chiaramente:

  • se il lavoro sia collaudabile;
  • a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
  • i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile.

    

Il collaudo statico in corso d’opera

Il collaudo statico in corso d’opera è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositate presso gli organi di controllo competenti.

Si ritiene opportuno ricordare che il collaudo statico:

  • tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera;
  • le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’emissione del certificato di collaudo statico.

Il collaudo statico in corso d’opera è sempre richiesto a seguito della realizzazione di opere o elementi strutturali regolamentata dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 sia per interventi di nuova realizzazione sia per interventi su costruzioni esistenti.

In tale ultimo caso e solo per “interventi locali” può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori.

Gli adempimenti del collaudatore statico

L’attuale normativa definisce chiaramente gli adempimenti che il collaudatore deve porre in atto al fine di redigere il certificato di collaudo, ed è possibile classificarli nelle due seguenti categorie:

  • adempimenti amministrativi: finalizzati a rispettare le prescrizioni tecniche necessarie alla pubblica incolumità, le procedure previste dalle normative vigenti in materia di strutture ed alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche.
  • adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio del collaudatore sulla stabilità dell’opera e sulla rispondenza statica alle finalità per cui essa è stata progettata anche attraverso l’esecuzione di prove -di carico e/o sui materiali- in sito e/o di monitoraggi.

La discrezionalità del collaudatore statico per la valutazione delle prove (di carico statiche, dinamiche e vibrazionali con correlazione FEM - Test; sui materiali del tipo distruttive, semi e non distruttive, etc.) e dei monitoraggi statici/dinamici (campo deformativo, tensionale anche con letture costanti da remoto, etc.) da eseguire è pressoché assoluta, fermo restando il principio secondo il quale egli effettuerà tutte quelle ritenute necessarie, in considerazione del fatto che le prove sulle strutture comportano costi non indifferenti, che gravano sull’esecutore.

Spesso, infatti, i capitolati speciali d’appalto riportano, tra gli oneri dell’appaltatore, quelli relativi a prove e analisi sui materiali disposte dalla direzione dei lavori o dal collaudatore ancorché non obbligatorie per legge.

Da quanto detto emerge, da un lato, la rilevanza della procedura relativa al collaudo statico che richiede un elevato grado di competenza e conoscenza professionale del collaudatore e dall’altro la delicatezza delle decisioni che lo stesso è chiamato ad assumere, specialmente nei casi in cui la staticità dell’opera risulti depauperata.

 

Requisiti del collaudatore statico

Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo statico, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

  • laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
  • abilitazione all’esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni.

Inoltre, nella Regione Lombardia, il collaudo deve essere effettuato da un professionista non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell'opera -né collegato in modo diretto o indiretto al costruttore (art. 9 legge Regione Lombardia del 12 ottobre 2015, n. 33).

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