Il CNI e i minimi tariffari
Consulta Ingegneri di Sicilia
UN’ALTRA IMPORTANTE SENTENZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA TARIFFARIA.
LE TARIFFE TEDESCHE RITENUTE CONTRARIE AI PRINCIPI COMUNITARI.
MA DALLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA SI APRE UN GRANDE SPIRAGLIO PER LA REINTRODUZIONE IN ITALIA DEI MINIMI TARIFFARI.
1. PREMESSA
In data 4 luglio 2019, la Corte di Giustizia si è espressa sulla questione relativa alla compatibilità dell’istituto dei massimi e minimi tariffari previsti del regolamento tedesco sugli onorari di architetti e ingegneri (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HAOI) con la disciplina europea relativa alla libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, ex art. 49 TFUE ed art. 15, par. 1, par. 2 lett. g) e par. 3, della direttiva 2006/123/CE.
Nel corso degli ultimi decenni, il sistema delle tariffe relativo alle libere professioni è stato oggetto di numerose pronunce da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea dovute alla preoccupazione che queste, in tempi più risalenti, potessero tradursi in una violazione degli obblighi relativi ai principi pro-concorrenziali – art. 85 Trattato CE - e, da ultimo, potessero rappresentare una lesione del principio di libertà di stabilimento così come sancito a livello di principio nell’art. 49 del TFUE e in dettaglio nella direttiva 2006/123/CE. L’evoluzione della legittimità dei regimi tariffari, con riguardo alla sentenza in questione, prende le mosse dall’analisi dei principi sanciti nei seguenti principali casi: C-35/96 (Spedizionieri); C-35/99 (Arduino); C-94/04 e C-202/04 (Cipolla); C-565/08 (Grande Sezione, Commissione c. Italia); C-532/15 e C-538/15 (Eurosaneamientos SL).
2. LA SOLUZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Il fulcro della speculazione della Corte si è basato essenzialmente sulla rispondenza del requisito dei massimi e minimi tariffari alle condizioni della non discriminazione, necessità e proporzionalità. Nel caso di specie, la Corte ha affermato che un regime di minimi e massimi tariffari sia da considerare – in linea di principio - requisito compatibile (proporzionato, non discriminatorio e necessario) con l’ordinamento europeo, nella misura in cui sia preordinato alla tutela di interessi generali: garantire la qualità della progettazione – tariffa minime – e tutelare i consumatori aumentando la trasparenza delle tariffe praticate dai prestatori – tariffa massime.
Tuttavia, la Corte ha concluso richiamando una propria giurisprudenza costante secondo cui “una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo concreto e sistematico”; proprio tali ultimi due aggettivi paiono aver rappresentato il tallone d’Achille dell’intera struttura regolamentare in quanto, se d’un canto si sostiene che la tariffazione minima sarebbe preordinata alla tutela della qualità delle progettazione, d’altro canto la sistematica della normativa tedesca non appare perseguire tale obiettivo in quanto “l’esercizio stesso dell’attività di progettazione, non è riservato, in Germania, a persone che svolgono un’attività regolamentata, cosicché non esisterebbe, in ogni caso, nessuna garanzia che le prestazioni di progettazione siano effettuate da prestatori che hanno dimostrato la loro idoneità professionale a farlo”.
In conclusione, la condizione che le attività di progettazione possano essere fornite da soggetti che non abbiano dimostrato la propria idoneità professionale (attraverso il superamento di un esame abilitativo ovvero l’iscrizione ad un albo) comporta un’insanabile contraddizione del sistema tariffario regolamentare tedesco volto, solo prima facie, alla garanzia di un adeguato livello qualitativo del progetto. Pertanto, lasciando inalterato tale regime per le attività di progettazione di architetti e ingegneri, la Germania risulta aver violato gli obblighi previsti all’art. 15, par. 1, par. 2, lett. g) e par. 3 della direttiva 2006/123/CE.
3. CONCLUSIONI
La pronuncia in questione rappresenta un unicum nel suo genere, destinata, con tutta probabilità, ad avere dei risvolti successivi. In primo luogo, è interessante notare come anche la Commissione ritenga, in teoria, legittima l’imposizione di una tariffa, purché si dimostrino (i) “i motivi per cui le tariffe massime dovrebbero contribuire all’eliminazione delle asimmetrie informative tra i consumatori ed i prestatori aventi ad oggetto la qualità dei servizi forniti” e (ii) “che l’abbandono delle tariffe minime porterebbe a stabilire un livello di prezzo per dette prestazioni che può generare incertezze circa la loro qualità”. In secondo luogo, la difesa tedesca in relazione alle tariffe non è stata abbastanza efficace: se in linea di principio, la Corte ha valutato il requisito tariffario come, effettivamente, atto a tutelare la qualità della progettazione, nel caso concreto, sorprendentemente, la Corte non lo ha ritenuto sufficiente, in quanto non coerentemente innestato in maniera sistematica nell’ordinamento tedesco che, di fatti, non persegue l’obiettivo di assicurare un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione nella misura in cui non regolamenta la data attività.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni della Corte ne deriva che:
(i) la previsione di tariffe massime è più facilmente giustificabile, alla luce dei criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità;
(ii) la previsione di tariffe minime richiede un’argomentazione molto più pregnante e specifica sul piano probatorio con riferimento alla necessità di perseguire un interesse generale, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.
Pertanto, è giocoforza concludere che anche in Italia, sulla base e nel rispetto dei principi sopraenunciati, l’introduzione delle tariffe minime sarebbe considerato legittimo in quanto l’ordinamento risulterebbe essere “coerente e sistematico” alla luce del fatto che l’esercizio di determinate attività vengono riservate a soggetti abilitati.
|
Gaetano Fede Consigliere Nazionale CNI |