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Il CNI approva le linee guida per la classificazione e la gestione del rischio dei ponti esistenti

Il CNI ha definitivamente approvato le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti

Il CNI, in una circolare del 21 aprile 2020, comunica di aver definitivamente approvato le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti

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Le Linee Guida, approvate definitivamente in attuazione dell’art.14 del DL 109/2018 (cd. Decreto Genova), convertito con modificazioni dalla legge 130/2018, sono costituite di tre capitoli:

  1. Classificazione e gestione del Rischio;
  2. Valutazione della sicurezza;
  3. Monitoraggio.

NB - al momento il testo licenziato tratta solo i ponti stradali; la prossima trattazione riguarderà espressamente i ponti ferroviari. Ciascuno dei tre capitoli può essere letto ed attuato anche in forma autonoma, da soggetti diversi, con esperienze e competenze specialistiche anche diverse; nel loro insieme, essi costituiscono un approccio organico ed articolato dei processi necessari ad implementare la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

La metodologia e il livello di dettaglio

  • Livello 0 - censimento
  • Livello 1 - ispezioni visive dirette e primo rilievo della struttura e delle caratteristiche geo-morfologiche, idrologiche ed idrauliche dell’area 
  • Livello 2 - consente di giungere alla classe di attenzione (rischio potenziale su parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione)
  • Livello 3 - esecuzione di valutazioni preliminari
  • Livello 4 - esecuzione di valutazioni accurate (Norme Tecniche per le Costruzioni)
  • Livello 5 - non è trattato esplicitamente nelle Linee Guida perché da applicarsi ai ponti considerati di rilevanza strategica ai fini di garantire i collegamenti essenziali nell’ambito della rete stradale.

Procedendo dal Livello 0 al Livello 5, crescono complessità, grado di dettaglio, onerosità delle indagini, mentre decrescono sia il numero di infrastrutture su cui applicarle, che il livello di incertezza dei risultati ottenuti.

La metodologia, sottolinea il CNI, propone la filosofia generale degli Eurocodici, basata sull’adozione di valori numerici appropriati per l’Indice di affidabilità β, con un utile riferimento al Bollettino 80 della Fib, approvato nella categoria Manuali/Linee Guida/Raccomandazioni, dicembre 2016, con scelte di merito che appaiono guidate da criteri cautelativi.

L'impegno del CNI

Il Consiglio Nazionale evidenzia di essere impegnato in tre diverse direzioni, tutte finalizzate a convertire questi indirizzi generali dell’Assemblea del CSLP in una concreta azione che metta la categoria al centro di questo fondamentale processo di qualificazione; l’articolazione ed il contenuto delle Linee Guida richiedono infatti l’azione di soggetti davvero esperti e competenti senza i quali potrebbe prevalere atteggiamenti superficiali e necessariamente conservativi assolutamente dannosi in un quadro di risorse economiche limitate; in dettaglio l’azione prevede:

  • a. Percorsi di informazione e diffusione delle linee guida;
  • b. Individuazione di percorsi formativi strutturati e mirati all’oggetto, in grado di qualificare realmente personale specializzato;
  • c. scrittura di procedure e metodi per la certificazione delle competenze da proporre agli Organi competenti come una via preferenziale per la selezione del personale tecnico da incaricare per le varie attività previste dalla metodologia.

L’approvazione delle Linee Guida assume un rilievo molto importante anche per le opportunità che si aprono agli ingegneri, formati e competenti, di accedere al mercato delle attività professionali previste, applicabili a tantissime infrastrutture stradali, grandi e piccole.

Tra l'altro - evidenzia il CNI - "il panorama dei provvedimenti legislativi legato al tema della sicurezza delle infrastrutture si arricchisce di due nuovi decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 16 aprile 2020 che danno finalmente concreta possibilità di operare all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali, ANSFISA, anch’essa istituita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito dalla legge 130/2018".

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