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Il certificato di esecuzione lavori (CEL): obbligatorio o facoltativo per le gare sotto i 150mila euro?

Il certificato esecuzione lavori (CEL) è un documento essenziale nel contesto delle gare pubbliche e viene rilasciato dalla stazione appaltante all'operatore economico per attestare le lavorazioni eseguite. Recenti chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) evidenziano l'assenza di una soglia minima obbligatoria per la redazione del CEL, sebbene la delibera ANAC 681/2019 stabilisca che, per appalti inferiori a 150.000 euro, il possesso del CEL rimanga fondamentale per comprovare i requisiti richiesti.

Il Certificato Esecuzione Lavori (CEL): documento fondamentale per le imprese

Il CEL (Certificato Esecuzione Lavori) è un documento rilasciato dalla Stazione Appaltante (SA) all'Operatore Economico, attestante le lavorazioni svolte a seguito di gara, di affidamento diretto, di lavori in economia o di altre forme di aggiudicazione.

L’impresa può richiedere alla stazione appaltante il CEL, come previsto dall’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) a seguito della realizzazione di interventi edilizi.

La stazione appaltante quindi esaminerà i lavori iniziati e terminati, facendo riferimento ai 5 anni precedenti alla data stipulata del contratto SOA, ciò però riguarda anche i lavori che risultano ancora in corso. Effettuata la richiesta, entro 30 giorni il CEL deve essere emesso dal RUP (Responsabile Unico Procedimento) per conto della stazione appaltante, il quale potrà:

  • fornire una copia del CEL all’impresa;
  • comunicare il numero di inserimento della procedura a sistema.

Sarà poi compito della SA inserire il CEL nel casellario informatico.

Potrebbe capitare che le tempistiche di emissione del certificato non siano rispettate, a questo punto l’impresa potrà presentare alla SOA, una documentazione testimone dell’avvenuta richiesta e, di conseguenza, la stazione appaltante potrebbe andare incontro a sanzioni.

A chiarire se esista una soglia di importo in base alla quale una stazione appaltate sia obbligata a redigere in CEL è il parere n. 3064/2025 del MIT.

 

Il CEL e gare pubbliche

Il MIT, in un recente interpello, ha chiarito se esista una soglia che obblighi una stazione appaltante (SA) a redigere il certificato di esecuzione lavori (CEL) da rilasciare all’operatore economico, affinché ci sia la possibilità di partecipare a gare di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro.
In realtà il MIT chiarisce come attualmente non esista una norma ben definita che stabilisca una soglia di importo per la redazione del CEL.

Nonostante ciò è buona norma tenere presente quanto stabilito dalla delibera 681/2019 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), secondo la quale “Per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, in assenza di qualificazione SOA, la partecipazione delle imprese alle gare è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (tuttora vigente in ragione del regime transitorio dettato dall’art. 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016).

Quindi l’ANAC ha sottolineato che per gli appalti di lavori pari o inferiori a 150.000 euro, in assenza di qualificazione SOA, l’art. 90 del DPR 207/2010 (oggi sostituito dall’art. 28 dell’Allegato II.12 del DLGS 36/2023) sancisce che possano comunque partecipare alle gare le imprese che siano però in possesso di specifici requisiti.

Tra i vari requisiti l’ente sottolinea che “l’art. 90 prevede quello dell’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare. La norma mira a garantire che tutti gli esecutori di lavori pubblici, anche al di fuori del sistema di qualificazione SOA, siano in possesso di una professionalità qualificata con riferimento alla specificità dell’attività oggetto della gara.
Quindi si comprende che l’impresa deve aver eseguito, nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando, lavori analoghi di importo non inferiore a quello del contratto da aggiudicare.

Il mezzo per poter dimostrare che i lavori siano avvenuti è certificato di esecuzione lavori (CEL), emesso dalla stazione appaltante (ex art. 86, comma 5-bis, DLGS 50/2016).

In particolare, i CEL devono contenere:

  • dichiarazione del committente sull’esecuzione regolare e con buon esito dei lavori;
  • indicazione dell’esito di eventuali vertenze arbitrali o giudiziarie.

Inoltre, nella delibera dell’ANAC, viene chiarito che “La lettura sistematica delle norme richiamate ha indotto il Consiglio di Stato a ritenere che solamente l’impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del Certificato Esecuzione Lavori può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell’impresa è in grado di comprovarlo.

Secondo il supremo consesso di giustizia amministrativa, le citate disposizioni, lette in combinato disposto tra loro, conducono ad affermare che l’impresa acquisisce il requisito tecnico organizzativo, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria, col rilascio del Certificato di esecuzione lavori, poiché in esso si dà atto dell’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori. «In ultimo, allora, il requisito dell’esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori» (sentenza n. 6135 del 28 dicembre 2017).”

Quindi solo un’impresa in possesso del CEL al momento della presentazione della domanda può dichiarare il possesso del requisito tecnico-organizzativo richiesto per partecipare a una gara e il CEL è l’unico documento che permette di comprovare l’effettiva esecuzione di lavori analoghi in precedenza. Di conseguenza, sebbene non esista una soglia minima obbligatoria per la redazione del CEL, l’ANAC ribadisce che, per le gare sotto i 150.000 euro, il certificato è resta l’unico strumento valido per dimostrare il possesso dei requisiti.
In definitiva, le stazioni appaltanti sono tenute a rilasciare il CEL per garantire trasparenza e correttezza nelle procedure di gara.

 

IL PARERE DEL MIT È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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