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Il Bonus prima casa vale anche per il coniuge non residente

Cassazione: benefici prima casa anche al coniuge non residente nel Comune in cui è sito l'immobile se è stato acquistato in comunione legale e vi risiede la famiglia

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Ancora una volta la Cassazione (ordinanza 11225/2020) interviene sul cd. Bonus prima casa, stavolta chiarendo che, in tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi dell'art. 2 della legge 118/1985, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra i coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non conta in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso.

La controversia, quindi, criguarda l'impugnazione dell'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio fiscale chiedeva il pagamento per intero dell'imposta di registro in revoca dell'agevolazione prima casa chiesta dal contribuente ed esclusivamente riconosciuta alla di lui moglie nella misura del 50% in quanto solo quest'ultima aveva ottemperato all'obbligo di trasferire nel previsto termine di 18 mesi la sua residenza nel comune nel quale era sito l'immobile acquistato in regime di comunione legale e destinato a residenza familiare.

Accolto in primo grado, il ricorso era stato invece respinto in Appello, ma la Cassazione ribalta ancora tutto accogliendo le rimostranze del ricorrente, proprio sulla base dei principi sopra sottolineati.

Bonus prima casa: riepilogo veloce

Le agevolazioni Prima Casa sono quelle riportate all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur (Testo unico dell’imposta di registro).

Il Bonus consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni:

  • chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro;
  • se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

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