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Il «BIM» nella Amministrazione Pubblica e le norme UNI EN ISO 19650

Leggi l'ultimo articolo del prof. Angelo Ciribini su BIM e Amministrazione Pubblica

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La pressoché contestuale entrata in vigore dei primi obblighi relativi al DM 560/2017 e la pubblicazione delle norme UNI EN ISO 19650-1 e -2, a cui UNI sta ponendo mano anche in termini di traduzione in italiano, oltre che di omogeneizzazione col pre-esistente apparato normativo nazionale offerto dalle norme UNI della serie 11337 (alla luce dell’appendice nazionale), sono accomunate dalla comparsa, accanto al già noto EIR (Exchange Information Requirements: i requisiti informativi proposti dai soggetti «a capo» di catene di fornitura, quali il committente e i contraenti principali), degli acronimi AIR e OIRAsset Information Requirements e Organization Information Requirements.

Essi, di fatto, riassumono sinteticamente la opportunità di collocare il singolo procedimento amministrativo inerente al Codice dei Contratti Pubblici entro il quadro meno episodico che attiene rispettivamente alla gestione patrimoniale dell’Amministrazione Pubblica e alle finalità di utilità pubblica che essa persegue.
Si tratta, in buona sostanza, proprio con riferimento alle sempre più insistenti istanze di semplificazione dei processi amministrativi e di cantierabilità dei lavori pubblici per cui sono già stati deliberati gli stanziamenti, di rovesciarne la prospettiva, invero angusta, della focalizzazione del «BIM» applicato al singolo procedimento.
 
È tempo, infatti, prima di tutto, di collocare le «logiche digitali» all’interno dell’intero iter decisionale di valutazione e di attuazione degli investimenti pubblici, in coerenza colle strategie economico-finanziarie di equilibrio, nella spesa pubblica degli enti, tra conto capitale e spesa corrente, tanto più alla luce della diffusione del Partenariato Pubblico Privato.
Ciò vuol dire, anzitutto, che il ricorso alla digitalizzazione per ogni procedimento deve ricondursi a una impostazione analoga dei programmi pluriennali di investimento, secondo obiettivi di valorizzazione del patrimonio indisponibile e disponibile (AIR), esprimendo, per ogni singolo caso, attraverso il DPP (Documento Preliminare alla Progettazione), ormai divenuto DIP (Documento di Indirizzo Preliminare), la progettualità della Domanda Pubblica sotto il profilo della fruibilità e della operabilità dei cespiti commissionati (OIR).
Il che implica considerare i contenuti del DM 560/2017 sotto la duplice veste della pianificazione dei bilanci preventivi nell’ottica del Digitally Enabled Portfolio & Programme Management e della loro attuazione nell’ambito del Digitally Enabled Project Management.
In questo modo, si evita di rincorrere la logica riduttiva, o almeno riduzionista, di applicazione del «BIM» ai singoli casi in maniera episodica e si permette alla gestione digitalizzata del procedimento amministrativo di dispiegarsi sin dall’origine del processo decisionale, investendo tutti gli endo-procedimenti.
Il rischio è, altrimenti, quello di considerare isolatamente l’Ambiente di Condivisione dei Dati senza consapevolezza giuridica delle sue implicazioni contrattuali piuttosto delicate, di produrre il Capitolato Informativo avulso dal Documento di Indirizzo Preliminare, di non far oltrepassare la digitalizzazione oltre la fase della progettazione e, soprattutto, di circoscrivere i flussi informativi così generati, spesso invero sincopati, dall’orizzonte più ampio in cui il singolo procedimento si situa (il Wider Environment della dottrina del Project Management), allontanandoli dai più articolati dispositivi decisionali e dal funzionamento effettivo della stessa Amministrazione che li gestisce, già, peraltro, non di rado alle prese con altre iniziative di digitalizzazione.
 
Per questa ragione, è opportuno non banalizzare l’«atto organizzativo», introducendo il «BIM» (in verità, la digitalizzazione) come obiettivo della ri-progettazione organizzativa non esclusivamente della struttura tecnica. Il tema deve divenire cruciale per i vertici apicali della struttura amministrativa e per i decisori politici: in caso contrario, al netto di proroghe e di deroghe, la questione si risolverà in meri adempimenti formali e la professionalizzazione della Domanda Pubblica avrà smarrito l’ennesima occasione per inverarsi più compiutamente.
 

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