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Il BIM alla prova dei diritti di proprietà intellettuale

La rivoluzione operata dalla metodologia BIM incide profondamente su alcuni istituti giuridici, tra questi quello della tutela della proprietà intellettuale delle opere dell’ingegno.

La rivoluzione operata dalla metodologia BIM non riguarda soltanto il diverso modo di concepire la modellazione dell’opera o dell’infrastruttura da realizzare, ma incide profondamente anche su alcuni istituti giuridici che necessitano di un ripensamento, o almeno una rivisitazione.

Una delle tematiche maggiormente coinvolte dall’innovazione portata dal BIM è quella della tutela della proprietà intellettuale delle opere dell’ingegno.

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Come cambia la concezione dei diritti di proprietà intellettuale

Nel tradizionale modo di progettare, prima manuale poi anche con strumenti digitali, non si ponevano particolari interrogativi su chi potesse essere considerato autore del progetto e, quindi, titolare dei conseguenti diritti di sfruttamento economico, perché il professionista, singolo o in forma societaria o come associazione formata da più soggetti, che ideava e realizzava il progetto, veniva pacificamente riconosciuto come autore: lo studio di architettura era autore del progetto architettonico, l’ingegnere era autore del separato progetto strutturale, e così via. Data la netta separazione di competenze, i diritti di sfruttamento economico – esattamente come la responsabilità ad essi sottesa - restavano segregati e ciascun professionista, per la parte inerenti alla propria specialità, li cedeva al committente tramite la consegna del progetto (rectius, della propria parte di progetto) e a fronte del pagamento del compenso pattuito.

Ora, con la modellazione digitale e con l’ambiente condiviso dei dati, si crea anche un common legal environment: infatti, tutti gli attori coinvolti nella progettazione e nella realizzazione dell’opera dialogano ed interagiscono tra di loro, in tempo reale, e ogni apporto dei professionisti costituisce un modello progettuale intermedio che, in seguito ad una complessa attività detta “federazione dei modelli” diviene parte di un unico modello, che raccoglie e raggruppa le varie parti del tutto. Così, ad esempio, il progetto architettonico verrà predisposto dallo studio di architettura, ma diventerà poi parte del progetto finale dell’opera insieme al progetto strutturale, al progetto impiantistico e, talvolta, anche al progetto di interior design, ecc.. Questo interscambio continuo di dati e informazioni rende il progetto (per intero e per le sue singole componenti) maggiormente integrato e fa sì che la segregazione tra le parti sia sempre più sfuggente. Il che rende certamente necessario acquisire forme di tutela legale di carattere diverso da quelle sino a poco tempo fa caratteristiche del settore.

I diritti di proprietà intellettuale sul modello federato e sui singoli modelli intermedi

A questo punto, occorre interrogarsi sul regime giuridico di un nuovo oggetto: il modello federato. Chi possiede i diritti di proprietà sul modello federato? Esiste un “autore” del modello federato?

Per quanto riguarda il modello federato, il ragionamento giuridico ci porta a identificare un nuovo diritto di proprietà intellettuale, di dimensione soggettiva ampia, che include tutti coloro che hanno contributo, con le rispettive specializzazioni, allo sviluppo del modello digitale integrato di tutte le specialità. Anche il committente, ove abbia interagito nello sviluppo del modello, è un potenziale componente della comunità titolare del diritto di cui stiamo trattando.

Senza qui poter entrare nei dettagli (per i quali si rimanda a: Aa.Vv., It’s BIM Time, Amazon, 2019), la disciplina giuridica dei diritti di proprietà intellettuale ci porta a ricondurre il modello federato BIM alla categoria delle cosiddette opere composte, ossia quelle opere che, ai sensi dell’art. 10 della Legge sul Diritto d’Autore, sono create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone. In questo caso, il diritto d’autore appartiene a tutti i coautori e si applicano le regole codicistiche sulla comunione (artt. 1100 e ss. cod. civ.).

Le opere composte, quindi, sono quelle opere costituite da due o più apporti creativi, che presi singolarmente mantengono una certa autonomia e quindi un valore tutelabile sulla base della legge sul diritto d’autore, ma che una volta riuniti creano una distinta identità organica meritevole, a sua volta, di protezione nell’ordinamento. Nelle opere composte si assiste ad una dissociazione nella titolarità dei diritti d’autore dei diversi soggetti che intervengono nella creazione dell’opera in quanto i coautori vantano i diritti d’autore sull’opera complessivamente intesa, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d’autore sulle opere o sulle parti di opere di cui si compone il prodotto finale.

Riportando questo ragionamento al caso della modellazione in BIM, da un lato avremo i modelli intermedi aventi ad oggetto le varie parti progettuali, su cui i professionisti/ mantengono i diritti d’autore conseguenti; dall’altro lato vi è il modello federato, che costituisce la sintesi autonoma e inscindibile dei modelli singoli, di cui tutti gli autori possono essere considerati coautori e, quindi, contitolari del diritto d’autore e dei diritti di sfruttamento economico derivanti dal modello federato.

L’opportunità di stipulare accordi ad hoc per disciplinare alcuni aspetti connessi al diritto di proprietà intellettuale dell’opera

Nell’ottica della condivisione e della collaborazione propria del processo di modellazione in BIM, che passa necessariamente attraverso una negoziazione dei diritti e interessi dei componenti della filiera, è possibile – e, per certi versi, auspicabile – stipulare accordi ad hoc tra le parti nei quali regolare specialmente gli aspetti legati alla proprietà intellettuale del modello federato, inserendo impegni e diritti specifici per le parti.

Così, ad esempio, le parti devono fare in modo che:

  1. non vengano lesi i diritti di proprietà intellettuale che spettano a ciascuno die professionisti sulla propria parte di progetto;
  2. venga prevista la possibilità per ciascun componente della filiera di copiare e utilizzare, in tutto o in parte, le opere realizzate e i dati ivi contenuti, per attività preventivamente concordate, senza che questa autorizzazione comporti il trasferimento della titolarità dei diritti in questione o attribuisca qualsivoglia facoltà o pretesa ai destinatari;
  3. vengano indicati espressamente i nomi e/o le denominazioni di tutti gli autori che hanno concorso alla realizzazione del modello federato ogni qual volta utilizzi o divulghi l’opera oggetto di tutela.

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