I vincoli normativi per i movimenti di terra nella costruzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie
Molto spesso nella costruzione di infrastrutture si rendono necessari movimenti terra. Dopo una descrizione di cosa si intenda per Terre e rocce da scavo, di Sottoprodotto e di Rifiuto secondo normativa, l'articolo analizza le procedure ai fini dell’uso del materiale scavato, sia nel caso di reimpiego nel sito di produzione del materiale scavato sia in sito diverso.
La realizzazione delle infrastrutture stradali e ferroviarie, spesso richiede l’esecuzione di attività di movimento di terra (scavi e riporti). L’idoneità per l’uso della terra di scavo richiede l’esecuzione di opportune prove per la sua preventiva classificazione per la sua eliminazione parziale/totale o acquisizione per difetto in situ rispetto alla esigenza progettuale.
Che cosa si intende per Movimento terra
Il movimento di terra si definisce:
- TERRE E ROCCE DA SCAVO come il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra cui
- scavi in genere, tra cui sbancamento, fondazioni, trincee;
- la perforazione, la trivellazione, la palificazione, il consolidamento;
- opere infrastrutturali, tra cui gallerie e le strade;
- la rimozione e il livellamento di opere in terra.
Tale suolo può essere
- SOTTOPRODOTTO ovvero qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- RIFIUTO qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
Le modalità di procedura ai fini dell’uso del materiale scavato si differenziano a seconda del tipo di reimpiego ovvero:
- reimpiego nel sito di produzione del materiale scavato
- reimpiego in sito diverso da quello di produzione del materiale scavato
Le procedure per il reimpiego nel sito di produzione sono differenti a seconda si tratti di reimpiego nel sito di produzione di terre e rocce da scavo oppure di materiale da riporto.
Le procedure operative ai fini dell’uso o smaltimento del materiale scavato in sito diverso da quello di produzione sono diverse in relazione alla natura di lavoro od opera ove il movimento di materia è previsto.
La diversificazione di procedura, prevista dal quadro normativo, riguarda terre e rocce da scavo derivanti da opere sottoposte oppure non sottoposte a VIA o ad AIA in sito diverso da quello di produzione.
Nei casi in cui non sussistano i requisiti tali da potere considerare e quindi utilizzare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti esse sono da classificare come rifiuti.
Nel qual caso si aprono due possibili ipotesi di azione da parte del proponente ossia operazione di recupero o attività di smaltimento.
I movimenti di terra nel progetto delle infrastrutture viabili
Nella costruzione delle infrastrutture per la mobilità stradale e ferroviaria, nella fase iniziale dei lavori ex novo ed in quella successiva di manutenzione sia ordinaria e straordinaria è spesso prevista l’esecuzione di attività di movimento di terra (scavi e riporti).
La quantificazione dei relativi volumi viene definita nel computo metrico di progetto, elaborato sulla base del profilo longitudinale della infrastruttura e delle relative sezioni trasversali.
Nelle Fig. 1-2 sono rappresentate sezioni progettuali trasversali tipo (stradali e ferroviarie) con evidenze degli scavi e riporti.
Gli scavi a seconda della litostratigrafia del terreno sono previste, nella maggior parte delle opere, in terre e rocce di varie dimensioni granulometriche con futuro impiego di specifiche macchine movimento terra di diversa potenza in relazione alle geometrie delle sezioni progettuali da realizzare.
Il reimpiego del materiale di scavo nella costruzione dei riporti della infrastruttura viaria è fattibile solo se le sue caratteristiche siano state verificate idonee, tramite opportune prove.
Si evidenzia che la prima fase progettuale ovvero il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche.
L’idoneità per l’uso della terra di scavo richiede l’esecuzione di opportune prove per la sua preventiva classificazione con possibilità di reimpiego totale/parziale, eliminazione parziale/totale o acquisizione per difetto in situ rispetto alla esigenza progettuale.
La classificazione funzionale delle terre è definita dalla UNI-EN 11531-1-1:2014 Criteri per l’impiego dei materiali - terre e miscele di aggregati non legati (Fig.3).
Tale norma ha sostituito la CNR UNI 10006- Costruzione e manutenzione delle strade, Tecniche di impiego delle terre, del 1963.
La UNI-EN 11531-1-1:2014 classifica le terre in tre categorie, articolate in otto gruppi con relativi sottogruppi:
- terre ghiaio-sabbiose (Gruppi A1-A2-A3);
- terre limo-argillose (Gruppi A4-A5-A6-A7);
- torbe e terre organiche palustri (Gruppo A8).
La norma tecnica è uno strumento che permette di definire, attraverso i risultati di prove specifiche sul campo, i requisiti delle terre per formare il corpo dei rilevati e dei sottofondi.
Quindi utilizzando la norma è possibile:
- classificare sotto il profilo funzionale le terre da scavare;
- individuare le modalità d’impiego, trattamento e stabilizzazione delle terre di scavo;
- verificare la corretta esecuzione delle opere;
- soddisfare attraverso controlli i vincoli capitolari e contrattuali.
Inoltre si può valutare durante la fase progettuale, con prove e classificazione, se le terre da scavo in situ siano riutilizzabili o meno:
- in eventuali rilevati da realizzare;
- come materiale di preparazione o di eventuale bonifica (profondità massima 1-2 m) del piano di posa della sovrastruttura viaria nei tratti in trincea e in piano;
- come eventuale materiale di bonifica (profondità massima 1-2 m) del piano di posa dei rilevati.
Sulla base del calcolo del volume degli scavi e del volume di riutilizzo è possibile definire nel progetto se le terre da scavo permettano la compensazione dei movimenti di terra come sottoprodotti oppure vi sia l’esigenza di acquisizione di terre o di materiali, in parte riciclati, come da obbligo normativo e in fornitura esterna al cantiere (D.M. 8-5-2003, n. 203).
Il quadro legislativo delle terre e rocce da scavo
Le terre e rocce da scavo, quali da costruzione del corpo stradale o materiali da rifiuto, sono normati da:
- D.Lgs.3-4-2006 n.152 “Norme in materia ambientale” (in particolare parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).
- Legge 24-3-2012 n.28 “Conversione in legge, con modifiche ed integrazioni del D.L. 25-1- 2012 n.2 relativo alle misure straordinarie e urgenti in materia ambientale” (in particolare art.3- Interpretazione autentica dell’art.185 del D.Lgs.3-4-2006 n.152, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).
- D.M. 10-8-2012 n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.
- Legge n. 98 del 9-8-2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21-6- 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”. Tale legge integra con l’art. 41-bis (ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) il D.M. 10-8-2012 n. 161.
- D.P.R. n. 120 del 13-6- 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. 12-9-2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11-11- 2014, n. 164”.
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Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Torino per la gentile collaborazione
Indice dei contenuti del documento
1. I MOVIMENTI DI TERRA NEL PROGETTO DELLE INFRASTRUTTURE VIABILI
2. IL QUADRO LEGISLATIVO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
3. DEFINIZIONE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO, SOTTOPRODOTTO, RIFIUTO
4. REIMPIEGO DEL MATERIALE SCAVATO NEL SITO DI PRODUZIONE O DIVERSO
5. LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE (D.P.R. 120/2017) SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
6. TERRE E ROCCE DA SCAVO COME RIFIUTO
7. SINTESI PROCEDURE
Infrastrutture
News e approfondimenti sul tema delle infrastrutture: modellazione e progettazione, digitalizzazione, gestione, monitoraggio e controllo, tecniche...
Rifiuti
Un rifiuto è un materiale o un oggetto che viene considerato inutile o non più utilizzabile per il suo scopo originale. I rifiuti possono essere...
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