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I ruoli core nella pianificazione e gestione della sicurezza in cantiere: peculiarità e criticità

I cantieri temporanei e mobili sono da sempre un ambiente lavorativo dove gli infortuni sul lavoro sono all’ordine del giorno. Da qui la necessità di programmare e gestire le dinamiche lavorative attraverso una preventiva valutazione dei rischi correlati alle dinamiche lavorative, certificando, già in fase di progettazione la realizzazione dell’opera in sicurezza.

Per tale motivo il legislatore ha individuato una serie di soggetti funzionali all’ambiente di cantiere, investendoli di specifici obblighi volti a garantire un ambiente il più sicuro possibile per i lavoratori o soggetti terzi che vengano ad interagire con le attività lavorative di cantiere. In questo primo focus lente di ingrandimento su committente, responsabile dei lavori e impresa esecutrice.

Nelle puntate seguenti, tratteremo del coordinatore in fase di progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione e dei suoi collaboratori.


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I cantieri temporanei e mobili sono da sempre un ambiente lavorativo dove gli infortuni sul lavoro rappresentano una costante e rilevante piaga sociale. Nel solo 2019 il numero di infortuni nel settore costruzioni, per quanto con trend in diminuzione, è stato di oltre 37.000 (Fonte INAIL ad oggi disponibile). Dinamiche in continua evoluzione con sovrapposizione di fasi lavorative sempre più  diversificate, qualora non gestite, sono l’ovvia concausa di eventi infortunistici.

In tale contesto è emerso nel tempo, ed oggi opinione consolidata, la necessità di programmare e gestire le dinamiche lavorative attraverso una preventiva valutazione dei rischi correlati alle dinamiche lavorative, certificando, già in fase di progettazione – si pensi al Piano di sicurezza e coordinamento - la realizzazione dell’opera in sicurezza. È chiaro pertanto che da un simile contesto deriva di riflesso la necessità di un autocontrollo e di una regia ferrea.

Per tale motivo, già attraverso il D.Lgs. n. 494/1996, ed oggi per tramite della norma speciale di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, il legislatore ha individuato una serie di soggetti funzionali all’ambiente di cantiere, investendoli di specifici obblighi volti a garantire un ambiente il più sicuro possibile per i lavoratori o soggetti terzi che vengano legittimamente ad interagire con le attività lavorative di cantiere.

 

Gestione dell’appalto edile: committenza e impresa affidataria

Al vertice della struttura organizzativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere, non può che trovarsi colui per conto del quale l'intera opera viene realizzata, ovvero il detentore del potere di spesa e portatore cardine di interessi: il committente.


Si tratta in tale ambito lavorativo, del principale portatore di interessi.

Egli è il soggetto detentore del potere di spesa, e colui per il quale l’intera opera viene ad essere realizzata, a prescindere da eventuali frazionamenti dell’opera stessa e da subappalti venutisi a concretizzare: il committente rimane dunque il medesimo soggetto. La precisazione riveste particolare rilevanza, in quanto tesa ad evitare che, in caso di sub-appalto, l’impresa appaltante (affidataria) divenga a sua volta committente, attribuendosi, di riflesso, i doveri propri di tale ruolo.

 


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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema della SICUREZZA SUL LAVORO E IN CANTIERE, con l'obiettivo di fornire una "Guida alla sicurezza sul lavoro nei cantieri edili" a cura degli avv. Mario Gallo, Pierpaolo Masciocchi e Francesco Torre.


 

Committente e Responsabile dei lavori

La figura del committente è caratterizzata, in via prioritaria, dall'assunto che essa deve essere necessariamente identificata in una persona fisica, in quanto titolare di obblighi sanzionabili penalmente. Trattandosi di persona per conto della quale l'intera opera viene realizzata, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori. Su tale figura grava una serie di obblighi prettamente formali, mirati a garantire un'attività lavorativa in sicurezza, anche attraverso il coordinamento tra le diverse imprese che operano in cantiere. Tali obblighi sono individuati dall'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008.

Tra di essi, vi è il dovere, durante le fasi di progettazione dell'opera, di attenersi alle misure di tutela ex art. 15; dovrà quindi:

  • prendere in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il fascicolo adatto alle caratteristiche tecniche dell'opera (FT);

  • verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi;

  • nominare, nei casi previsti, i coordinatori per la sicurezza;

  • vigilare affinché questi adempiano agli obblighi loro spettanti, qual è quello (CSE) di verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la correttezza delle procedure di lavoro, nel rispetto del principio ubi commoda, ibi incommoda, in quanto soggetto nel cui interesse l'opera è svolta.

In merito ai primi due disposti, il committente dovrà prendere atto dell'avvenuta realizzazione del PSC e del FT e della presenza nel piano di sicurezza dei contenuti di cui all'art. 15; per quanto riguarda la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, dovrà accertare che imprese e lavoratori autonomi presentino completa documentazione ex art. 90, di rinvio all'Allegato XVII. Si tratta di attestazioni di idoneità formale inerente l'attività lavorativa specifica. Sarà parimenti necessaria una presa d'atto che i coordinatori, prima di essere nominati, posseggano i requisiti per assolvere al proprio ruolo (art. 98).

In caso di ipotesi di delitti colposi ex artt. 589-Omicidio e 590-Lesioni personali c.p., il committente, oltre ad essere portatore di responsabilità contravvenzionali, può essere imputato per culpa in eligendo, culpa in vigilando, derivanti dal venir meno di obblighi prevenzionistici, nonché responsabilità per ingerenza. Si tratta di imputazioni riconducibili ad un rapporto di causa/concausa-effetto per eventi di danno. Qualora un soggetto che abbia il compito, o facoltà di individuare un altro soggetto in grado di assolvere una determinata mansione, lo "eliga", senza averne preventivamente verificato le competenze professionali, si rende responsabile della culpa in eligendo. È il caso, ad esempio, di un committente che affidi i lavori a chi non ha capacità e mezzi tecnici per garantirne l'esecuzione in sicurezza, anche nei confronti di soggetti terzi all'attività lavorativa; (mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale).

La culpa in vigilando può configurarsi nel caso di un soggetto, tenuto, in virtù del suo ruolo, a vigilare sul corretto espletamento di specifici obblighi, da parte di soggetti a loro volta destinatari di detti obblighi: si pensi al committente che non garantisce che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, svolga effettivamente il proprio mandato.
L'ingerenza si manifesta quando un soggetto interferisce nell'autonomia organizzativa dell'appaltatore, intervenendo, sempre in virtù del suo status, in processi che non gli competerebbero e impartendo, con frequenza regolare, disposizioni (puntualmente eseguite).

Qualora il committente decida di non soddisfare in prima persona le funzioni, o parte di esse, attribuitegli dal legislatore, ha facoltà, in virtù dell'art. 93, D.Lgs n. 81/2008, di incaricare un responsabile dei lavori, deresponsabilizzandosi, di conseguenza, in merito a quanto demandato. Sebbene l'individuazione dei requisiti di tale figura sia discrezionale per il committente, dal momento che essi non vengono precisati dalla normativa, per evitare un'eventuale culpa in eligendo, è necessario che il soggetto individuato, all'atto dell'assegnazione dell'incarico, dimostri di possedere le competenze tecniche per assolvere gli obblighi gravanti sul committente. E' altrettanto necessario, come evincesi dal combinato disposto di cui agli artt. 89, primo comma, lett. c) e 93, primo comma, che l'assegnazione dell'incarico avvenga tramite atto formale scritto che rilevi gli obblighi effettivamente demandati e l'investitura di poteri concreti per poterli assolvere, nonché le responsabilità dei due soggetti in questione. Il legislatore ha utilizzato il termine "incarico" senza tracciarne le peculiarità, a differenza di quanto esplicitato, per la delega di funzioni, dalla giurisprudenza prima e dall' art. 16 del D.Lgs. n. 81/08.

La Cass. Pen., Sez. IV, con Sentenza n. 47476/2011, in merito alle condizioni di esonero da responsabilità del committente, precisa tuttavia che la nomina del responsabile dei lavori deve essere imprescindibilmente accompagnata da un atto di delega, con il quale si attribuiscano - dovutamente e comprensibilmente - al predetto responsabile dei lavori, poteri decisionali con relativa sfera di competenza e relativi oneri di spesa. L'assegnazione dell'incarico, deve essere tempestiva, in modo che il responsabile di lavori incaricato possa disporre delle tempistiche necessarie per poter assolvere i doveri demandatigli dal committente (si pensi, ad esempio, alla nomina del coordinatore in fase di progettazione).

La lettura dell'art. 89, D.Lgs. n. 81/08, che definisce il responsabile dei lavori, potrebbe indurre il quesito o almeno il dubbio se nei cantieri pubblici, il responsabile di procedimento, necessariamente individuato, divenga indirettamente anche responsabile dei lavori, assolvendo gli obblighi del committente. Tuttavia, trattandosi di figure distinte (committente e responsabile dei lavori) - anche qualora si tratti di cantieri pubblici e vi sia necessariamente un responsabile di procedimento - è necessario un incarico formale da parte del committente, affinché il responsabile del procedimento rivesta anche l'incarico di responsabile dei lavori. Pertanto, sarà il committente, qualora voglia sgravarsi dei suoi obblighi prevenzionistici o parte di essi, a dover individuare come responsabile dei lavori, necessariamente, il responsabile di procedimento.

 

La nomina dei coordinatori per la sicurezza

I garanti per la sicurezza dai rischi interferenziali - e non solo in realtà - in cantiere, ovvero il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, vengono designati in più fasi cronologiche relativamente allo svolgimento dei lavori a cui la nomina si riferisce.
La nomina del coordinatore per la sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva deve avvenire in tutti quei casi inerenti il medesimo cantiere a cui il permesso di costruire si riferisce, sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di almeno due imprese esecutrici (combinato disposto dell'articolo 90, commi 3, 4, 5 ed 11).

La designazione dei coordinatori, il cui ruolo può essere svolto dal medesimo soggetto in possesso delle competenze curriculari di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/08 può rivestire diverse fattispecie. La nomina del solo coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione può essere infatti omessa qualora si tratti di lavori privati e non soggetti a permesso di costruire e, comunque, con importo inferiore a 100.000 euro. In tal caso, essendo prevista la presenza di almeno due imprese esecutrici in cantiere, è comunque necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il quale, nominato contestualmente al progettista, svolgerà parimenti i compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. L'obbligo di nomina dei coordinatori, con i relativi adempimenti, scatterà parimenti in tutti quei cantieri in cui, dopo l'avvio delle lavorazioni, subentri, per necessità produttive o per qualunque altra causa, almeno una seconda impresa esecutrice. Trattasi di imprese esecutrici con dipendenti, e non lavoratori autonomi. Questi, non ricoprendo la qualifica di impresa esecutrice, non sono computabili come soggetto giuridico per la designazione dei coordinatori. Si ribadisce a riguardo che il committente od il responsabile dei lavori, prima dell'assegnazione dei lavori all'impresa, è tenuto a verificare (obbligo penalmente sanzionato) l'idoneità tecno-professionale dei soggetti a cui affida i lavori, attestando la verifica del possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Pertanto, l’assegnazione ad un determinato soggetto dei lavori da svolgere è subordinata alla tipologia degli stessi; parrebbe ad esempio poco verosimile che un solo lavoratore possa sobbarcarsi la ristrutturazione di una copertura d'edificio, con l'ausilio di gru a torre.

La designazione dei coordinatori per la sicurezza può avvenire - tralasciando il ruolo di fatto esercitato - tramite una semplice nomina formalizzata e sottoscritta tra le parti (committente o responsabile lavori e coordinatore), affinché scattino gli adempimenti contrattuali tra le parti. Tuttavia, onde evitare contraddittori l’incarico dovrebbe prevedere il trasferimento di funzioni e poteri in modo esplicito, rasentando così la formalità prevista per la delega di funzioni i cui requisiti sono dettagliati nell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 (Cfr. Cassazione Penale, Sez. IV, n. 14012/2015).

 

L’impresa affidataria

Il D.Lgs. 81/08 distingue la gestione degli appalti a seconda che si tratti di attività endo-aziendale o di lavori in cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, primo comma, lett. a) del medesimo decreto legislativo, il quale, in particolare con il Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili - , integra le previsioni legislative della materia prevenzionistica del lavoro attraverso specifici disposti volti a disciplinare tale settore nevralgico ad ulteriore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e non soltanto.

In tale contesto giova ricordare che per appalto deve intendersi il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.). Si tratta di un’obbligazione di risultato, a garanzia del conseguimento dell’opera appaltata, ovvero di un interesse positivo della committenza. La ratio è da ricercare nel rapporto Intuitu personae, non finalizzato all’insostituibilità dell’appaltatore, creatosi tra appaltante e appaltatore, da tradurre in avuto riguardo alla persona, ed indica, nel linguaggio giuridico, quei negozi nei quali si ritengono di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti. Tali contratti, in quanto basati sulla fiducia personale, sono intrasmissibili. L'obbligazione derivante rientra nell'ampia categoria delle obbligazioni di risultato: essa, infatti, ha per oggetto non già la prestazione di un'attività lavorativa, ma la prestazione del risultato dell'attività lavorativa; sicché il rischio che l'attività produttiva non dia il risultato promesso al committente grava, appunto, sull'appaltatore, ovvero sull’impresa affidataria, piuttosto che sul subappaltatore.

La definizione di impresa affidataria è in linea con il concetto di appalto. A norma dell’art. 89, primo comma, lett. i), D.Lgs. 81/08 per impresa affidataria è infatti da intendersi l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

In tutti i casi, l’impresa affidataria deve, pertanto, avere rapporto diretto con il committente.

Con il successivo articolo (1656) il codice civile, precisa - evidentemente - che l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. Ovvero, attraverso il subappalto, l’appaltatore, previa autorizzazione del committente, affida ad altro soggetto giuridico l’esecuzione di parte dei lavori che il committente aveva affidato all’appaltatore stesso.

Nel contratto di subappalto, che rinviene il proprio antecedente logico e funzionale nel contratto di appalto intercorrente tra committente ed appaltatore, quest'ultimo assume a propria volta la veste di subcommittente in un ulteriore contratto di appalto, comunque autonomo rispetto al primo, e con esso non interferisce.

Dalla definizione di appalto, deriva una serie di considerazioni che trovano fermezza nel disposto di cui all’articolo 29, del D.Lgs. 273/03. Ovvero, affinché l’appalto possa definirsi genuino, sono essenziali un’organizzazione dei mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto da parte dell’appaltatore e l’assunzione del rischio d’impresa da parte di quest’ultimo.

Organizzazione, da intendersi finanche come l’esercizio del potere direttivo riguardo mezzi, strumenti, capitali, inerenti l’opera da realizzare e non solo manodopera del subappaltatore; in caso contrario, si ricadrebbe nell’istituto della somministrazione illecita di manodopera, e verrebbe peraltro meno l’assunzione del rischio d’impresa da parte del soggetto appaltatore. Di contro, il rischio di impresa è un concetto astratto, non quantificabile, e si manifesta globalmente in relazione all’agire complessivo dell’impresa (c.d. rischio generale), ma si definisce anche in termini di analisi dei rischi tra loro correlati.

Nell’economia aziendale, “il rischio si identifica nell’alea che l’azienda è costretta a sopportare in seguito al possibile manifestarsi degli eventi che ricadono nella sua orbita”. In definitiva, un rischio di impresa è considerato “come l’insieme dei possibili effetti positivi (opportunità) e negativi (minacce) di un evento rischioso sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa”. Ad esempio, il rischio connesso ai volumi di vendita di un’impresa può generare effetti economici positivi, nel caso in cui le quantità vendute siano superiori alle attese oppure, viceversa, effetti economici negativi, qualora le vendite si rivelino inferiori alle aspettative.

Il decentramento delle posizioni organizzative e del rischio d’impresa comporta una disarticolazione organizzativo-gestionale, con l’assunzione di posizioni di fatto o l’inadempienza dei doveri di verifica, cooperazione e coordinamento, in capo all’impresa affidataria. Si pensi, ad esempio, al caso in cui sia l’impresa subappaltatrice a coordinare e gestire le lavorazioni anziché l’impresa affidataria e non di rado, con interazione e promiscuità di lavorazione con altre imprese a cui vengono impartire direttive, dando vita a posizioni di garanzia di fatto assunte per ingerenza.

In tal caso, l’impresa Affidataria risponderebbe comunque degli obblighi di cui è destinataria, pur non esercitandoli – a fronte di due (o più) imprese affidatarie di fatto - in quanto in possesso delle relative capacità, accertate in sede di appalto tramite verifica dell’idoneità tecnico-professionale e conseguente accettazione dell’incarico.

A riguardo, si rammenta che, se i titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire l’evento sono più di uno, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge; inoltre, quando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento (Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 4534/2013).

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La distinzione di un appalto genuino da uno non genuino avviene sotto due profili: quello formale e quello sostanziale. Sotto il profilo formale, è necessario verificare:

  • a.    Iscrizione al registro delle imprese, oggetto sociale e capitale sociale;

  • b.    Libro unico del lavoro e specifica mansione lavoratori; Presenza DURC.

È opportuna la richiesta dell’elenco dei lavori effettuati - pregressi e contemporanei - dall’impresa con evidenziati i lavori della stessa specie di quelli previsti nell’appalto.

Si rammenta, inoltre, il disposto di cui all’art. 90, comma 9, lett. b), D.Lgs. 81/08, il quale prevede che il committente o responsabile dei lavori richieda alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica. Sotto il profilo sostanziale (compito proprio dell’organo di vigilanza) occorre verificare:

  • a. La mancata inversione del rischio d’impresa [Distribuzione del potere organizzativo e direttivo-gestionale];

  • b. Chi effettua la retribuzione del soggetto subappaltatore.

Pertanto, occorre distinguere la materia prevenzionistica del lavoro dal rapporto di lavoro tra le parti (genuinità dell’appalto) o meglio, la prima può essere incardinata nella seconda. Si tratta infatti di aspetti paralleli, ma distinti. Per un appalto genuino, cioè con una corretta assunzione del rischio di impresa da parte dell’impresa stessa, è imprescindibile una corretta valutazione, almeno, dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa. Inoltre, l’inversione del rischio d’impresa comporta una disarticolazione organizzativa che sfocia in ingerenza del soggetto, ad esempio, subappaltatore, nei confronti dell’appaltatore, con ripercussioni sulla materia prevenzionistica del lavoro. L’impresa affidataria in tale contesto, dovendo essere unica all’interno della propria filiera, deve dimostrare la capacità organizzativo-gestionale per il coordinamento dei lavori subappaltati (idoneità tecnico professionale i cui requisiti sono riportati nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e la presenza di soggetti incaricati dell’attuazione degli obblighi ex art. 97, D.Lgs. 81/08).

Qualora detti obblighi di coordinamento e supervisione dovessero invertirsi tra i rapporti delle imprese, a causa ad esempio di incapacità organizzativa della impresa affidataria o inidoneità della stessa (assenza di requisiti tecnico professionali), risponderà il committente per inidonea verifica tecnico professionale delle imprese e l’impresa affidataria di fatto (ingerente); qualora, invece, l’impresa che risulta affidataria abbia i requisiti per svolgere il ruolo ma non lo eserciti, sarebbe parimenti in illecito.

Pertanto, in sintesi:

  • L’impresa affidataria può essere certamente plurima, purché ogni impresa sia titolare di contratto di appalto con il committente. È rispettato in tal modo l’interesse soggettivo della committenza.

  • In caso di “associazioni di impresa”, l’affidataria deve essere unica. Sono rispettati in tal modo l’interesse soggettivo della committenza e la collocazione (formale) del rischio d’impresa.

  • In caso di subappalti a cascata, qualora possibili, le subappaltanti devono fare capo all’unica impresa affidataria, “madre” del subappalto originario. In tal modo è rispettata la ratio della norma e non viene svilito il concetto di ‘rischio d’impresa’ che deve essere garantito da ogni società in funzione dei lavori assunti, nonché il ruolo di coordinamento e supervisione sulla sicurezza delle lavorazioni.

Nella definizione di rischio di impresa, è imprescindibile che ogni ente ne risponda in funzione del mandato contrattuale da assolvere. Detto rischio influenza la gestione complessiva del cantiere e l’effettiva collocazione di obblighi e responsabilità, il cui accertamento passa peraltro da una valutazione formale dell’idoneità tecnico professionale delle imprese prima, e l’accertamento sostanziale tramite verifica contrattuale ed eventualmente atti tipici di PG in capo all’Organo di vigilanza, dopo. La verifica dell’idoneità tecnico professionale, spesso poco considerata, riveste dunque un ruolo chiave per la basilare definizione organizzativo-gestionale del cantiere con conseguenze peraltro sulla valutazione effettiva dei rapporti tra soggetti giuridici, oltre che per le responsabilità, per la determinazione di concorrenza sleale derivante dal rapporto di lavoro e dalla somministrazione illecita di forza lavoro.

All’interno del cantiere è possibile quindi che vi sia una – impropria - inversione del rischio d’impresa da un ente all’altro. Esso non deve essere confuso con l’esclusivo potere direttivo, anche di fatto assunto in cantiere da parte dell’ente, e per il quale si sarebbe comunque tenuti a rispondere per la materia prevenzionistica del lavoro (per ingerenza), ma rappresenta la capacità tecnica, organizzativa ed economica dell’impresa, in grado di rispondere del rischio assunto nei confronti della committenza per la realizzazione dell’opera in modo corretto, nei tempi previsti, e con capacità gestionale delle attività. (L’appalto illegittimo è sanzionato a norma dell’art. 84, D.Lgs. 276/06).

Qualora negli appalti privati l’impresa subappaltatrice divenga anche subappaltante, questa è tenuta a chiedere autorizzazione all’impresa affidataria, la quale, a sua volta, dovrà chiedere autorizzazione al committente così come definito dall’art. 89, primo comma, lett. b), D.Lgs. 81/08 e, solo successivamente, e salvo diversi accordi contrattuali, il (sub-)subappalto potrà avvenire. Viene in tal modo garantito l’interesse del committente e, successivamente, l’impresa affidataria, in quanto tale, gestirà i relativi obblighi di cui, in particolare, agli articoli 96, 97 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 (adeguato allestimento di cantiere, verifica idoneità tecnico professionale, verifica condizioni di lavoro in sicurezza, trasmissione dei piani di sicurezza.). Nella pratica quotidiana, non è infatti raro che vi siano posizioni di fatto assunte ed inversioni del rischio d’impresa. 

L’articolo 89, co. 1, lett. i) del d.lgs. n.81/2008, definisce l’impresa affidataria la titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa  consorziata  assegnataria  dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. La definizione può essere integrata dalla considerazione dell’Associazione Temporanea di Impresa.

L’articolo 48, co. 15, d.lgs. n. 50/2016, afferma, infatti, che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Ne deriva che, qualora il soggetto aggiudicatario dei lavori sia un’Associazione Temporanea d’Impresa, il ruolo di affidataria dovrebbe essere ricoperto dall’impresa mandataria; il che non preclude l’attribuzione di impresa affidataria alla società mandante, la quale, sulla base di accordi negoziali, potrebbe essere investita dell’onere affidatario dei lavori e che, previa accettazione dell’incarico, dovrà espressamente risultare tramite comunicazione al committente dei lavori.

Individuata l’impresa affidataria dei lavori (che può essere anche più di una) in cantiere, l’articolo 97, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, precisa che gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’Allegato XVII.

Il citato articolo 26, prevede con il comma 1, lett. a), proprio la verifica dell’idoneità tecnico-professionale da parte del datore di lavoro che, nel caso di cantiere temporaneo o mobile, dovrà esplicitamente procedere con le modalità riportate nell’Allegato XVII del d.lgs. 81/2008. Ferma restando l’autorizzazione a subappaltare concessa dal committente, anche qualora l’impresa affidataria subappalti sia in parte che in toto i lavori ad altra impresa, spetterà sempre ad essa la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese a cui ha assegnato i lavori.


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Per approfondire:

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Lo speciale:

SICUREZZA SUL LAVORO E IN CANTIERE

Guida alle criticità della normativa, al ruolo di coordinatore dell'esecuzione e DL nell'epoca Covid-19 e ai rifiuti da costruzione e demolizione

A cura di Mario Gallo, Pierpaolo Masciocchi e Francesco Torre.

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