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I ruoli core nella pianificazione e gestione della sicurezza in cantiere: coordinatore in fase di progettazione

Come abbiamo visto nel contributo precedente, al vertice della struttura organizzativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere, non può che trovarsi colui per conto del quale l'intera opera viene realizzata, ovvero il detentore del potere di spesa e portatore cardine di interessi: il committente.

La progettazione dell’opera in sicurezza e il mantenimento delle condizioni di sicurezza in fase esecutiva sono affidate invece, in qualità di super partes rispetto ai soggetti d’impresa, ai coordinatori per la sicurezza di cantiere, in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Nel secondo dei tre focus ci soffermiamo sul ruolo del coordinatore in fase di progettazione e gli strumenti di pianificazione.

Nella terza e ultima puntata, tratteremo del coordinatore in fase di esecuzione e dei suoi collaboratori.


 

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Coordinatore in fase di progettazione e strumenti di pianificazione

Se è vero che in capo alla piramide decisionale di cantiere vi è il committente, la progettazione dell’opera in sicurezza e il mantenimento delle condizioni di sicurezza in fase esecutiva, sono affidate, in qualità di super partes rispetto ai soggetti d’impresa, ai coordinatori per la sicurezza di cantiere, in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.

L'aporia tra la ratio legis, che ha ispirato la nomina di tali figure qualificate chiamate ad essere "garanti da rischi interferenziali" in cantiere, e le realtà di fatto, proietta i coordinatori in un più ampio spettro di dinamiche e coinvolgimenti, alimentando un interessante dibattito sulla specificità dei ruoli con annesse responsabilità di ciascuna delle  figure, e focalizza la necessità imprescindibile di documenti programmatori (Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e Piano operativo di sicurezza (POS) adeguati e dinamici, a fronte di una prassi, che sembra consolidata, di documenti farraginosi, formalmente astratti e non di rado scollati dalla realtà dell'ambiente di lavoro per la quale sono stati prodotti.

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)

La ratio legis fondante la nomina dei coordinatori fu quella di sovrintendere al coordinamento e alla cooperazione delle attività lavorative. I coordinatori vengono, infatti, nominati qualora vi sia almeno la presenza - anche non contemporanea - di due imprese e, per tale motivo, vengono definiti "garanti dai rischi interferenziali", sebbene la definizione sia di fatto riduttiva. La nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ad opera del committente o del responsabile dei lavori, deve avvenire contestualmente all'assegnazione dell'incarico di progettazione (Art. 90, co. 3, D.Lgs. n. 81/2008). Dalle lettura coordinata del disposto con l'art. 91, co. 1, lett. a) del c.d. Testo Unico, si evidenzia l'esigenza di definire un'opera realizzabile in sicurezza già in fase di progettazione.

Il che dovrebbe scaturire dalla stretta collaborazione tra progettista dell'opera, che persegue appunto gli interessi progettuali della struttura da realizzare, ed il CSP, il quale è tenuto ad attestare che l'opera progettata è realizzabile, rispetto alla materia prevenzionistica del lavoro; ovvero, culminando nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ove, solo a seguito di puntale e realistica descrizione, fase per fase, delle attività e dei relativi adempimenti prevenzionistici, si potranno peraltro dettagliatamente stimare i costi della sicurezza da riportare nel PSC.

Quanto detto, nel pieno spirito delle logiche concettuali all'approccio antinfortunistico che prevede l'eliminazione dei rischi o la riduzione degli stessi, già in fase progettuale, ove, in termini programmatori, è tendenzialmente più opportuno approntare le misure di prevenzione e protezione più adeguate.

La redazione del Piano di Sicurezza è rimessa ai contenuti di cui all'Allegato XV del d.lgs. 81/2008. In particolare, il processo di valutazione può essere ricondotto a tre tipologie di rischi:

  • rischi interferenziali, ovvero derivanti da una situazione di promiscuità di attività lavorative, e, se generate da imprese distinte, non necessariamente in presenza contemporanea. Detti rischi devono essere previsti in fase programmatoria, anche qualora riguardino attività distinte, ma prodotte dalla stessa impresa;
  • rischi cosiddetti aggiuntivi che derivano da specifiche condizioni dell'area di cantiere, quali condizioni idrogeologiche peculiari o l'ambiente circostante;
  • rischi specifici, quelli propri della natura dell'attività eseguita dall'impresa, ove questa richieda specifiche competenze tecniche, procedurali o conoscitive. Ad esempio, il rischio di caduta dall'alto, è generico, in quanto riconoscibile da chiunque. Il rischio di caduta dall'alto, durante l'uso di imbrago di sicurezza, è invece specifico, in quanto l'uso delle cinture di sicurezza prevede conoscenze ed abilità del tutto proprie dell'uso delle stesse, probabilmente mancanti in chi opera in settori diversi dallo specifico esempio.

Quest'ultima fattispecie di rischio rappresenta un dibattuto spartiacque tra ciò che il CSP - e di riflesso il coordinatore per la sicurezza durante la fase esecutiva (CSE) - è tenuto a fare o a non fare e, di conseguenza, a rispondere o meno in termini di responsabilità. Se la ratio che presiede alla nomina dei coordinatori, è la presenza di condizioni che diano vita a rischi interferenti tra imprese distinte, analizzando i contenuti dell'Allegato XV - con particolare riferimento ai punti 2.2.4. e 2.3 - emerge che nella realtà è richiesta ai coordinatori una valutazione-verifica che va oltre i meri rischi interferenziali.


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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema della SICUREZZA SUL LAVORO E IN CANTIERE, con l'obiettivo di fornire una "Guida alla sicurezza sul lavoro nei cantieri edili" a cura degli avv. Mario Gallo, Pierpaolo Masciocchi e Francesco Torre.


Il legislatore richiede infatti al CSP che in fase di progettazione intervenga su procedure, misure preventive e protettive riferite alle lavorazioni in genere, con esplicita distinzione dalle interferenze tra le lavorazioni e, sempre esplicitamente, escludendo ciò che riguarda la specificità delle lavorazioni (la cui analisi è ritrovabile nei piani operativi di sicurezza). Ogni attività di cantiere deve essere valutata e, in termini generici e non specifici rispetto ai rischi, programmata e coordinata.

Dalla valutazione dei piani di sicurezza e coordinamento, ciò che frequentemente emerge sono dei documenti fin troppo corposi e di difficile consultazione, redatti in modo sostanzialmente incompleto, con analisi inadeguate alla realtà del cantiere.

I profili di responsabilità penale, in caso di delitti colposi ex artt. 589 o 590 del codice penale - qualora ovviamente riconducibili ad un nesso causale con l'evento occorso - sono spesso attestati da esplicite sentenze di Cassazione. Il profilo cardine della responsabilità del CSP è individuato nella redazione di un PSC del tutto inadeguato, in quanto meramente riproduttivo della normativa antinfortunistica (Cass. pen., Sez. IV, n. 43111/2008) […]. Ancora: […] ha proceduto al mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzioni infortuni […] il PSC redatto è solo un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge, però eludendoli in sostanza (Cass. Pen., Sez. III, n. 21002/2008) […].

Né peraltro, il CSP può ricorrere, affermando che l'articolo 158 del D.Lgs. n. 81/2008 sanzioni l'omessa redazione del piano di sicurezza per la violazione di cui all'art. 91, co. 1, il quale rinvia, per i contenuti del piano, all'Allegato XV del decreto in questione, e quindi anche al contenuto dello stesso (cfr. Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 13986/2012). Altro fattore di irregolarità, che spesso si riscontra in cantiere, è la genericità con cui il PSC rinvii (anziché prescrivere dettagliatamente il da farsi) alle normative di legge in merito alla protezione dei pericoli, nonché alle generiche valutazioni dei rischi da interferenze, per lo specifico cantiere (Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 7331/2010).

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Rapporto tra documenti di pianificazione

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) rappresenta il documento di progettazione che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione, nei casi trattati al precedente paragrafo 1.2., redige con la finalità di definire le prescrizioni necessarie a prevenire o ridurre al minimo i rischi di natura generica ed interferenziale. I suoi contenuti minimi sono riportati, di rinvio all’art. 100, nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Il Piano rappresenta dunque il documento di riferimento per poter poi declinare nello specifico il Piano operativo di sicurezza, i cuoi contenuti, sempre riportati nell’allegato XV, sono orientati alla valutazione dei rischi specifici dell’impresa.

Per tramite del PSC in fase di progettazione, ovvero prima che i lavori inizino e si possano esprime dei fattori di rischio, questi vengono individuati e prevenuti a tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori. Il committente, portatore dell’interesse principale in cantiere, potrà andare in appalto ed affidare i lavori, solo dopo aver preso atto della redazione del documento e che questo riporti i contenuti minimi.

Il Piano, a garanzia della sua pertinenza ed efficacia preventiva, prima che inizino i lavori, dovrà essere sottoposto al CSE prima di essere inviato alle imprese affidatarie, le quali redigeranno il proprio POS e lo invieranno allo stesso CSE per una verifica di congruenza. Solo successivamente l’impresa potrà entrare in cantiere. Qualora vi siano filiere di sub-appalti, sarà l’impresa affidataria, una volta ricevuto il benestare sul proprio POS, ad inviare quest’ultimo ed il PSC all’impresa a cui ha affidato i lavori (art. 101, co. 2, D.Lgs. 81/08) la quale, a sua volta, redatto il proprio POS, lo invierà all’impresa da cui ha ricevuto i lavori per una verifica di congruenza rispetto al proprio, prima che questi lo invii al CSE per una verifica di pertinenza (art. 101, co. 3, D.Lgs. 81/08).

Qualora il documento sia ritenuto idoneo l’impresa potrà accedere in cantiere, in caso contrario dovrà riportare le modifiche riferite dal CSE. Si tratta dunque di un doppio livello di garanzia, il primo rispetto alla propria filiera di affidamento lavori: affidataria-esecutrice, il secondo è rappresentato da una verifica certificata dal CSE che per competenza e visione di insieme sull’intero cantiere, dovrà corrispondere. Per soddisfare inoltre il requisito di cui all’art. 92, co. 1, lett. b) è necessario che su richiesta del CSE o comunque a seguito di ogni modifica, sia essa lavorativa, tecnologica o organizzativa dalla quale possano emergere nuove fattispecie di rischi, i documenti dovranno essere aggiornati. Si tratta appunto, al pari del PSC, di piani dinamici.


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Per approfondire:

Nella piattaforma Smart 24 HSE: Sicurezza sul cantiere, coordinamento delle interferenze: DUVRI o PSC? in Cantieri24: rivista digitale con articoli di approfondimento a disposizione degli abbonati alla piattaforma


Lo speciale:

SICUREZZA SUL LAVORO E IN CANTIERE

Guida alle criticità della normativa, al ruolo di coordinatore dell'esecuzione e DL nell'epoca Covid-19 e ai rifiuti da costruzione e demolizione

A cura di Mario Gallo, Pierpaolo Masciocchi e Francesco Torre.

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