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I requisiti per la qualificazione degli esperti in gestione dell’energia

I requisiti per la qualificazione degli esperti in gestione dell’energia

Il mercato della “green economy” richiede ormai sempre di più figure professionali capaci di coniugare conoscenze in campi differenti, per esempio nel campo energetico e ambientale con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione. Queste conoscenze devono essere costantemente aggiornate sull’evoluzione delle tecnologie, delle metodologie e della normativa, così da rendere il professionista in grado di impostare, in qualsiasi organizzazione, un’efficiente gestione dell’energia.

Ed è proprio in questo ambito che nel dicembre 2009 è stata pubblicata la norma UNI CEI 11339 – “Gestione dell’energia. Esperti in gestione dell’energia – Requisiti generali per la qualificazione”, un’importante tassello per la qualificazione di tali figure professionali, oltre che per la diffusione e l’applicazione dei Sistemi per la Gestione dell’Energia.

La figura dell’esperto in gestione dell’energia è in particolare prevista anche dal recente D. Lgs. 102/2014 che ha recepito la Direttiva 2012/27/UE, operante da un lato attraverso la certificazione dei sistemi per la gestione dell’energia (ISO 50001: 2011) e dall’altro attraverso la qualificazione e la certificazione di fornitori di servizi energetici quali le ESCo e gli esperti in gestione dell’energia.

In tale Direttiva, che sancisce l’obbligo per le grandi imprese di effettuare un audit energetico ogni 4 anni a partire dal 5 dicembre 2015, viene infatti stabilito che tale diagnosi venga effettuata o da ESCo certificate UNI 11352 o da Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) secondo i requisiti previsti dalla UNI 11339 o ancora, che siano esentate da tale obbligo le imprese che si dotino un Sistema di Gestione dell’Energia in conformità alla ISO 50001:2011.
In un tale contesto è facile presupporre che la figura dell’esperto in gestione dell’energia nel tempo vada a superare la precedente figura dell’energy manager, prevista dalla Legge 10/1991, ed andare a rappresentare un sicuro riferimento per chi vorrà misurarsi con il settore dell’efficienza energetica.

Entrando più nel merito della norma in oggetto, gli intenti che questa si prefigge possono essere condensati nei tre seguenti punti:
• consentire agli aspiranti esperti in gestione dell’energia di comprovare e mettere in evidenza il proprio livello di competenza ed esperienza;
• definire le modalità per il riconoscimento ed il mantenimento di tale livello di qualificazione;
• garantire a tutte le organizzazioni che intendono raggiungere l’obiettivo dell’utilizzo razionale dell’energia e dell’efficienza energetica di potersi avvalere di esperti qualificati.

L’esperto di gestione dell’energia può essere chiamato ad operare anche su strutture ed impianti esistenti, dei quali non siano disponibili dati certi relativi alle caratteristiche utili alla valutazione dell’assorbimento energetico, o che tali dati siano incerti o non congruenti ai consumi riscontrati. L’EGE deve disporre pertanto di conoscenze che coprano anche le conoscenze dei materiali e la valutazione delle prestazioni termiche degli involucri edilizi.

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