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I progetti idraulici non sono competenza esclusiva degli Ingegneri. I motivi

Tar Sardegna: se il progetto idraulico è connesso a un fondo agrario sono competenti anche i dottori agronomi e non solo gli ingegneri

Gli elaborati che riguardano progetti idraulici, se connotati alla valorizzazione agraria, sono materia di competenza dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. E' l'indicazione - importante - che arriva dal Tar Sardegna, che con la sentenza 591/2018 ha dato ragione alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna (Fedaf), in un contenzioso inerente l'incarico professionale ad un Dottore Agronomo per la predisposizione di una serie di elaborati tecnici per la presentazione di una domanda per l'approvazione tecnica, in sanatoria, di uno sbarramento e l'esercizio di un bacino di accumulo artificiale, sito in località Monte Minerva del Comune di Villanova Monteleone, destinato ad abbeverare il bestiame del suo allevamento e a irrigare un erbaio.

Progettazione e competenze specifiche: prevale sempre la legge stataleIl Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari aveva chiesto all'Agronomo di presentare documentazione integrativa, compresa una articolata "perizia giurata a firma […] di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, […]". Secondo il Servizio Territoriale della Regione Sardegna, quindi, anche la documentazione tecnica da allegare alla perizia doveva essere sottoscritta da un ingegnere iscritto all'albo, e non da un agronomo. Il motivo? La legge regionale della Sardegna 12/2007 (dell'art 26, punto 2 dell'allegato A) che affida competenza esclusiva agli ingegneri.

L'Agronomo ha presentato ricorso al TAR: la norma nazionale relativa all'ordinamento della professione di dottore agronomo (art. 2, comma 1, lettera d, della legge 3/1976, come sostituito dall'art. 2 legge 152/1992), infatti, attribuisce ai dottori agronomi la competenza per "la progettazione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali (…) nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici".

Il Tar ha dato ragione all'Agronomo, ritenendo che:

  • la norma regionale di cui all'art. 26 cit. non afferma la sussistenza di una competenza esclusiva degli ingegneri, a scapito della sfera di competenza che la legge statale attribuisce ai dottori agronomi, ma affianca a quest'ultima la competenza (non esclusiva) degli ingegneri, ai quali è consentita la predisposizione degli allegati tecnici che devono accompagnare la domanda in sanatoria;
  • la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

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