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I pagamenti delle prestazioni professionali a cavallo di fine anno per i professionisti

Aprofondimento sulle problematiche fiscali di fine anno per i professionisti

Data di pubblicazione originale dell'articolo: 15/12/2014


In prossimità di fine anno è il caso di approfondire alcune tematiche connesse all’incasso da parte dei professionisti.
L’articolo 54, comma 1 del Tuir, prevede che il reddito prodotto nell’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra:

  • l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde e
  • l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.

In altri termini e in linea generale la determinazione avviene utilizzando il criterio di cassa, salvo l’esistenza di specifiche deroghe.
Ecco che allora, all’approssimarsi di fine anno, vale la pena effettuare alcune considerazioni sul funzionamento del criterio di cassa, poiché, di fatto, nonostante la norma generale sia semplice e chiara, sussistono, all’atto pratico, alcune complicazioni derivanti dall’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante.

Il professionista deve verificare se l’utilizzo di forme di pagamento alternative al denaro (specialmente come adesso all’prossimarsi della chiusura d’anno) può determinare situazioni di incertezza.
In linea generale, il criterio dovrebbe essere quello che individua il momento in cui la somma di denaro esce dalla sfera del soggetto erogante per entrare in quella del professionista.

Assegno – si tratta di individuare quale sia il momento di incasso fiscalmente rilevante, scegliendo tra la data di emissione, quella di ricevimento e quella di incasso. Sicuramente irrilevante è la data apposta dal soggetto emittente sull’assegno. Ad esempio, se A stacca in data 30 dicembre 2014 un assegno (di pari data) e lo spedisce per posta al professionista B che lo riceve il 3 gennaio 2015, non esiste dubbio che il compenso si concretizza in quest’ultimo periodo. Non assume nemmeno rilevanza il fatto che si crei un disallineamento temporale tra periodo in cui il cliente considera pagata la parcella e provvede ad effettuare la ritenuta ai sensi del d.P.R. n.600/1973 (anno 2014) e periodo in cui il professionista evidenzia tale compenso nelle proprie scritture contabili e lo dichiara nel proprio modello Unico 2016. A ogni buon conto torna utile conservare la prova (ad esempio la busta con il timbro postale in cui era contenuto l’assegno) per giustificare il comportamento nel caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Un chiarimento è giunto dalla stessa Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione n.138/E/2009 ha affermato che “in relazione alla specifica questione prospettata, che riguarda la corretta imputazione temporale di un compenso professionale percepito sotto forma di assegno circolare, si esprime l’avviso che il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente” .

Bonifico bancario - Con la C.M. n.38/E/2010 p.to 3.3., l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 38/E/2010 ha affermato che il momento che rileva è quello dell’accredito sul conto corrente (la data disp20onibile).

Carta di credito - ai fini della soluzione si può prendere spunto dalla Risoluzione n.77/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate che, sebbene riferito alla deducibilità di oneri in dichiarazione dei redditi, alla luce del principio di cassa che si applica anche in quella fattispecie, si ritiene estendibile agli incassi dei professionisti. Il momento che rileva è quello in cui viene manifestata la volontà di sostenere l'onere (il pagamento della prestazione al professionista) dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai fini fiscali.