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I CAM 2022: novità, applicazioni pratiche e relazione con i Protocolli di Sostenibilità

La nuova versione dei CAM edilizia del giugno 2022. Breve analisi del nuovo testo, alcune differenze con la normativa precedente e la relazione tra CAM e Protocolli di Sostenibilità.

I nuovi CAM 2022

Come è noto, il Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) il 23 giugno 2022 ha emesso il DM n. 256 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” noto anche come Decreto CAM 2022.

Esso sostituisce il precedente decreto dell’11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” ed è entrato in vigore a partire dal 4 dicembre 2022, salvo eventuale applicazione della precedente normativa per procedure già approvate o affidate prima di tale data.

Nel presente articolo si farà riferimento ai soli CAM Edilizia.

Proprio in questi giorni è stato pubblicato il decreto del MASE di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Approvazione del piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023”. Con questo decreto vengono aggiornati e revisionati gli attuali criteri ambientali minimi (CAM), anche al fine di integrare nuove categorie di forniture, servizi e lavori nella strategia degli appalti pubblici sostenibili. Di tale decreto si parla nel seguente articolo:

Nuovi CAM nella Pubblica Amministrazione: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 3 agosto 2023
Pubblicato in GU il nuovo Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della PA 2023, che aggiorna la normativa sui CAM e Appalti Verdi.

 

Scopo dei CAM e novità rispetto alle precedenti versioni

L’art. 34 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017) impone l’obbligo, da parte di tutte le stazioni appaltanti, dell’applicazione dei CAM per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per interventi edilizi disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici.

I CAM costituiscono quindi una realtà con la quale tutti i progettisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione devono confrontarsi. Essi definiscono i requisiti ambientali che consentono di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale, rispetto allo status quo del mercato e in relazione al suo intero ciclo di vita. Questo a prescindere dalla specifica categoria di beni o servizi cui sono riferiti.

Una delle novità principali riguarda l’obbligatorietà di redigere, da parte del progettista, una Relazione CAM.

In questo documento, che risulta fondamentale per la corretta definizione del progetto, devono essere specificate per ogni criterio, le scelte progettuali che riguardano le modalità di applicazione, l’integrazione di materiali/componenti e tecnologie adottati, l’elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam con l’evidenza che sia garantito il rispetto di tutti i criteri previsti oppure l’indicazione delle ragioni normative, tecniche o procedurali per le quali tali criteri non siano pertinenti o non sia possibile la loro applicazione.

Per agevolare l’attività di verifica di conformità ai criteri ambientali, per ognuno di essi è riportata una “verifica”, i cui contenuti sono parte anche della Relazione CAM di cui sopra, che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformità.

 

Figura 1 – Esempio di “criterio” e relativa “verifica” come riportati nell’Allegato al Decreto CAM 2022.
Figura 1 – Esempio di “criterio” e relativa “verifica” come riportati nell’Allegato al Decreto CAM 2022.

 

Risulta quindi molto chiaro quale sia l’importanza della Relazione CAM all’interno del processo progettuale di un’opera pubblica. Essa guida e condiziona le scelte progettuali in base ai singoli criteri, che non devono essere valutati e verificati singolarmente, ma in base a una visiona globale del progetto, in modo da assicurarne la coerenza e la fattibilità ma senza sottrarre al progettista la libertà di attuare le proprie scelte in merito a tecniche, materiali, soluzioni. Rappresenta dunque un’importante “linea guida” di tutto il processo progettuale.

 

I CAM e i Protocolli di sostenibilità

Una possibilità interessante contenuta nel DM 2022 - ma presente anche nella versione precedente - al punto 1.3.4 “Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova” prevede la possibilità di dimostrare la conformità del progetto ai CAM Edilizia attraverso alcuni protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale. Il progettista, dunque, al fine di soddisfare (in tutto o in parte) i criteri CAM può allegare alla Relazione la documentazione prevista dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile utilizzato, eventualmente integrando quanto necessario per dimostrare la completa conformità allo specifico criterio.

Il punto 1.3.4 del DM cita alcuni protocolli di sostenibilità, elencandoli come segue:

  • Architettura Comfort Ambiente (ARCA);
  • Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM);
  • CasaClima Nature;
  • Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB);
  • Haute Qualité Environnementale (HQE);
  • Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA);
  • Leadership in Energy & Environmental Design (LEED);
  • Sustainable Building (SB) Tool, International Initiative for a Sustainable Built Environment (SBTool);
  • WELL® - The WELL Building Standard;
  • Protocolli di certificazione del Green Building Council Italia (GBC).

Per illustrare meglio questo aspetto faremo riferimento al protocollo di sostenibilità CasaClima Nature, specificatamente indicato nell’elenco precedente. Esso è applicabile quando l’edificio in progetto è a destinazione residenziale, mentre per destinazioni d’uso diverse occorre riferirsi agli specifici protocolli derivati dal Nature e adattati alle varie destinazioni, come ad esempio i protocolli Work&Life (uffici) e School (edifici scolastici). I protocolli di sostenibilità possono essere applicati sia a nuovi edifici che a edifici esistenti da risanare/ristrutturare.

Il protocollo CasaClima Nature prevede la certificazione di un edificio (nuovo o esistente) in base al rapporto tra esso e l’ambiente circostante e l’impatto sulla salute e il benessere di coloro che ci dovranno vivere all’interno. Non si ferma quindi alla mera certificazione energetica, ma questa diventa parte di una più ampia serie di indicatori che misurano la sostenibilità dell’intervento proposto (nuovo edificio o risanamento dell’esistente) tra cui:

  • Ecocompatibilità dei materiali e dei sistemi impiegati
  • Impatto idrico
  • Qualità dell’aria indoor
  • Illuminazione naturale e artificiale
  • Comfort acustico
  • Protezione dal gas radon.

É chiaro dunque come l’analisi di tali indicatori possa “sovrapporsi” alle verifiche dei CAM, ma è necessario che i protocolli di sostenibilità siano allineati al DM 2022 per avere la certezza che le verifiche in essi contenute possano essere equivalenti ai vari Criteri stabiliti dalla Legge, stabilendo anche eventuali discrepanze tra le verifiche richieste dal protocollo con quelle richieste dal Decreto.

Allo scopo di chiarire quest’ultimo punto e fornire al progettista uno strumento operativo chiaro e di facile applicazione, l’Agenzia CasaClima ha inserito nelle Linee Guida per l’applicazione dei protocolli di sostenibilità CasaClima una tabella di raffronto tra i requisiti richiesti dal Protocollo e le specifiche richieste dai CAM edilizia.

 

Figura 2 –  tabella di raffronto tra le specifiche tecniche dei CAM edilizia e i Criteri del Protocollo CasaClima School (dalle Linee Guida CasaClima School redatte dall’Agenzia CasaClima).
Figura 2 – tabella di raffronto tra le specifiche tecniche dei CAM edilizia e i Criteri del Protocollo CasaClima School (dalle Linee Guida CasaClima School redatte dall’Agenzia CasaClima).

 

Al fine di mantenere l’identità, la specificità e la riconoscibilità dei protocolli di certificazione CasaClima rispetto al CAM Edilizia, non tutte le specifiche tecniche contenute nel decreto trovano una corrispondenza nei protocolli CasaClima School e Work&Life. Alcune specifiche, inoltre, seppur riprese nei protocolli, lo sono solo parzialmente rispetto a quanto indicato nel DM 2022.

Concludiamo facendo presente che la verifica dei CAM resta sempre sotto la responsabilità diretta del progettista.

L’applicazione di un Protocollo di Sostenibilità può semplificare le verifiche richieste dalla Legge, ma non è di per sé sufficiente a garantire la piena rispondenza del progetto al DM 236/2022 e alle altre norme correlate, anche per le ragioni sopra esposte di non totale corrispondenza tra protocolli e CAM. Occorre quindi che il progettista provveda alla verifica di tutti i Criteri richiesti dalla Legge, integrando ciò che non è direttamente contemplato dal Protocollo di sostenibilità che si sta applicando.

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