Codice Appalti | Appalti Pubblici | Professione
Data Pubblicazione:

I contratti di servizi di ingegneria e architettura sottosoglia della pubblica amministrazione

Approfondimento sulle regole degli appalti di servizi contenute nel nuovo Codice Appalti (D.Lgs. N. 36/2023) in cui si forniscono i dettagli sulle soglie comunitarie per gli appalti europei e sulle procedure di affidamento per importi inferiori a tali soglie. L'obiettivo è informare gli operatori economici sulle modalità di partecipazione agli appalti, inclusi i cambiamenti normativi e le procedure da seguire.

Il D.Lgs. N. 36/2023 – nella sua ennesima rivisitazione del Codice degli appalti (precedente D.Lgs. 50/2016) componendosi ora di 5 Libri suddivisi in varie Parti, Titoli e Allegati - non ha creato, almeno per i livelli sottosoglia, modifiche sostanziali in tema di appalti di servizi (ambito in cui ricadono anche i servizi di Ingegneria e Architettura).


Le soglie di rilevanza europea

Approfondendo la tematica, nello specifico, le soglie in questione sono quelle di rilevanza comunitaria che sono rappresentate da classi di importi, differenziate per lavori, servizi e forniture che a seconda del loro ammontare assumono interesse a livello Europeo.

Per accordi a livello di Unione Europea si è cioè stabilito che per oltre certi importi, la possibilità di partecipare alla gara di affidamento non può rimanere di conoscenza e quindi di possibilità di affidamento solo locale ma deve essere aperta a tutte le nazioni dell’Unione Europea garantendo l’accesso agli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

Le attuali soglie sono stabilite dall’art.14 (Parte I Libro I) del citato decreto e pari a:

  • a. 5.382.000 € per appalti pubblici di lavori e concessioni;
  • b. 140.000 € per appalti pubblici di forniture, servizi, concorsi pubblici di progettazione di stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali;
  • c. 215.000 € per appalti pubblici di forniture, servizi e concorsi pubblici di progettazione di amministrazioni sub-centrali;
  • d. 750.000 € per gli appalti di servizi sociali e assimilati.

Le autorità governative centrali sono definite all’allegato I.1 al punto c) «amministrazioni centrali» quali: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell'interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco), Ministero della giustizia e uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali (incluse le sue articolazioni periferiche), Ministero della salute, Ministero dell'istruzione e merito, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della cultura (comprensivo delle sue articolazioni periferiche), CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali), Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e i soggetti giuridici che sono loro succeduti.

Le amministrazioni sub-centrali sono indicate al seguente punto d) «amministrazioni sub-centrali» quali tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c).

Nei settori speciali (quelli del “Gas ed energia termica” - inclusa l’estrazione di combustibili solidi, dell’Elettricità, dell’Acqua, dei servizi di Trasporto, dei Porti ed aeroporti nonché dei Servizi postali.) le soglie di rilevanza europea diventano invece:

  • a. euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
  • b. euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  • c. euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

E' necessario ricordare che le stesse sono comunque periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Restando nell'ambito dell'importo dei servizi possiamo dire, tenuto conto che questo è calcolato proporzionalmente all'importo dei lavori progettati da eseguire ed assumendo un parametro di riferimento di circa pari al 10% dello stesso, si può considerare che, al netto dei ribassi (argomento che richiederebbe un articolo specifico ...), essi corrispondano ad un importo lavori pari a circa:

Nei settori "ordinari":

  • 1.400.000 € per lavori che sono richiesti da stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali;
  • 2.150.000 € per lavori che sono richiesti da amministrazioni sub-centrali

Nei settori speciali:

  • euro 4.310.000 per lavori


Le modalità di affidamento e di esecuzione per contratti sottosoglia

Le modalità di affidamento e di esecuzione (per contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea) sono trattati negli artt. 48-54 (nel Libro II - Parte I).

Nello specifico:

Art. 48

Nel caso in cui la stazione appaltante accerti l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie. Con interesse transfrontaliero certo si intende, in estrema sintesi, che l'appalto potrebbe, a prescindere dal fatto di essere sottosoglia, essere comunque di interesse europeo e quindi deve seguire le procedure che consentano la conoscenza e la partecipazione a livello europeo. E' obbligo della stazione appaltante verificarlo.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

Gli affidamenti devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione. Questo significa che è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un ulteriore appalto a chi abbia già ottenuto un affidamento per attività rientranti nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione può però non essere applicato nei casi di:

  • importi inferiori a € 5.000
  • in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto anche oltre le due volte. Ovviamente questo obbliga la stazione appaltante ad una attenta e precisa motivazione di tale condizione.
  • per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) (vedi nel seguito - procedura negoziata senza bando con consultazione di 5-10 operatori economici) quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il contraente uscente non deve quindi attendere un periodo di tempo determinato prima di poter ricevere affidamenti ulteriori da una stazione appaltante ma “salta” un turno (due affidamenti consecutivi).

Quanto alle definizioni di “settore merceologico”, oppure “categoria di opere” o “settore di servizi” (immutate rispetto alla previgente disciplina), occorre osservare che l’ambito di applicazione è molto ampio. Al riguardo il Consiglio di Stato (sez. V, sent. n. 8030/2020) ha adottato il criterio della prestazione principale o prevalente, affermando che ricorre l’eccezione alla regola generale di applicabilità del principio di rotazione allorquando vi sia in concreto una “sostanziale alterità qualitativa” della prestazione oggetto di affidamento.

Fermo restando, ovviamente, il principio di garantire la massima partecipazione, non risulta comunque giuridicamente vincolante l'affidamento di due o più servizi ad un medesimo soggetto economico da parte di una stessa stazione appaltante, essendo bastante che siano intercorsi cronologicamente tra due incarichi almeno un incarico ad altro soggetto diverso.

Art. 50. (Procedure per l’affidamento)

L''affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie può avvenire con le seguenti modalità:

  • a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • b. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • c. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
  • d. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II (vedasi in particolare l'art. 70);
  • e. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 (casi b e c per i settori ordinari e b per quelli speciali).


L'affidamento diretto

L'affidamento diretto è una procedura di assegnazione che consente all’amministrazione pubblica di assegnare direttamente un appalto senza dover effettuare una gara (ossia definire una "competizione" tra operatori economici).

Nei casi a. ed in particolare b. (servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro) la stazione appaltante non è neppure obbligata a consultare (e dimostrare) di aver consultato più operatori economici ma può direttamente assegnare il servizio ad un operatore da lei scelto liberamente. Fermo restando che tali soggetti documentino il possesso di esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.


La procedura negoziata senza bando

La procedura negoziata senza bando (art. 158) è una procedura di assegnazione in cui le stazioni appaltanti individuano liberamente gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre (per tale ambito il numero è imposto a cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Le stazioni procedono quindi ad invitare tali operatori economici che sono quindi gli unici che possono partecipare a tale selezione. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo, al comma 9, nell'offerta economica l'operatore deve indicare a, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

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