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Guida ANDIL alle nuove regole per prodotti da costruzione

ANDIL ha redatto una “Linea guida all’applicazione del CPR n. 305/11” con riferimento a tutti i prodotti in laterizio soggetti a relativa norma armonizzata europea

Come i laterizi rispondono agli adempimenti del CPR n. 305/2011

Dal 1° luglio 2013 sono cogenti gli articoli del nuovo regolamento europeo CPR “Construction Production Regulation” che prevedono gli adempimenti di specifico interesse delle aziende produttrici. ANDIL ha redatto una “Linea guida all’applicazione del CPR n. 305/11” con riferimento a tutti i prodotti in laterizio soggetti a relativa norma armonizzata europea, al fine di orientare i produttori nel soddisfare i requisiti di legge inerenti la dichiarazione di prestazione (DoP) e la marcatura CE.

Il 9 marzo 2011 il parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) n. 305/2011, che è stato pubblicato il 4 aprile 2011 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed è entrato in vigore 20 giorni dopo. Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e conseguentemente abroga la Direttiva 89/106/CEE Prodotti da Costruzione (CPD).

Dal 1° luglio 2013 sono applicativi tutti gli articoli contenuti nel CPR, che diventa l’unico documento di riferimento per la commercializzazione dei prodotti da costruzione sul mercato interno della Unione Europea. Il CPR elenca e descrive sette requisiti di base delle opere di che “devono” essere soddisfatti:

1. Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute e ambiente
4. Sicurezza e accessibilità nell’uso
5. Protezione contro il rumore
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
7. Uso sostenibile delle risorse naturali

Il CPR introduce il termine caratteristiche essenziali per definire le “caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione”. Questa esplicitazione implica che i prodotti possono avere altre caratteristiche “non essenziali”, che possono comunque essere importanti ma che non comportano implicazioni giuridiche e che pertanto non costituiscono barriera legale alla libera commercializzazione.

Il CPR, conseguentemente, limita strettamente la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE alle sole caratteristiche essenziali del prodotto e definisce termini “immissione sul mercato” e “messa a disposizione sul mercato”. Questi termini corrispondono a precisi momenti nel tempo nella fornitura di prodotti per costruzioni e sono utilizzati per assegnare apposite responsabilità. Messa a disposizione sul mercato significa qualsiasi “fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale”.

La messa a disposizione sul mercato indica quel momento nel tempo in cui un prodotto da costruzione cambia di proprietà. L’immissione sul mercato corrisponde alla “prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell’Unione”.

Solo i fabbricanti o gli importatori possono immettere un prodotto sul mercato mentre ogni altro operatore economico, lungo tutta la catena di fornitura, mette a disposizione il prodotto al successivo operatore o al cliente finale. Secondo le disposizioni transitorie del CPR, i prodotti da costruzione che sono immessi sul mercato da un fabbricante o da un importatore in accordo alla direttiva CPD prima del 1° luglio 2013 sono considerati conformi al CPR. Gli operatori economici che hanno ricevuto forniture di prodotti da parte di fabbricanti o importatori prima del 1° luglio 2013 con riferimento alla direttiva possono distribuire tali prodotti anche dopo il 1° luglio 2013, quando la direttiva sarà completamente sostituita dal CPR. Per i prodotti da costruzione già fabbricati e posti a piazzale, invece, i produttori devono redigere le dichiarazioni di prestazione e possono farlo sulla base di certificati rilasciati ai fini delle dichiarazioni di conformità che sono state emesse prima del 1° luglio 2013.

L’associazione nazionale degli industriali dei laterizi ha predisposto la “Linea guida ANDIL all’applicazione del CPR n. 305/11” con riferimento a tutti i prodotti del settore soggetti a marcatura CE, ovvero disciplinati da una norma europea armonizzata:

• elementi in laterizio per muratura (UNI EN 771-1: 2011)
• blocchi in laterizio per solai a travetti (UNI EN 15037-3: 2011)
• tegole in laterizio e relativi accessori per coperture (UNI EN 1304: 2005)
• elementi in laterizio per pavimentazione (UNI EN 1344: 2003)
• piastrelle in cotto (UNI EN 14411: 2012)

La guida, al fine di fornire indicazioni per l’implementazione delle disposizioni del nuovo regolamento (UE) per la commercializzazione dei prodotti da costruzione,intende orientare le aziende produttrici di laterizi nel soddisfare i requisiti di legge specifici inerenti la redazione della dichiarazione di prestazione (DoP) e l’apposizione della marcatura CE.

La dichiarazione di prestazione, DoP, va a sostituisce la dichiarazione di conformità prevista dalla precedente direttiva e costituisce il documento principale nel nuovo regolamento. Sotto la propria responsabilità, il fabbricante o l’importatore, all’atto dell’immissione sul mercato, fornisce la DoP all’utilizzatore del prodotto – l’installatore, il progettista o il direttore lavori – che deve conoscere l’impostazione del modello di DoP, al fine di valutare e controllare l’idoneità del prodotto all’uso previsto.

Il CPR stabilisce che “quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme ad una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato”. Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità del prodotto da costruzione in riferimento alle sue prestazioni dichiarate. La DoP è compilata in base al modello previsto all’allegato III del CPR e va “fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico.”

Inoltre, la copia della DoP può essere messa a disposizione anche su un sito web, ma solo in conformità alle condizioni che saranno prossimamente fissate dalla Commissione Europea mediante l’adozione di appositi atti delegati. Va precisato che, ad oggi, la messa a disposizione della DoP su sito web è un’opzione non regolamentata e non può essere considerata un’alternativa alla copia in forma cartacea o su supporto elettronico. La DoP va fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione.

Il CPR, inoltre, prescrive che “la marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione. Se la dichiarazione di prestazione non è stata predisposta dal fabbricante la marcatura CE non viene apposta.” La marcatura CE va resa visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un’etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Esempio di DoP per elemento in laterizio da solaio a travetti e blocchi interposti.

Esempio di DoP per elementi in laterizio faccia a vista.


Per maggiori informazioni su sito www.laterizio.it è disponibile “in evidenza” la pagina web “Guida all’applicazione del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

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