Data Pubblicazione:

Gruppo Iva per imprese e professionisti: si parte dal 2019. Le specifiche

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono divenire un unico soggetto passivo ai fini IVA, a seguito di un'opzione esercitata dai medesimi soggetti

E' stato firmato dal MEF il decreto "Gruppo IVA", in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale si da attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (art.1, comma 24, della legge 232/2016), in attuazione dell'art. 11 della Direttiva 2006/112/CE. La Finanziaria 2017 aveva infatti previsto che, a partire dal 2018, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possano divenire un unico soggetto passivo ai fini IVA, a seguito di un'opzione esercitata dai medesimi soggetti.

Requisiti

Possono optare per la costituzione di un Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti in Italia, esercenti attività d'impresa, arte e professione, uniti da vincolo finanziario, economico e organizzativo. Tali requisiti devono sussistere al momento dell'opzione e, comunque, dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione è stata esercitata.

Tempistiche

In sede di prima applicazione la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018, per consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l'esercizio di tale opzione.

Procedura per la costituzione del Gruppo Iva

E' completamente telematica e ogni gruppo avrà un proprio numero di partita Iva. Per definire la procedura, il rappresentante del Gruppo deve tramettere telematicamente alle Entrate la dichiarazione di costituzione della compagine sottoscritta da tutti i partecipanti.

La dichiarazione deve contenere: 1) la denominazione del Gruppo; 2) i dati identificativi del rappresentante e dei soggetti partecipanti; 3) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al Gruppo, dei vincoli finanziario, economico e organizzativo; 4) l'attività o le attività che saranno svolte dal Gruppo; 5) l'elezione di domicilio presso il rappresentante del Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante; 6) la sottoscrizione del rappresentante del Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.

Diritti e obblighi del gruppo Iva

Il Gruppo Iva assume tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla disciplina Iva con riguardo alle operazioni per cui l'imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione diventa esercitabile, a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la sua costituzione. I singoli partecipanti, a loro volta, assumono tutti gli obblighi e i diritti Iva con riguardo alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione è esercitabile, anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo o dopo la sua cessazione.

Fatturazione e certificazione dei corrispettivi

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal Gruppo sono documentate mediante fattura (o, a seconda dei casi, con le modalità di volta in volta previste dalla disciplina Iva) emessa dal rappresentate o da uno dei partecipanti. Sulla fattura devono essere indicati la partita Iva del gruppo e il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione. Per la fatturazione delle operazioni effettuate nei confronti del Gruppo, il rappresentante o uno dei partecipanti devono comunicare al fornitore la partita Iva del Gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente.

Importante: le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. In ogni caso le stesse vanno inserite nelle scritture contabili diverse dai registri Iva. Spetta al rappresentante o ai partecipanti effettuare le registrazioni delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti, anche mediante l'adozione di appositi registri sezionali, mentre il soggetto deputato alle comunicazioni periodiche e dichiarazioni è il rappresentante del Gruppo.

Rimborsi Iva

I rimborsi spettanti al Gruppo Iva sono eseguiti applicando le regole previste in generale dalla disciplina Iva (art. 38-bis del dpr 633/1972), fatte salve alcune specifiche disposizioni appositamente dettate (ad esempio, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali deve essere verificata in capo a tutti i componenti del Gruppo).