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Grandi case mobili degli agriturismi: servono sia permesso di costruire che certificato di collaudo

Cassazione: l'installazione di due case mobili di dimensioni cospicue e del peso di circa 3,5 tonnellate ciascuna rientra nella categoria degli «interventi di nuova costruzione», in quanto non possono ritenersi né diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, né conformi alle normative regionali di settore in tema di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti

E' legittimo, il sequestro preventivo di due manufatti prefabbricati ubicati in un'area campeggio di un agriturismo e destinati al soggiorno di turisti, con riferimento al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) del dpr 380/2001, cioè esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione.

Il tutto è contenuto nella sentenza 32735/2020 della Corte di Cassazione, che conferma in tutto e per tutto la decisione del Tribunale ordinario il quale, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha concluso che l'installazione dei due manufatti rientra nella categoria degli «interventi di nuova costruzione», a norma dell'art. 3, comma 1, lett. e.5), dpr/2001, osservando che questi non possono ritenersi né diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, né conformi alle normative regionali di settore in tema di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti.

Il G.i.p. aveva invece disposto il sequestro dei due manufatti esclusivamente per i reati di cui agli artt. 75 (mancanza del certificato di collaudo) e 95 dpr 380/2001, rigettando la richiesta di misura per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), ritenendo che l'installazione degli stessi costituisse attività edilizia libera.

Il ricorso si articola in un'unico motivo, nel quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 44, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. e5), dpr 380/2001, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta riconducibilità dei manufatti alla categoria degli «interventi di nuova costruzione».

Case mobili: si tratta di nuove costruzioni, niente edilizia libera. Ecco perché

La Cassazione precisa in primis che l'art. 3, comma 1 del TUE, nell'elencare gli «interventi di nuova costruzione» - la cui realizzazione, a norma dell'art. 10, lett. a), presuppone il «permesso di costruire», e, in mancanza di questo, costituisce reato a norma dell'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. cit. - include tra gli stessi, alla lett. e.5), «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,
e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».

Quindi anche i «prefabbricati» e le «case mobili» sono da ritenersi «interventi di nuova costruzione», salvo che «siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee», ovvero «siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».

Ma per «esigenze meramente temporanee» possono intendersi solo quelle del tutto transitorie e di breve durata. Non è il 'nostro' caso, visto che queste case mobili sono state
installate per il secondo anno consecutivo per una durata di sei mesi, nell'ambito dell'offerta ricettiva della struttura agrituristica, e sono di dimensioni cospicue, del peso di circa 3,5 tonnellate ciascuna, decorate da vasconi di alloro, accessibili medianti brevi scalinate in legno, munite di impianti di condizionamento, collegate agli scarichi fognari ed alla rete idrica tramite gli allacci predisposti per la sosta dei campers nelle piazzole, e sprovviste di ruote.

A rinforzo, si aggiunge che i due manufatti hanno la funzione di ampliare il numero delle camere a disposizione dell'agriturismo, e, stante l'assenza di previsioni autorizzatorie nello strumento urbanistico comunale, si pongono in contrasto con quanto prevede l'art. 8 § 11 della delibera di Giunta regionale.

Decreto Semplificazioni: nessuna modifica per le opere mobili

La Cassazione osserva anche che le conclusioni esposte non sembrano influenzate dalla modifica dell'art. 6, comma 1, lett. e- bis, recata, dall'art. 10 comma 1, lett. c) DL 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), che ha ampliato il novero degli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.

Secondo il "nuovo" art. 6, comma 1, lett. e-bis, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo «le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione». In particolare, rispetto alla previgente disciplina, il nuovo testo dell'art. 6 comma 1 lett. e-bis, contempla anche le opere «stagionali» e prevede un maggior termine di legittima "insistenza" delle opere «contingenti e temporanee», aumentandolo ad un massimo di centottanta e non più di novanta giorni.

Ma tra le opere «dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee» non possono includersi i manufatti che annualmente vengono risistemati sul territorio. Invero, per "contingente", nella lingua italiana, si intende ciò che è «accessorio, eventuale, accidentale, che si verifica casualmente, in una particolare circostanza». Né vi sono elementi per ritenere che il linguaggio normativo abbia accolto una diversa accezione del termine; anzi, l'esigenza di attribuire un significato utile all'aggettivo «contingenti» rispetto all'aggettivo «temporanee» cui il primo è affiancato, indice a ritenere che lo stesso è impiegato per sottolineare il carattere della "accidentalità" dell'opera.

Allo stato, poi, non sembra doversi ritenere che le due "case mobili" in sequestro costituiscano opere stagionali. L'ordinanza impugnata, infatti, ha sottolineato che dette opere sono destinate a soddisfare un bisogno ricorrente della struttura agrituristica, che si presenta «permanere, ben oltre la stessa stagione estiva, per un periodo pari addirittura a metà del singolo anno solare».

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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