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Glossario ragionato e localizzato di termini ricorrenti nei processi di verifica della progettazione

Per conoscere le parole della verifica e validazione dei progetti

Progetto

Insieme circostanziato di informazioni documentate che, a seconda del grado di approfondimento e di completezza permette la comunicazione sintetica dell’idea di una futura opera costruita (progetto preliminare o progetto di fattibilità tecnico-economica), lo sviluppo di un ulteriore, aggiuntivo, insieme di informazioni documentate che descrivono analiticamente e compiutamente l’opera (progetto definitivo) oppure la produzione del sistema completo, esaustivo, di istruzioni di dettaglio per la realizzazione dell’opera ideata a costi certi, con caratteristiche certe e in tempi certi. Il progetto è un bene materiale e immateriale.

Qualità

Insieme delle caratteristiche oggettuali e prestazionali che conferiscono a un bene materiale o immateriale (servizio) la capacità di soddisfare le esigenze, espresse e implicite, che ne hanno motivato concezione, progettazione, costruzione.

Norma cogente

Prescrizione obbligatoria di natura tecnica ovvero atecnica che, in un certo contesto geografico, sociale, culturale, economico e politico, è accettata come inderogabile in relazione alle caratteristiche oggettuali e prestazionali del bene materiale o immateriale a cui si riferisce. È vietato che il bene materiale o immateriale abbia caratteristiche in contrasto con quelle esplicitamente definite norma cogente che gli si riferisce. La norma cogente può non descrivere la totalità delle caratteristiche di un bene materiale o immateriale. In determinati contesti geografici, sociali, culturali, economici e politici vale la metaregola che tutto ciò che non è espressamente vietato dalla norma è da considerarsi permesso; in altri contesti vale la metaregola per cui tutto ciò che non è espressamente permesso deve considerarsi vietato.

Norma consensuale

Prescrizione non obbligatoria di natura tecnica ovvero atecnica che, in un certo contesto geografico, sociale, culturale, economico e politico, è considerata un utile riferimento perché parti diverse, motivate da interessi diversi ed eventualmente contrapposti, addivengano a un accordo comune in relazione alle caratteristiche oggettuali e prestazionali del bene materiale o immateriale a cui la norma si riferisce. All’interno di un contratto, e limitatamente all’universo contrattuale, una norma consensuale si trasforma in norma cogente.

Contratto

Atto sottoscritto volontariamente da due o più parti in seguito a una negoziazione pubblica o privata. Il contratto stabilisce il sistema di regole, impegni, mezzi e corrispettivi economici messi in gioco dalle parti per addivenire a un risultato di interesse condiviso dalle parti che sottoscrivono il contratto. 

Non conformità

Caratteristica di un bene materiale o immateriale in contrasto con le prescrizioni tecniche o atecniche di una norma cogente o consensuale ovvero con le prescrizioni di un contratto (quando la parte che ha immesso la non conformità è una delle parti sottoscrittrici del contratto stesso). Più o in generale l’incapacità, in atto o in potenza, di un bene di soddisfare le esigenze espresse e implicite che ne hanno motivato concezione, progettazione, costruzione.

Trattamento della non conformità

insieme di azioni e decisioni che portano alla eliminazione della non conformità attraverso la modifica delle caratteristiche oggettuali del bene materiale o immateriale ovvero attraverso la modifica (o la revoca, o la temporanea sospensione) delle prescrizioni tecniche o atecniche relativa al bene. Quando la non conformità viene risolta attraverso la modifica (o la revoca, o la temporanea sospensione) delle prescrizioni tecniche o atecniche relativa al bene deve essere evidente che il soggetto che ha promosso/permesso tale tipo di trattamento è riconosciuto dal contesto come titolato a farlo.

Omissione (di progettazione)

Incompleta o mancante definizione delle caratteristiche oggettuali e prestazionali che conferiscono a un bene materiale o immateriale la capacità di soddisfare le esigenze, espresse e implicite, che ne hanno motivato la concezione, progettazione, costruzione. L’omissione è una non conformità

Errore (di progettazione)

Risultato della progettazione difforme dalle aspettative consolidate circa l’esito dell’applicazione di una determinata metodologia, di un determinato algoritmo ovvero di un determinato sistema di dati di input. È convincimento generalizzato che un errore possa attribuire al bene materiale o immateriale progettato caratteristiche oggettuali e prestazionali inadeguate a soddisfare le esigenze espresse o implicite che ne hanno motivato la concezione, la progettazione o la costruzione. Altresì è convincimento altrettanto generalizzato che l’errore possa far sì che il bene materiale o immateriale progettato sia dannoso o lesivo in fase di utilizzo. La mancata adozione di una norma cogente può essere causa di errore ed è un’omissione. La mancata adozione di una norma consensuale contrattualizzata può essere causa di errore ed è un’omissione. La mancata considerazione dei dati di input della progettazione può essere causa di errore ed è un’omissione. La mancata o scorretta applicazione di metodi di progettazione ovvero di algoritmi di calcolo può essere causa di errore ed è un’omissione. La mancata individuazione delle esigenze implicite può essere causa di un errore ed è un’omissione. L’errore è una non conformità.

Verifica

Attività analitica e sistematica condotta con l’ausilio di strumenti di pianificazione e registrazione da persone con precise e riconosciute competenze tecniche, scientifiche e metodologiche, volta ad accertare che un determinato bene materiale o immateriale possegga le caratteristiche oggettuali e prestazionali necessarie a conferirgli la capacità di soddisfare le esigenze, espresse e implicite, che ne hanno motivato concezione, progettazione, costruzione. Scopo della verifica è quindi accertare e circostanziare la presenza di non conformità nel bene materiale o immateriale e promuoverne l’eliminazione.

Verifica dei progetti di opere pubbliche ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Verifica che il contenuto di un determinato progetto, a un determinato livello di sviluppo (progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) sia tale da soddisfare le esigenze, espresse e implicite, che ne hanno motivato la redazione. Le esigenze espresse sono, nel caso, quelle contenute nella documentazione di base (dati di input) della progettazione trasmessa dal promotore del progetto (committente) all’esecutore del progetto (progettista) e richiamata e ufficializzata dal contratto (o incarico) di progettazione. Esigenze espresse sono anche quelle contenute in norme tipologiche specifiche cogenti che si applicano anche se non richiamate specificamente nel contratto di progettazione. Le norme consensuali possono essere parte di questa documentazione di base. Le esigenze implicite sono, nel caso, quelle intrinseche alla natura dell’opera progettata, tanto più note al progettista quanto maggiore e completa è la sua competenza specifica. Le aspettative ragionevoli della potenziale utenza di un’opera, depositate nell’immaginario collettivo relativo all’opera stessa, dovrebbero essere considerate esigenze implicite.

Validazione

Attività sintetica di valutazione delle risultanze della verifica che determini se quanto emerso dalla verifica sia tale da garantire la qualità del bene materiale o immateriale verificato. La valutazione dell’accettabilità o meno di un bene materiale o immateriale non scevro da non conformità è uno dei fini dell’attività di validazione. La validazione è l’atto conclusivo del processo che ha portato alla realizzazione del bene materiale o immateriale in questione e, qualora sia positiva, ne attesta l’utilizzabilità per gli scopi prefissati all’origine del processo. Un bene materiale o immateriale, output di un determinato processo, può essere a sua volta l’input di un altro processo serialmente successivo.

Validazione dei progetti di opere pubbliche ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

E'  la validazione conseguente all’attività di verifica di progetti di opere pubbliche ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il progetto validato costituisce l’input del processo di costruzione dell’opera pubblica.

Organismo di ispezione (relativamente all’attività di verifica dei progetti di opere pubbliche ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Organizzazione o parte di un’organizzazione accreditata ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che ha il mandato di eseguire verifiche dei progetti di opere pubbliche.

Ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e, come previsto dall’art. 26 c. 6 lett. a)  e  chiarito dal cap. VII.1 della Linea Guida n. 1 di ANAC, l’organismo di ispezione può ricadere in tre tipologie distinte:

  • organismo di tipo “A”: è un soggetto che deve essere indipendente dalle parti coinvolte nel processo di progettazione. Non deve far parte o essere collegato a un soggetto giuridico che è impegnato nella redazione dei progetti verificati; né l’organismo né il suo personale devono impegnarsi in attività che compromettano la loro integrità e indipendenza di giudizio;
  • organismo di tipo “B”: è un soggetto che fa parte di una stazione appaltante e che può erogare i suoi servizi solo alla stazione appaltante di cui è parte. Deve essere stabilita una chiara separazione delle responsabilità del personale che esegue le ispezioni dalle responsabilità del personale che opera nelle altre funzioni; né l’organismo né il suo personale devono impegnarsi in attività che compromettano la loro integrità e indipendenza di giudizio;
  • organismo di tipo “C”: è un soggetto che può far parte di un’organizzazione più ampia che svolge anche attività di progettazione purché sia stabilita una chiara separazione delle responsabilità del personale che esegue le ispezioni dalle responsabilità del personale che opera nelle altre funzioni. La verifica di un determinato progetto non può essere effettuata dalle stesse persone che ne hanno curato lo sviluppo.

Ai fini della conduzione delle verifiche sui progetti di opere pubbliche gli organismi di tipo “A” e di tipo “C” godono delle stesse prerogative e sono assolutamente indifferenti e interscambiabili. Per tutti, “A”, “B” o “C” vale comunque quanto stabilito dal comma 7 dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: “Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.”

Certificazione

Il processo di accertamento che uno specifico insieme di caratteristiche connotanti una determinata entità (un bene materiale o immateriale piuttosto che un’organizzazione) sia soddisfacente (conforme) rispetto a un determinato modello di riferimento, descritto da una norma consensuale (ma potrebbe anche essere cogente). Il processo di accertamento si conclude, quando la conformità è acclarata, con l’emissione di un certificato che la attesta. Il soggetto che emette il certificato è denominato “organismo di certificazione”. Quando a essere certificato è un bene materiale si utilizza la dizione “prodotto certificato”. Quando a essere certificato è un bene immateriale si utilizza la dizione “servizio certificato”. Quando a essere certificata è un’organizzazione si utilizzano indifferentemente le dizione “organismo certificato”, “organizzazione certificata” ovvero “soggetto certificato”. Una convenzione internazionale condivisa praticamente a livello planetario stabilisce che tale certificato sia massimamente affidabile quando il soggetto che lo ha emesso sia un “organismo accreditato”, cioè un organismo, organizzazione o soggetto che dir si voglia che si sia sottoposto con esito positivo al processo di accreditamento. Non c’è limite al numero di organismi che possano essere accreditati né ci sono vincoli relativi alle loro dimensioni, né alla loro natura (pubblica o privata) né, infine, alla loro personalità giuridica (società di persone, di capitale, ditte individuali, liberi professionisti ecc.). 

 

Accreditamento

Il processo di accertamento che una determinata organizzazione (organismo, soggetto, ente) possegga le caratteristiche, codificate in una serie di norme internazionalmente riconosciute (ogni ambito tipologico ha una specifica norma di riferimento: accreditamento per organizzazioni che certificano i prodotti, i servizi, le organizzazioni oppure organismi che svolgono attività di verifica, organismi che sviluppano analisi di laboratorio ecc.) che definiscono i criteri di affidabilità e credibilità di chi si prefigge di emettere certificati relativi a determinati ambiti. Per convenzione internazionale l’accreditamento è un processo gestito da un ente unico apposito in ogni stato. In Italia il soggetto preposto all’accreditamento è un’organizzazione di diritto privato riconosciuta dallo Stato e denominata Accredia. Maggiori informazioni su Accredia, sul processo di accreditamento, sui processi di certificazione e su tutti i soggetti accreditati in Italia all’emissione di certificazioni ovvero alla conduzione di ispezioni (verifiche) sono disponibili sul sito http://www.accredia.it

 

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