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Gli obblighi di verifica, vigilanza e controllo dell’impresa affidataria

Sintesi degli obblighi di verifica, vigilanza e controllo dell’impresa affidataria, nei cantieri temporanei mobili in cui è prevista la redazione di un PSC.

Obblighi di verifica dell'Impresa Affidataria 

Lo scopo che si prefigge questo elaborato è fornire una descrizione sintetica e puntuale degli obblighi di verifica, vigilanza e controllo, previsti dalla normativa vigente, in materia di salute e sicurezza all’interno dei cantieri temporanei e mobili, con la presenza di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, a capo dell’impresa affidataria dei lavori.

Nel “Testo Unico della Sicurezza” (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) si definisce l’impresa affidataria come l’impresa titolare di un contratto di appalto stipulato con il committente, che può avvalersi nell’esecuzione dell’opera appaltata di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

La disciplina dei compiti di verifica, vigilanza e controllo sono contenute all’Art.97 “Obblighi del Datore di lavoro dell’impresa affidataria”, in cui vengono enunciate le responsabilità in capo alla persona, possessore dei poteri decisionali e di spesa, per coordinare insieme a tutti i soggetti che prenderanno parte alla realizzazione dell’opera, i lavori oggetti dell’appalto da svolgere in condizioni di sicurezza, secondo la normativa vigente.

Infatti, una volta ricevuto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dal Committente o Responsabile dei Lavori, il datore di lavoro dell’appaltatrice deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico del cantiere oggetto dei lavori.

Entrambi i documenti verranno inviati successivamente ai subappaltatori, come indicato al comma 2 dell’art 97, che accederanno in cantiere in base al cronoprogramma dei lavori. 

Il Datore di lavoro dell’impresa affidataria, una volta ricevuta la documentazione, dovrà verificare l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori, come indicato nell’allegato XVII, comma 1, per le imprese, e al comma 2, i lavoratori autonomi, e dei requisiti minimi del POS come indicato nell’allegato XV comma 3.2, prima di trasmettere tutti gli elaborati al Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, che rilascerà successivamente al suo controllo, previa richiesta di ulteriori integrazioni di documenti, l’autorizzazione all’ingresso in cantiere, come mostrato nell’immagine in figura 1 “ Schema di flusso della verifica dell’idoneità tecnica professionale dell’impresa per l’ingresso in cantiere”.

schema-flusso-impresa-affidataria.JPG 

Figura 1 – Schema del flusso della verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa per l’ingresso in cantiere

L’iter procedurale per ottenere l’ingresso in cantiere delle ditte e/o lavoratori autonomi oggetti del subappalto, consiste nella presentazione di documenti di carattere amministrativo relativi all’azienda, ai dipendenti assegnati ai relativi cantieri. Per la verifica è possibile utilizzare una check-list, in fig. 2, in cui vengono evidenziate le integrazioni documentali, oltre a quelle connesse alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

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Figura 2 – Esempio di check – list per controllo della documentazione per l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori

Vigilanza e Controllo in cantiere dell’Impresa Affidataria

Aspetti fondamentali degli obblighi dell’impresa affidataria sono il controllo e la vigilanza, sia delle lavorazioni realizzate dai subappalti e contenute nei rispettivi contratti di appalto sia vigilare sul rispetto delle norme di salute e sicurezza, come descritte nel PSC e nei documenti della sicurezza verificati dalla stessa affidataria.

Una prima informazione dei rischi presenti nel cantiere, della logistica e delle principali procedure da attuare in caso di emergenza, avviene con un training o “Formazione Primo Ingresso”, effettuata dall’appaltatore in cui trasmette le fondamentali nozioni da rispettare all’interno del cantiere.

La Vigilanza in cantiere dell’Impresa Affidataria

Compito dell’impresa affidataria è il controllo dei lavori svolti in cantiere, come indicati nel crono programma lavori, dalle varie imprese e/o lavoratori autonomi impegnati nelle fasi lavorative dell’appalto. 

Inoltre, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, per coordinare al meglio i lavori dei subappaltatori, convoca delle riunioni di coordinamento settimanali, in cui  vengono analizzate tutte le eventuali criticità riscontrate e si programmano le prossime attività. 

Verrà verbalizzata la seduta ed eventualmente compilate delle planimetrie, con una breve descrizione della lavorazione e l’area interessata occupata dalla ditta.

Ulteriore obbligo in capo all’impresa affidataria è la vigilanza del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza da parte di tutti gli addetti presenti all’interno del cantiere. Le figure della sicurezza impegnate nella vigilanza sono in primis i lavoratori che “devono prendersi cura della propria salute e di quella delle altre presenti, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” (Art. 20 D.Lgs.81/08 s.m.i.). 

Proprio il Datore di Lavoro fornisce ai suoi dipendenti la dovuta informazione, formazione (art. 36-37 D.Lgs 81/08 s.m.i.), in alcuni casi anche addestramento, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici alla mansione, che ogni addetto ha l’obbligo di indossare durante le lavorazioni. 

Compito di vigilare sul rispetto di tale obbligo è in capo al Datore di Lavoro Appaltatore, a quello del Subappaltatore e ai rispettivi Preposti, che hanno “l’obbligo di sovraintendere e vigilare  sul rispetto degli obblighi di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza”, informare i lavoratori esposti ad un rischio di un pericolo grave e immediato ed astenersi dal richiedere di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato e, infine, comunicare al Datore di Lavoro le problematiche relative alle attrezzature, ai dispositivi di protezione individuale o sulla eventuale condizione di pericolo che si potrebbe verificare in cantiere in base alla formazione ricevuta (Art. 19 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Il controllo in cantiere dell’Impresa Affidataria

Il controllo e la verifica degli obblighi avviene con sopralluoghi periodici in cantiere, in cui vengono rilevate, tramite delle check-list, le non conformità (es. mancanza o non corretto montaggio degli apprestamenti di sicurezza, non utilizzo dei DPI, non pulizia del cantiere, errato stoccaggio del materiale nelle zone adibite) presenti nelle aree di lavoro; inoltre, si procederà ad una verifica dei lavoratori partecipi alle singole lavorazioni, con la richiesta del tesserino di riconoscimento. 

Nel caso di riscontro di situazioni lavorative non in sicurezza, si procederà ad avvisare il preposto ed il datore di lavoro, considerando con loro una sanzione o un eventuale allontanamento del lavoratore dal cantiere, nel caso la situazione riscontrata nell’area di lavoro sia stata ripetuta dallo stesso o abbia una gravità elevata.

Infine, i controlli vengono verbalizzati nel verbale di sopralluogo, che può avere una cadenza giornaliera o settimanale, e successivamente inviato a tutte le ditte subappaltatrici presenti in cantiere, per piena conoscenza dello stato del cantiere.

Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino per la gentile collaborazione

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